Contratto di somministrazione a tempo determinato proroghe 2022


Cosa cambia per i contratti a termine e di somministrazione delle agenzie per il lavoro

Cosa cambia per le agenzie per il lavoro e nella normativa che regola i contratti a tempo determinato con il nuovo Decreto Dignità convertito in legge?

Le nuove regole approvate in via definitiva dal Palamento apportano modifiche significative alla disciplina dei nuovi contratti di lavoro a termine, ai rinnovi e alle relative proroghe dei contratti stipulati dal 14 luglio 2018 nonché ai rinnovi e alle proroghe contrattuali successivi al 31 ottobre 2018.

Decreto Dignità: i punti principali e le caratteristiche dei contratti a termine

In sintesi la somministrazione (come strumento di servizio verso i clienti) rimane invariata, mentre il contratto a tempo determinato con cui l’Agenzia per il Lavoro assume i lavoratori viene parificato al contratto a termine diretto, con le seguenti caratteristiche:

  • Limite massimo di 6 proroghe sul singolo contratto;
  • Causale per i contratti con durata superiore ai 12 mesi;
  • Causale a partire dal primo rinnovo;
  • Limite massimo di 24 mesi;
  • Termine d’impugnazione stragiudiziale a 180 giorni;
  • Costo aggiuntivo dello 0,5% in occasione di ogni rinnovo.

Per semplificare tutti i cambiamenti in atto abbiamo predisposto un'infografica con le principali novità relative al “Decreto Dignità”.

Contratto di somministrazione a tempo determinato proroghe 2022

Scarica l’infografica completa qui

Per includere l'infografica nel vostro sito usate il codice qui sotto:

Contratto a tempo determinato 2022 proroghe e rinnovi

Sospensione dell’obbligo dell'indicazione della causalità fino al 2021

La sospensione dell’obbligo dell'indicazione della causalità, prevista dal Decreto Legge n. 104 del 14 agosto 2020, pubblicato il 15 agosto 2020, viene ulteriormente prorogata dal Decreto Legge Sostegni 2021, fino al 31 Dicembre 2021 senza dovere fornire la prova che il contratto sia stato attivato in assenza delle condizioni previste dall’art. 19, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015:

esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività;

– esigenze di sostituzione di altri lavoratori assenti;

– altre esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’ordinaria attività.

Il contratto a termine potrà  fruire dell’agevolazione normativa  per un periodo non superiore a 12 mesi che potrà, quindi, superare la data del 31 Dicembre 2021, l’importante è che la sottoscrizione del contratto a termine sia effettuata entro il 31 Dicembre 2021.

L’agevolazione potrà essere fruita per una sola volta nel periodo, dal 23 marzo 2021 al 31 Dicembre 2021, indipendentemente dal fatto che si tratti di una proroga o di un rinnovo. Non vengono conteggiate le eventuali proroghe effettuate prima per effetto delle precedenti proroghe. Conseguentemente le successive proroghe dovrànno prevedere una causale, in quanto si ritornerà alla normativa originaria che prevede l’obbligo di indicare la causalità.

Per il rinnovo del contratto a termine, effettuato entro il 31 Dicembre 2021, non si applica l’obbligo del periodo di giorni che devono passare tra la fine di un contratto e la stipula di uno nuovo, ovvero, i 10 giorni (se inferiore ai 6 mesi) e i 20 giorni se superiore. Mentre, in caso di prosecuzione del rapporto, la proroga non andrà computata nel massimale previsto dalla normativa di riferimento, che dispone un massimale di 4 proroghe.

Inoltre,fino al 30 settembre 2022,a seguito delle modifiche introdotte dal D. L. 25 maggio 2021, n. 73 (Decreto Sostegni bis), convertito con modificazioni in Legge 23 luglio 2021, n. 106, laduratadel contratto può essere superiore a 12 mesi e non eccedente i 24 mesianche in presenza dispecifiche esigenze previste dai contratti collettivi.

Oltre la scadenza delle deroghe sopra indicate, valgono le regole previste dalla normativa vigente di seguito specificata

Contratto a tempo determinato 2022 proroghe e rinnovi

Il rapporto di  lavoro subordinato può essere anche a tempo determinato, cioè con  l'indicazione del termine entro cui cesserà il rapporto di lavoro. Il D.L. 12 luglio 2018, n. 87 (decreto dignità), convertito in Legge n. 96/2018, oltre a modificare la durata massima, ha reintrodotto l'indicazione della causalità per stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato superiore a i 12 mesi:

a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;

b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria;

c) specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di cui all’art. 51.

In caso di stipulazione di un contratto di durata superiore a dodici mesi in assenza delle condizioni di causalità sopra indicate, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di dodici mesi. (Legge n. 96/2018)

Pena la nullità del contratto, l'indicazione del termine deve risultare dall’atto scritto direttamente o indirettamente dal contesto complessivo del contratto sottoscritto dalle parti. Il datore di lavoro può assumere, con contratto di lavoro a tempo determinato, un numero di lavoratori non superiore al 20% del personale in forza al 1° Gennaio dell'anno di assunzione. I datori di  lavoro con un numero di dipendenti inferiore a 5, possono comunque assumere una unità a tempo determinato. I contratti collettivi, compresi &amp;nbsp;anche quelli territoriali e aziendali, possono individuare diversi &amp;nbsp;limiti quantitativi &amp;nbsp;per la stipula dei contratti a tempo determinato. I &amp;nbsp;limiti sopra indicati, non trovano applicazione relativamente ai &amp;nbsp;contratti attivati nella fase di avvio di una nuova attività con le &amp;nbsp;modalità individuate dai contratti collettivi. Inoltre, non si &amp;nbsp;applicano:&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;ul&gt;&lt;li class="imTAJustify"&gt;&lt;b class="fs13lh2-5"&gt;&lt;i&gt;per le start up innovative;&lt;br&gt;&lt;/i&gt;&lt;/b&gt;&lt;/li&gt;&lt;li class="imTAJustify"&gt;&lt;b class="fs13lh2-5"&gt;&lt;i&gt;per la sostituzione di personale assente;&lt;br&gt;&lt;/i&gt;&lt;/b&gt;&lt;/li&gt;&lt;li class="imTAJustify"&gt;&lt;b class="fs13lh2-5"&gt;&lt;i&gt;per le attività stagionali;&lt;br&gt;&lt;/i&gt;&lt;/b&gt;&lt;/li&gt;&lt;li class="imTAJustify"&gt;&lt;b class="fs13lh2-5"&gt;&lt;i&gt;per i spettacoli o programmi radiofonici o televisivi;&lt;br&gt;&lt;/i&gt;&lt;/b&gt;&lt;/li&gt;&lt;li class="imTAJustify"&gt;&lt;b class="fs13lh2-5"&gt;&lt;i&gt;nonché quelli conclusi con lavoratori di età superiore a 50 anni.&lt;/i&gt;&lt;/b&gt;&lt;br&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="imTAJustify"&gt;Altresì, sono esclusi dai limiti imposti, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati tra enti di ricerca e lavoratori che svolgono in via esclusiva attività di ricerca scientifica o tecnologica, di assistenza tecnica o &amp;nbsp;di coordinamento e direzione della stessa.&lt;/div&gt;&lt;div class="imTAJustify"&gt;Inoltre, la Legge 145/2018 (c.d. Legge di Bilancio 2019) ha modificato l’articolo 1, comma 3, del decreto legge n. 87/2018 (c.d. decreto Dignità).&lt;/div&gt;&lt;div class="imTAJustify"&gt;La modifica esenta dall’applicazione dei limiti sopra indicati i contratti a tempo determinato stipulati:&lt;/div&gt;&lt;div class="imTAJustify"&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;span class="fs13lh2-5"&gt;&lt;b&gt;dalle pubbliche amministrazioni;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;span class="fs13lh2-5"&gt;&lt;b&gt;dalle università private, incluse le filiazioni di università straniere;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;span class="fs13lh2-5"&gt;&lt;b&gt;dagli istituti pubblici di ricerca;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;span class="fs13lh2-5"&gt;&lt;b&gt;dalle società pubbliche che promuovono la ricerca e l’innovazione ovvero enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere attività di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di trasferimento di know-how, di supporto all’innovazione, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa. &amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/div&gt; &lt;/div&gt; &lt;/div&gt; &lt;/div&gt; &lt;/div&gt;&lt;div id="imCell_6" data-responsive-sequence-number="4"&gt; &lt;div id="imCellStyleGraphics_6"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div id="imCellStyleBorders_6"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div id="imTextObject_8_06"&gt; &lt;div data-index="0" class="text-tab-content grid-prop current-tab" id="imTextObject_8_06_tab0" style="opacity:1"&gt; &lt;div class="text-inner"&gt; &lt;script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-2206107305374849" crossorigin="anonymous"&gt; <ins class="adsbygoogle" style="display:block" data-ad-client="ca-pub-2206107305374849" data-ad-slot="6346568928" data-ad-format="auto" data-full-width-responsive="true"></ins> <script> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Durata del contratto di lavoro a tempo determinato

La durata del contratto di lavoro a tempo determinato prevista, non può comunque essere superiore ai ventiquattro mesi con la possibilità di prorogare il contratto fino ad un massimo 4 volte, sempre entro il limite dei ventiquattro mesi e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro. La proroga deve avvenire con il consenso del  lavoratore e deve riferirsi alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto a tempo determinato è stato stipulato.

Qualora il limite dei ventiquattro mesi sia superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento.

E' ammessa la possibilità di superare tale limite con la stipula di un'ulteriore contratto di lavoro a tempo determinato non superiore a 12  mesi con le stesse caratteristiche del precedente ma per essere valido deve essere sottoscritto presso l'Ispettorato Territoriale competente che assume la funzione di garanzia.

In caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonché di  superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, lo stesso si  trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data della  stipulazione.

Lavoro determinato proroghe e rinnovi

Il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, può essere prorogato fino ad un massimo 4 volte sempre entro il limite dei 24 mesi indipendentemente dal numero dei contratti stessi. Il superamento del limite sopra indicato, comporta la trasformazione del contratto a tempo indeterminato con decorrenza dalla proroga eccedente  il massimo previsto di 4. Nel caso di proroga o rinnovo che comporta il superamento del limite dei dodici mesi, subentra l'obbligo dell'indicazione della causalità.

Tra la fine di un contratto e la stipula di uno nuovo devono passare 10 giorni (se inferiore ai 6 mesi) e 20 giorni se superiore. Nel caso non si rispettassero detti limiti il contratto si trasforma a tempo indeterminato.

Al termine della scadenza originaria o dopo la proroga o dopo il periodo  di durata massima complessiva di 24 mesi, il lavoro può proseguire in via di fatto per altri 30 gg. (se inferiore ai 6 mesi), per altri 50 gg.  (se superiore ai 6 mesi). Il datore di lavoro deve a corrispondere al  lavoratore una maggiorazione retributiva per ogni giorno di  continuazione del rapporto pari al 20% fino al decimo giorno successivo, al 40% per ciascun giorno ulteriore. Nel caso di superamento dei limiti previsti si ha la trasformazione a tempo indeterminato a partire dalla  data di superamento di detto limite.

Temine impugnazione del contratto di lavoro a tempo determinato

Il temine per l’impugnazione del contratto è fissato entro 180 gg. dalla fine del rapporto in via  stragiudiziale, ed entro  i successivi 180 gg. in via giudiziale.

Nel caso che il contratto a termine sia dichiarato illegittimo, con  conversione a tempo indeterminato, il giudice può riconoscere un indennizzo che va da un minimo di 2,5 mensilità ad un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto.

Circolare n. 17 del 31 ottobre 2018 in  materia di contratto di lavoro a tempo determinato

E' stata emanata la circolare n. 17 del 31 ottobre  2018 in materia di contratto di lavoro a tempo determinato e somministrazione di lavoro, con la quale il Ministero del Lavoro ha fornito le prime indicazioni interpretative  dopo le modifiche introdotte dal Decreto Dignità.

Quante proroghe con agenzia interinale 2022?

In particolare, stando a quanto attualmente previsto, il numero massimo delle proroghe nei contratti di somministrazione 2022 stipulati tra le Agenzie e personale somministrato è di 6 per ogni singolo rapporto, nell'arco di 24 mesi. Per alcune categorie di lavoratori il limite massimo di proroghe arriva anche a 8.

Quante proroghe si possono fare in un contratto a tempo determinato in somministrazione?

Proroga e rinnovo Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto è inferiore a 24 mesi e, comunque, per un massimo di 4 volte nell'arco di 24 mesi, a prescindere dal numero dei contratti.

Quante proroghe 2022?

Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della quinta proroga. Tale numero di proroghe, sempre e solamente 4, vale anche per i contratti a termine conclusi per lo svolgimento di attività stagionali.

Quanti rinnovi si possono fare a tempo determinato con agenzia?

Procedere di rinnovo in rinnovo non è ammesso dalla legislazione, dunque i contratti a termine prevedono un numero massimo di 4 rinnovi. I lavoratori precari di tutta Italia possono ringraziare il Decreto Dignità ( Decreto Legge 87/2018 convertito dalla L.