Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza può essere

I diritti:

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha, sostanzialmente, quattro diritti fondamentali:

  • diritto all’informazione;
  • diritto alla formazione;
  • diritto alla partecipazione;
  • diritto al controllo.

Per l’esercizio di tali diritti è necessario che l’RLS:

  • possa avere libero accesso ai luoghi ove si svolgono le lavorazioni;
  • venga consultato preventivamente e tempestivamente, in ordine all’organizzazione, programmazione ed attuazione delle attività prevenzionali nell’azienda o nell’unità produttiva in cui opera;
  • possa interloquire anche sulla scelta degli addetti al servizio di prevenzione;
  • sia informato dei rischi derivanti tanto dalle macchine, dagli impianti, dagli ambienti e dall’organizzazione del lavoro che dall’uso di sostanze e preparati pericolosi;
  • possa venire a conoscenza delle prescrizioni degli organi di vigilanza;
  • possa formulare osservazioni nel corso di eventuali visite ispettive e possa, più in generale, avanzare proposte di adozione di misure prevenzionali idonee alla tutela della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori;
  • possa partecipare alle riunioni periodiche sulla sicurezza;
  • possa ricevere un’adeguata formazione, partecipando ad appositi corsi;
  • sia autorizzato a rivolgersi alle autorità competenti per sollecitare il loro intervento, qualora ritenga che le misure di protezione adottate siano insufficienti.

Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro e quello di ricevere o attingere informazioni dettagliate sui rischi presenti in azienda, ha lo scopo di permettere ai rappresentanti dei lavoratori di elaborare e formulare (con cognizione di causa) proposte e programmi di miglioramento delle misure prevenzionali, e di informare i lavoratori sui livelli di sicurezza presenti in azienda.

In tale ottica si colloca l’obbligo del datore di lavoro di consultare preventivamente il rappresentante dei lavoratori in merito alla valutazione dei rischi ed alla programmazione e verifica della prevenzione in azienda.
L‘RLS deve inoltre essere presente alla riunione periodica di prevenzione e protezione che, nelle aziende con più di quindici dipendenti, deve essere indetta (ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs 626/94) almeno una volta all’anno per l’esame congiunto del documento di valutazione dei rischi e del piano prevenzionale.

La responsabilità:

Il D.Lgs 626/94 non ha previsto alcuna specifica sanzione a carico dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il motivo risiede nel fatto che gli RLS, in considerazione dei compiti consultivi loro assegnati, non hanno alcun potere decisionale in merito alle scelte in materia di prevenzione infortuni effettuate dal datore di lavoro.
Quanto sopra non significa però che i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza vadano senza dubbio esenti da responsabilità, indipendentemente dalle modalità con cui svolgono il proprio compito; infatti, nel caso in cui l’RLS abbia contribuito all’adozione di una misura protettiva rivelatasi inadeguata, insufficiente o addirittura contraria alla legge, e l’abbia pretesa ed imposta al datore di lavoro, inducendolo in errore, potrà essere chiamato a rispondere dell’infortunio che ne sia derivato.

Si segnala, infine, una sentenza della magistratura (la cui massima è riportata nel seguito) relativa alle modalità di nomina del responsabile dei lavoratori per la sicurezza:

Ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs 626/94, commi 2 e 3, l’elezione o la designazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) appartiene esclusivamente - tanto nel momento dell’iniziativa, come in quello successivo dell’organizzazione e dello svolgimento - ai lavoratori presenti in azienda, senza che possa in alcun modo delinearsi al riguardo una procedura aperta al concorso della volontà e degli interessi del datore di lavoro.
Pretura Milano, 2 luglio 1997

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza può essere

Il Rappresentante dei Lavoratori sulla Sicurezza (RLS)

Il Rappresentante dei Lavoratori sulla Sicurezza (RLS) una figura obbligatoria, formata e aggiornata che rappresenta i lavoratori. La formazione dell’RLS è a carico dell’azienda. Come sancisce l’art.2 del D.Lgs. 81/2008 è la “persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro“.

In mancanza di RLS aziendale è possibile richiedere un Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST), che agisce su più aziende riunite sul territorio. Per casi particolari può essere nominato un Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza del sito produttivo (RLSSP), per esempio quando ci sono aziende o cantieri che operano nello stesso contesto, come negli impianti siderurgici.

Come viene eletto il Rappresentante (RLS)

Per aziende o unità produttive fino a 15 dipendenti l’RLS è nominato dai lavoratori, mentre oltre i 15 può essere eletto anche dall’organizzazione sindacale di riferimento. Il numero dei rappresentanti varia a seconda delle dimensioni dell’azienda, come previsto dall’art. 47, comma 7 del D.Lgs. 81/2008, l’RLS è uno fino a 200 dipendenti, sono tre dai 201 ai 999 e sei oltre i 1000 lavoratori. La modalità di elezione è stabilita in sede di contrattazione collettiva, altrimenti avviene durante la giornata nazionale per la salute e la sicurezza sul lavoro (28 Aprile) e la carica dura tre anni.

Possono essere eletti tutti i lavoratori, salvo gli apprendisti, i lavoratori in prova, chi possiede un contratto a tempo determinato o di formazione lavoro. La comunicazione della nomina è obbligatoria come da art. 18, comma 1, sia nei confronti dei lavoratori che dell’Inail, e deve essere effettuata annualmente.

2. In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

I compiti del RLS

Il Rappresentante dei Lavoratori ha diverse funzioni e per il suo esercizio dovrebbe avere un luogo fisico preciso all’interno dell’azienda dove conservare tutta la documentazione e per organizzare il proprio lavoro. L’RLS è infatti un punto fondamentale di contatto tra il datore di lavoro e i dipendenti.

Nello specifico l’RLS :

  • accede al luogo di lavoro per controllare le condizioni di rischio dell’azienda;
  • richiede la consultazione preventiva della valutazione dei rischi d’impresa e collabora alla sua elaborazione partecipando alle riunioni;
  • promuove le attività di prevenzione legate alla salute e alla sicurezza dei lavoratori;
  • ha l’obbligo di comunicare al datore eventuali rischi riscontrati durante il suo lavoro e di formulare i ricorsi agli organi competenti;
  • partecipa a nominare il responsabile e gli addetti ai servizi di prevenzione per gli incendi, il primo soccorso, il piano di evacuazione e il medico competente;
  • ascolta le segnalazioni provenienti dai lavoratori sulla loro sicurezza e salute e le comunica al datore di lavoro;
  • si occupa delle informazioni elaborate dal servizio di vigilanza.

La formazione del Rappresentante dei Lavoratori sulla Sicurezza

In ottemperanza a quanto previsto all’art 37 del D.Lgs. 81/2008 l’RLS una volta eletto, deve seguire un corso di formazione di 32 ore su materie inerenti la sua attività, finalizzato a conoscere da un lato la normativa, dall’altro le tecniche adeguate per prevenire i rischi dell’azienda. È obbligatorio anche l’aggiornamento da svolgersi annualmente dopo l’anno in cui è stato frequentato il corso completo, perché la tematica sulla sicurezza e sulla salute può subire delle modifiche o delle aggiunte anche a livello normativo, nonché per tenere aggiornata la conoscenza dei rischi aziendali. Tutte le spese per la formazione e per l’aggiornamento del RLS sono a carico del datore di lavoro.

Chi può essere il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza?

Chi è? ( Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno.

Quando il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza può essere territoriale o di comparto?

nelle aziende che occupano fino a 15 dipendenti, il RSL è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno ovvero è individuato per più aziende nell'ambito territoriale o di comparto secondo le modalità previste dalla norma appositamente redatta a disciplina di questa figura.

Quanti devono essere i rappresentanti dei lavoratori?

In ogni caso il numero minimo di RLS deve essere: Aziende/unità produttive sino a 200 lavoratori: 1 RLS. Aziende/unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori: 3 RLS. Tutte le altre aziende/ unità produttive oltre i 1.000 lavoratori: 6 RLS.

Chi nomina il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza RLS?

Le regole attuali stabiliscono che nelle aziende o unità produttive con un numero massimo di 15 dipendenti, il RLS è solitamente eletto direttamente dai lavoratori, individuandolo al loro interno.