Chi è responsabile del servizio di prevenzione e protezione

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Chi è il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)?

Chi è il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)?

Chi è responsabile del servizio di prevenzione e protezione

Qual’è il contesto normativo che regola questa figura?

Nel complesso normativo riguardante la sicurezza sul lavoro e delle figure che essa disciplina, vi è l’RSPP o responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Questa figura viene introdotta in Italia per la prima volta dal D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626 in soddisfacimento delle direttive europee riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro ed è attualmente regolata dal D.Lgs. 81/2008.

In quest’ultimo, ovvero nel testo unico sulla sicurezza sul lavoro, vengono definite tutte le figure professionali e le loro funzioni, che gravitano intorno al corrispondente contesto lavorativo.

Articolo 2 del D.lgs. 81/2008

Nell’art.2 del D.Lgs. 81/2008 si definisce l’RSPP una persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

Questa figura, nominata dal datore di lavoro, deve quindi essere, come si può evincere dall’articolo precedente, in possesso delle capacità e dei requisiti professionali adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle varie attività relative.

L’RSPP inoltre, deve collaborare con il medico competente per il lavoro(MD) ed il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) per la  corretta realizzazione del documento di valutazione dei rischi, il cosiddetto DVR.

Quali sono le funzioni generali dell’RSPP definite dall’art. 34?

Le funzioni generali di questa figura sono :

  • individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi ed individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale;
  • elaborazione, per quanto di competenza, delle misure preventive e protettive e dei sistemi di controllo di tali misure;
  • elaborazioni delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
  • presentazione dei programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
  • partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica;
  • fornitura delle informazioni necessarie ai lavoratori.

Chi può svolgere la funzione di RSPP?

La funzione dell’RSPP può essere svolta da:

  • un dipendente interno (con specifici requisiti);
  • il datore di lavoro (in particolari situazioni);
  • un professionista esterno.

Quali sono i requisiti minimi che deve possedere L’RSPP?

Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti interessati è necessario che questi siano in possesso di :

  • un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore;
  • di un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

Per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio prevenzione e protezione, oltre ai requisiti di cui precedentemente parlato, è necessario possedere un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato di cui all’articolo 28, comma 1, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali.

La prevenzione dei rischi nei luoghi di lavoro investe aree di conoscenza interdisciplinari, ma richiede giustamente che vi siano competenze di tipo specialistico da parte delle figure interessate.

Per questa ragione, ASPP e RSPP devono possedere competenze di base, adeguate ad ogni settore di attività, e competenze specialistiche, inerenti il comparto di attività di destinazione. A definire quali siano le capacità ed i requisiti culturali e professionali minimi che deve possedere RSPP comune anche per L’ASPP esterni o/e inetrni, è L’ART. 32 del d.lgs. 81/2008.

Il nuovo percorso formativo per ASPP e RSPP, previsto nell’Accordo Stato, Regioni, Province Autonome del 26 gennaio 2006, è strutturato in tre moduli:

  • A
  • B
  • C

I moduli A e C sono comuni a tutti i settori produttivi, mentre il modulo B è specifico in relazione al comparto di appartenenza.

Chi è responsabile del servizio di prevenzione e protezione

MODULO A

Il modulo A  (propedeutico al Modulo B e/o C) costituisce il corso di base, comune a tutti i settori produttivi, obbligatorio per lo svolgimento della funzione di RSPP e di ASPP.

Il superamento di questo corso consente di avere l’accesso a tutti gli altri percorsi formativi generando un credito formativo permanente.

La sua durata è di 28 ore, cui deve essere aggiunto il tempo necessario alla verifica finale (indicativamente 1 ora). E’ richiesta la frequenza non inferiore al 90% del monte ore complessivo.

Gli argomenti trattati in questo corso riguardano tematiche generali come:

  • la normativa di riferimento e quali sono i soggetti del sistema prevenzione (datore di lavoro, lavoratori, dirigenti, preposti, RSPP, medico competente, rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), progettisti, lavoratori autonomi).
  • i concetti quali rischio biologico, chimico, fisico, elettrico, da rumore, da vibrazioni, da sovraccarico biomeccanico, da agenti cancerogeni e mutageni, amianto, ATEX, da incidenti rilevanti ed altre tipologie di rischio.

Mentre gli obiettivi formativi sono  :

  • Acquisizione di elementi di conoscenza della normativa in tema di igiene e sicurezza del lavoro, dei criteri e degli strumenti per la ricerca delle leggi, delle norme e delle tecniche riferite a problemi specifici.
  • Acquisizione di elementi di conoscenza relativi ai soggetti competenti in materia di prevenzione aziendale, ai loro compiti, alle loro responsabilità e alle funzioni svolte dai vari Enti preposti alla tutela della salute dei lavoratori.
  • Acquisizione di elementi di conoscenza, anche per gli aspetti normativi, relativi ai rischi e ai danni da lavoro, alle misure di prevenzione per eliminarli e ridurli, ai criteri metodologici per la valutazione dei rischi, ai contenuti del documento di valutazione dei rischi, alla gestione delle emergenze.
  • Acquisizione di elementi di conoscenza relativi alle modalità con cui organizzare e gestire un Sistema di Prevenzione aziendale.

MODULO B

Il modulo B è un corso di specializzazione, della durata variabile che va da 12 a 68 ore, a cui poi va aggiunto il tempo necessario alla verifica finale che dura indicativamente 3/4 ore.

.E’ richiesta la frequenza non inferiore al 90% del monte ore complessivo.

Il modulo B non è propedeutico al modulo C e ha validità di 5 anni.

Questo corso è suddiviso in macro-settori definiti considerando la classificazione dei settori ATECO fatta in base ai rischi specifici sul lavoro

I macro-settori sono 9 e riguardano industria, agricoltura, pesca, estrazione minerali, industria chimica, sanità e servizi sociali, pubblica amministrazione e attività artigianali.

Il suddetto Modulo B comune è esaustivo per tutti i settori produttivi ad eccezione di quattro per i quali il percorso deve essere integrato con la frequenza di ulteriori moduli di specializzazione. Si tratta dei seguenti settori:

  • Agricoltura e Pesca (12 ore);
  • Cave e Costruzioni (16 ore);
  • Sanità residenziale (12 ore);
  • Chimico e Petrolchimico (16 ore);

Gli obiettivi formativi del MODULO B sono :

  • Acquisizione di conoscenze relative ai fattori di rischio e alle misure di prevenzione e protezione presenti negli specifici comparti
  • Acquisizione di capacità di analisi per individuare i pericoli e quantificare i rischi presenti negli ambienti di lavoro del comparto
  • Acquisizione di capacità di individuazione di adeguate soluzioni tecniche, organizzative e procedurali di sicurezza per ogni tipologia di rischio
  • Acquisizione di capacità di individuazione delle diverse lavorazioni del comparto e dei dispositivi di protezione individuali – DPI ritenuti idonei
  • Acquisizione di capacità di individuazione dei fattori di rischio per i quali è prevista la sorveglianza sanitaria.

Occorre, quindi, che i partecipanti sviluppino specifiche competenze nei propri settori di attività. Le lezioni dovranno avere carattere operativo e fortemente orientato alla risoluzione di problemi, all’analisi e alla valutazione dei rischi, alla pianificazione di idonei interventi di prevenzione. Durante la spiegazione dei rischi, richiamando brevemente il contesto normativo e di definizione degli stessi, l’attenzione dovrà essere rivolta alla loro corretta valutazione nei diversi settori, alle diverse misure tecnico, organizzative e procedurali utili al loro contenimento e agli adempimenti previsti in presenza dei rischi stessi.

Va specificato che le competenze specialistiche sono innumerevoli e richiedono per ognuna uno specifico approfondimento per ogni sottosettore di appartenenza o di azienda. Di conseguenza è fondamentale orientare sia al sapere teorico si a quello pratico delle competenze pratiche e operative.

Nel corso  delle lezioni il docente individuerà gli elementi generali per ciascun comparto di riferimento ed  gli elementi di specificità che dovranno essere considerati e approfonditi dai partecipanti in relazione ai loro bisogni. A tal fine è utile l’analisi, prevista in avvio dei corsi, della composizione del gruppo di corsisti nonché il ricorso a discussioni ed approfondimenti congiunti su casi concreti.

MODULO C

Il modulo C è il corso di specializzazione indirizzato alle sole figure aventi la funzione di RSPP, la sua durata è di 24 ore più il tempo necessario per svolgere la prova finale.

E’ richiesta la frequenza non inferiore al 90% del monte ore complessivo.

L’obiettivo di questo corso mirano a far sviluppare, al partecipante, capacità gestionali e relazionali e fornire la conoscenza su :

  • sistemi di gestione della sicurezza;
  • organizzazione tecnico-amministrativa della prevenzione;
  • dinamiche delle relazioni e delle comunicazioni;
  • fattori di rischio psico-sociali ed ergonomici;
  • progettazione e gestione dei processi formativi aziendali;

Si definiscono di seguito gli obiettivi minimi operativi:

  • focalizzazione degli aspetti relativi alla pianificazione e gestione in azienda, con attenzione particolare al controllo del rispetto delle misure di prevenzione;
  • maturazione della consapevolezza delle diverse forme di comunicazione, compresa quella scritta e formale, nonché della relazione ruolo/comunicazione;
  • identificazione di potenziali situazioni a rischio ergonomico e di spunti di prevenzione;
  • comprensione del significato di rischio psicosociale e precisazione dei relativi elementi organizzativi;
  • sviluppo della capacità di adattamento dei piani formativi al contesto di riferimento ed ai bisogni emergenti;

La figura dell’RSPP è inoltre tenuto a frequentare dei corsi di aggiornamento secondo le disposizioni stabilite dall’accordo Stato/Regione del 7 luglio 2016 il quale prevede che le ore minime complessive dell’aggiornamento siano in questo caso 40 ore ogni 5 anni.

Questo aggiornamento può essere rispettato anche partecipando a convegni e seminari, a condizione che essi trattino delle materie i cui contenuti siano coerenti al programma descritto in precedenza, per un numero di ore che non può essere superiore al 50% delle ore totali previsto dall’aggiornamento.

Chi è responsabile del servizio di prevenzione e protezione

Quando il datore di lavoro può ricoprire la funzione di RSPP?

Specifichiamo in seguito quali sono le condizioni, stabilite dall’art 34, per cui l’RSPP può coincidere con il datore di lavoro stesso:

  • Industrie e imprese artigiane che non superino i 30 dipendenti;
  • aziende agricole e/o zootecniche fino a 10 dipendenti;
  • imprese ittiche che non superino i 20 impiegati;
  • tutte le altre non catalogabili come sopra che abbiano in organico fino a un massimo di 20 dipendenti.

Quali sono le responsabilità dell’RSPP?

Il RSPP è un soggetto che opera in posizione di neutralità, in quanto gli altri componenti del servizio aziendale di prevenzione, essendo semplici ausiliari del datore di lavoro, non sono  direttamente responsabili del loro operato, proprio perché non possiedono un potere decisionale.

Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ha il compito di assistere il datore di lavoro nell’assolvimento dei suoi doveri, fornendogli quelle competenze tecniche ed organizzative di cui ha bisogno, prospettando vari e complessi interventi per garantire la tutela della salute e della sicurezza dei dipendenti.

Detto ciò l’RSPP non ha un autonomo obbligo di effettuare controlli sulla effettiva applicazione dei presidi antinfortunistici, in quanto privo di quella posizione di garanzia che il legislatore ha identificato espressamente in capo al datore di lavoro, al dirigente e al preposto, nell’ambito delle loro rispettive attribuzioni e competenze.

Solo chi è giuridicamente obbligato ad agire per attuare i precetti contenuti nella normativa sulla sicurezza e igiene sul lavoro è correlativamente ritenuto responsabile della loro violazione. Tutti gli altri soggetti, non avendo obblighi nella per realizzazione della sicurezza, non possono essere chiamati a rispondere della omissione di presidi antinfortunistici obbligatori.

Secondo la Cassazione, in altri termini, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione è una sorta di consulente del datore di lavoro ed i risultati dei suoi studi e delle sue elaborazioni devono essere fatti propri dal datore di lavoro che lo ha scelto, con la conseguenza che è quest’ultimo che viene chiamato a rispondere delle sue eventuali negligenze.

La Meleam, società specializzata nel fornire servizi sulla medicina e sulla sicurezza sul lavoro, è in grado di offrire un corso specifico e completo per chi volesse ricoprire la funzione di RSPP garantendo un adeguato assolvimento dei compiti specifici da parte della figura in questione.

Per ulteriori informazioni chiama il nostro numero verde 800 621 247, scrivici a o contattaci tramite la nostra web chat.

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Chi può essere il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione?

Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione è il soggetto (che può essere interno ad una azienda, un professionista esterno o il datore di lavoro stesso, in alcuni casi), nominato dal datore di lavoro ed in possesso di capacità e requisiti adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e ...

Chi è il responsabile del servizio?

Può essere un professionista esterno, in possesso delle apposite competenze tecniche, o viene scelto tra il personale interno, purché competente e dotato di esperienza, assumendosi ogni responsabilità per garantire la sicurezza dei lavoratori.

Chi è ai sensi del d lgs 81 2008 il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione?

Il D. Lgs. 81/08 stesso definisce l'RSPP come la persona che possiede capacità e requisiti professionali conformi all'articolo 32 del decreto stesso, che gli permettono di coordinare il Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi.

Come è designato il responsabile del servizio prevenzione e protezione?

Rspp è l'acronimo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. Esso viene nominato dal datore di lavoro per coordinare, sotto la sua responsabilità, il servizio di prevenzione protezione.