Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza può accedere

RLS

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In base alla legge 626/1994 il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) è la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.

Le novità introdotte dal D.Lgs. 81/2008 hanno permesso di stabilire che all\’interno di tutte le aziende si deve garantire la presenza di un Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, al quale va garantita dal datore di lavoro, la formazione necessaria per gestire i rapporti con i lavoratori per questioni che riguardano la salute e la sicurezza sul lavoro.

Il Rappresentante è eletto dai lavoratori, con diverse modalità, a seconda del numero di dipendenti occupati nell\’azienda.
Le aziende che occupano non più di 15 lavoratori, votano il Rappresentante scegliendolo tra i dipendenti, mentre le aziende che contano più di 15 lavoratori, eleggono il Rappresentante per la sicurezza all\’interno delle rappresentanze sindacali aziendali. Se l\’azienda non dovesse disporre di questi organismi, il Rappresentante verrebbe scelto tra i lavoratori tramite la solita votazione.

Il D.Lgs. 81/2008 stabilisce anche che la nomina dei RLS deve avvenire in un\’unica giornata per tutta la nazione, durante la giornata nazionale per la sicurezza e la salute sul lavoro, che si celebra in un giorno non prestabilito durante la settimana europea per la sicurezza sul lavoro.

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Il numero dei Rappresentanti deve essere stabilito dalla contrattazione collettiva, ma se ciò non dovesse accedere la legge predetermina il numero minimo di Rappresentanti per la sicurezza che deve avere un’azienda in rapporto al numero di dipendenti:

  • 1 rappresentante con meno di 200 lavoratori;
  • 3 rappresentanti da 201 a 1000 lavoratori;
  • 6 rappresentanti con più di 1000 dipendenti.

Il RLS svolge tutta una serie di compiti molto importanti all’interno dell’azienda, volti a dimostrare un costante interessamento rispetto alla salute e alla sicurezza dei lavoratori. In base all’art. 50 del D. Lgs. 81/2008, il Responsabile deve:

  • effettuare una consultazione preventiva in ordine alla valutazione dei rischi;
  • accedere ai luoghi di lavoro in cui sono presenti dei rischi;
  • dare un parere sulla scelta degli addetti al servizio di prevenzione, all’attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei lavoratori;
  • effettuare una consultazione in merito all’organizzazione della formazione e sulla designazione del RSPP e degli addetti in materia di lotta antincendio e primo soccorso;
  • provvedere alla ricezione delle informazioni e dei documenti aziendali inerenti la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative ;
  • provvedere a promuovere, elaborare, individuare e attuare le misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;
  • poter fare ricorso alle autorità competenti (ASL, Direzione provinciale del lavoro e Autorità Giudiziaria) se ritiene che le misure di protezione e prevenzione dai rischi adottate dal datore di lavoro non sono idonee.

In ultimo, il datore di lavoro non può in nessun modo vietare al Rappresentante di svolgere le sue funzioni durante l’orario lavorativo e non può detrarre denaro dalla sua ordinaria retribuzione per il tempo dedicato a ricoprire questo ruolo.

Quanti/e RLS possono essere eletti/e in azienda?

L’art. 47, comma 7, D.Lgs. 81/2008 individua tre classi di aziende per numero di dipendenti ognuna delle quali necessita di un numero minimo di RLS*:

  1. Aziende o unità produttive fino a 200 dipendenti = 1 RLS
  2. Aziende o unità produttive da 201 a 1000 dipendenti = 3 RLS
  3. Aziende o unità produttive con più di 1000 dipendenti = 6 RLS
* Il numero di RLS in base agli addetti può risultare diverso per contratti e accordi particolari intervenuti tra le parti

Come si procede per l’elezione del/della RLS?

1° caso: nelle azienda dove non è presente nessuna Organizzazione Sindacale:

i lavoratori Individuano al loro interno la commissione elettorale (almeno due persone con funzione di segretario e scrutatore) e ne comunicano i nominativi all’azienda. Il segretario del seggio elettorale e la direzione aziendale concordano giorno ed orario delle elezioni che vengono comunicati ai lavoratori ed allo scrutatore almeno 5 giorni prima dell’elezione. Tutti i lavoratori (anche quelli in prova o con contratto temporaneo) votano, in un solo giorno, all’inizio ed alla fine di ogni turno, a scrutinio segreto (sono eleggibili tutti i lavoratori dipendenti, purché non in prova).
Risulta eletto il lavoratore o la lavoratrice che ottiene più voti e il suo mandato dura 3 anni.

• Il segretario di seggio elettorale redige verbale dell’elezione (controfirmato dallo scrutatore) la cui copia viene affissa in bacheca e consegnata all’azienda che entro 10 giorni ha il dovere di comunicare l’avvenuta nomina del RLS all’organismo paritetico territoriale (O.P.P.)

2° caso: in azienda è presente almeno una Organizzazione Sindacale:

• Si deve procedere secondo quanto previsto dall’accordo interconfederale di riferimento. Il candidato o i candidati devono essere individuati tra i componenti della Rappresentanza Sindacale Aziendale o Rappresentanza Sindacale Unitaria.

Sempre in riferimento alla nomina dell’RLS altro compito del datore di lavoro secondo l’art. 18 comma 1, lettera a) è quello di effettuare la dovuta comunicazione all’INAIL della nomina dell’RLS, la norma prevede che tale comunicazione deve avvenire annualmente.

Chi deve formare il/la RLS al ruolo?

L’RLS, una volta eletto/a, deve seguire un corso di formazione della durata di almeno 32 ore su materie inerenti la sua attività. I contenuti del corso di formazione sono indicati nell’art.2 del D.M. 16 gennaio 1997.
La formazione dell’RLS deve avvenire a spese del datore di lavoro, in collaborazione con gli Organismi Paritetici; non può essere inferiore a quella prevista per i lavoratori e deve essere centrata sui rischi esistenti nel settore in cui l’azienda svolge l’attività, al fine di conoscere le tecniche adeguate di controllo e prevenzione dei rischi.

Cosa deve fare il/la RLS?

L’RLS esercita una serie di funzioni attraverso quattro azioni fondamentali.

  • Azione conoscitiva (informazione e formazione)
  • Azione consultiva (consultazione preventiva)
  • Azione partecipativa (partecipazione alle riunioni ed alle vari fasi di prevenzione)
  • Azione attiva (propone, richiede, segnala, ricorre, ecc.)

L’RLS (come previsto dall’art.50 del D.lgs.81/08):

  • Controlla le condizioni di rischio nell’azienda ed in caso di variazione delle condizioni di rischio chiede al Datore di Lavoro la convocazione di un’apposita riunione;
  • Promuove le attività per la salute e la sicurezza quali l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;
  • Formula proposte ed iniziative inerenti all’attività di prevenzione;
  • Formula ricorsi alle autorità competenti qualora le misure adottate dall’azienda per la prevenzione e protezione dai rischi ed i mezzi impiegati non siano idonei a garantire sicurezza e salute dei lavoratori;
  • Partecipa alle visite e verifiche delle autorità competenti formulando proprie osservazioni;
  • Avverte il responsabile dell’azienda dei rischi individuati nello svolgimento del suo ruolo

Quali sono le attribuzioni dell’RLS?

Una parte delle attribuzioni dell’RLS rientrano nel monte ore (40) stabilito dall’accordo nazionale di riferimento mentre altre sono al di fuori:

Quando l RLS può accedere ai luoghi di lavoro per raccogliere informazioni?

Il R.L.S.T. ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro delle aziende del proprio territorio o comparto, rispettando un termine di preavviso individuato dagli accordi collettivi nazionali. Solo in caso di infortunio grave, il R.S.L.T.

Cosa deve fare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale?

L'RLST rappresenta direttamente i lavoratori nei confronti dell'impresa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Il suo compito è quello di contribuire a realizzare un'effettiva prevenzione dei rischi secondo quanto disposto dall'art. 48 D.

Quale facoltà ha il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza?

L'Elezione o la Designazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è una facoltà dei lavoratori e non costituisce un obbligo del Datore di Lavoro, il quale, peraltro, una volta chiesta ai lavoratori tale Elezione o Designazione, non ha alcun titolo decisionale al riguardo. La legge (D. Lgs.

Quale di queste funzioni è incompatibile con il ruolo di RLS?

Chi non può fare il RLS L'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione (art. 50, comma 7, D. Lgs. 81/08).