Il documento di valutazione dei rischi dovrà essere custodito

Ai sensi del Decreto Legislativo 81/08 e s.m.i.

Torna a Altri Documenti per la Sicurezza

Il documento di valutazione dei rischi dovrà essere custodito

Destinatari:

Tutte le aziende

Il documento di valutazione dei rischi dovrà essere custodito

Documento  Valutazione dei Rischi

DVR

Il documento di valutazione dei rischi dovrà essere custodito

Costo:

da € 150
+ IVA

Per saperne di più 

Il Datore di Lavoro, ai sensi della normativa vigente in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro( D.Lgs 81/08-Testo Unico Sicurezza del Lavoro), ha l’obbligo di individuare tutti i fattori di rischio presenti nella propria attività ed elaborare
il DVR per prevenire e ridurre i danni per la salute dei lavoratori. Nel DVR dovrà essere previsto un programma degli interventi che dovranno essere adottati per garantire i massimi standard di sicurezza dell’azienda. Il Documento di Valutazione
dei Rischi è una relazione tecnica e dovrà essere aggiornata periodicamente e qualora vengano modificati i processi produttivi, avvengano infortuni significativi o qualora i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenziano la necessità.
Il documento di valutazione dei rischi dovrà essere custodito presso l’unità produttiva di riferimento.


Richiedi un preventivo

Cosa si intende per valutazione del rischio?

La valutazione dei rischi è un obbligo per ogni Datore di Lavoro (arty. 17, 28 e 29 del D.Lgs 81/08 e s.m.i.). Valutare il rischio significa individuare tutti i pericoli connessi all’attività svolta e quantificare il rischio, ossia la probabilità che
ciascun pericolo si tramuti in danno, tenuto conto dell’entità del potenziale danno.

Ci sono sanzioni se non viene elaborato il Dvr?

Se non viene elaborato il documento di valutazione dei rischi, il Datore di Lavoro rischia delle sanzioni:

arresto da 3 a 6 mesi

ammenda da € 2.500 a € 6.400.

Cosa deve contenere il DVR?

Anagrafica aziendale,

l’organigramma della sicurezza e tutti i pericoli relativi all’attività svolta,

analisi di tutte le fasi lavorative interne all’azienda,

individuazione di tutti i pericoli connessi a ciascuna fase e quantificaazione di tutti i rischi derivati

programma di miglioramento della sicurezza nel tempo,

indicazione delle misure di prevenzione.

Dove deve essere conservato il DVR?

Deve essere sempre presente in azienda, opportunamente redatto e aggiornato, perché si tratta della documentazione da fornire agli organi di controllo per eventuali verifiche.

La Labor Security srl offre consulenza per la redazione del DVR della sua Azienda al prezzo scontato a partire da 150,00 euro; per maggiori informazioni potrà contattarci al numero 06/83608632 o richiedere direttamente una nostra consulenza (senza impegno)
compilando il form sottostante; verrà contattato via mail da un nostro tecnico. 

La nostra Sede Didattica:

Viale Palmiro Togliatti, 1520 - 00155 ROMA

La Labor Security SRL è una Azienda Accreditata dalla Regione Lazio per Attività di Formazione sulla Sicurezza del Lavoro – Determinazione n° D3126 del 2 agosto 2010 (accreditamento in Ingresso) e Determinazione n° G00273 del 20 gennaio 2015 (accreditamento Definitivo)

Le Nostre Certificazioni:

Il documento di valutazione dei rischi è elaborato dal datore di lavoro in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente.

La valutazione, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o delle miscele chimiche impiegate, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori. Sono compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui quelli legati a:

  • stress lavoro-correlato
  • lavoratrici in stato di gravidanza
  • differenze di genere, età, provenienza da altri Paesi
  • specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro
  • rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili

Indice

  • Contenuti del documento di valutazione dei rischi
  • Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi

Contenuti del documento di valutazione dei rischi

Il documento di valutazione dei rischi (D.V.R.), redatto a conclusione della valutazione, può essere tenuto su supporto informatico e deve essere munito di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente, ove nominato. I suoi contenuti minimi sono:

  • relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione
  • indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione dei rischi
  • programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza
  • individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri
  • indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio
  • individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

Il contenuto del documento di valutazione dei rischi deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli al I del d. lgs. 81/2008. In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività.

Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi

Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di valutazione dei rischi in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all’articolo 41 del d. lgs. 81/2008. Tali attività sono realizzate previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata:

  • in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della
    salute e sicurezza dei lavoratori
  • in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione
  • a seguito di infortuni significativi
  • quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.

A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate e il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali. Anche in caso di rielaborazione della valutazione dei rischi, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell’aggiornamento delle misure di prevenzione e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza.

Il documento di valutazione dei rischi deve essere custodito presso l’unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi. I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate. I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate tranne che per attività svolte nelle seguenti aziende:

  • aziende di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g) del d.lgs. 81/2008
  • aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all’esposizione ad amianto.

Chi deve custodire il Documento di Valutazione dei Rischi?

Datore di Lavoro. Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. Medico Competente. Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

Dove è custodito il documento sulla sicurezza aziendale?

Dove si custodisce il DVR Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), redatto a conclusione della valutazione, deve essere custodito presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi e può essere conservato, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel TU 81/08, su supporto informatico.

Dove va custodito il DUVRI?

Il DUVRI deve essere custodito presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi.

Dove deve essere custodito il DVR di un'azienda con più unita produttive?

Il documento originale della valutazione di tutti i rischi di cui all'art 17, comma 1, lettera a), D. Lgs 81/08 e s.m.i. deve essere custodito presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi così come sancito dall'art 29, comma 4, D. lgs 81/08 e s.m.i..