Pignoramento presso terzi stipendio obblighi datore di lavoro

Il creditore che desidera poter soddisfare il proprio credito può scegliere di pignorare beni mobili, immobili e crediti del debitore, siano in sua disponibilità, che in possesso di terzi.

In questo ultimo caso il creditore seguirà la comune strada del pignoramento presso terzi: potrà ad esempio cercare di pignorare il denaro presente sul conto corrente del debitore, un credito che dovesse vantare nei confronti di un’altra persona o, magari, lo stipendio presso il datore di lavoro.

Pignoramento presso terzi stipendio obblighi datore di lavoro

Il pignoramento dello stipendio può di fatti avvenire in due distinti momenti, non concomitanti.

Pignoramento presso il datore di lavoro

Con il primo, il creditore cercherà di pignorare lo stipendio in un istante precedente al suo pagamento: effettuerà cioè un pignoramento presso il datore di lavoro, notificando a quest’ultimo (oltre che, ovviamente, al debitore) il provvedimento.

Il datore di lavoro provvederà dunque a effettuare la trattenuta  nei limiti di Legge, e accrediterà al dipendente la retribuzione al netto dell’importo pignorabile dal creditore.

In alternativa, il creditore potrebbe voler pignorare lo stipendio sul conto corrente, ovvero dopo il pagamento: in questo caso il terzo pignorato non sarà il datore di lavoro, bensì l’istituto di credito bancario o postale.

Nelle ipotesi di pignoramento presso il datore di lavoro giova ricordare che sussistono dei limiti piuttosto precisi, che impediscono che il creditore possa pignorare l’intero emolumento.

Di fatti, per quanto attiene il pignoramento dello stipendio presso il datore di lavoro, la regola generale prevede che questo non possa avvenire in una misura superiore al quinto dello stipendio, da conteggiarsi sulla retribuzione netta in busta paga, ovvero su quella che viene calcolata al netto delle ritenute previdenziali e fiscali.

È tuttavia possibile che il pignoramento al datore di lavoro avvenga quando sulla stessa busta paga sono a valere più atti di pignoramento, da parte di diversi soggetti creditori.

In questo caso varrà la c.d. “regola dell’accordo”: i creditori successivi al primo dovranno accodarsi, e attendere che costui sia soddisfatto prima di procedere al soddisfacimento delle proprie pretese di credito, nei limiti del quinto.

Eccezione e limite

Vi è però un’importante eccezione, della quale il debitore dovrebbe tenere conto: se infatti i debiti sorgono per cause diverse (si pensi a un debito per alimenti, e a un debito commerciale, o ancora a un debito per tributi), allora il limite di pignorabilità può essere incrementato fino a un mezzo dello stipendio.

Pignoramento presso terzi stipendio obblighi datore di lavoro

Diversi sono gli utenti che si rivolgono a ServiziAvvocatiAziende per sapere come funziona il pignoramento dello stipendio per il recupero del credito.

Il pignoramento dello stipendio, così come il pignoramento della pensione,  è soggetto ad alcuni limiti, a seconda che il creditore pignori presso il datore di lavoro del debitore piuttosto che presso la Banca o l’Ufficio Postale dove il debitore ha il conto corrente in cui gli viene accreditato lo stipendio. A differenza però del pignoramento della pensione, nel caso in cui ad essere pignorato sia lo stipendio del debitore, non si può parlare di minimo vitale impignorabile.

A seconda infatti che il terzo pignorato sia l’Istituto di Credito, dove il debitore ha il conto corrente in cui versa lo stipendio, o il terzo pignorato sia l’azienda datrice di lavoro, a seconda cioè che il pignoramento presso terzi venga notificato al datore di lavoro piuttosto che alla banca del debitore, vi sono diversi limiti. Il creditore non può pignorare più del quinto dello stipendio. Il quinto dello stipendio, in caso di pignoramento, viene calcolato sul netto dello stipendio del debitore, pertanto sullo stipendio al netto delle trattenute di legge, imposte e contributi, oltre al netto di eventuali cessioni volontarie o deleghe di pagamento che dovessero gravare in busta paga o sulla pensione. Qualsiasi stipendio è pignorabile. Non esistono stipendi tanto esigui da essere ritenuti impignorabili, tutti i tipi di stipendio sono pignorabili.

Nel caso in cui concorrano contemporaneamente più pignoramenti di stipendio, relativi però a crediti di natura diversa, è possibile superare il limite del quinto dello stipendio, purché la somma dei pignoramenti contestuali non superi la metà dello stipendio. Se invece la natura dei crediti è la medesima, tutti i pignoramenti notificati dopo il primo verranno autorizzati “in accodo” e pertanto l’uno di seguito all’altro.

Quando il pignoramento dello stipendio viene notificato al datore di lavoro, oltre che al debitore stesso, e dopo che il datore di lavoro ha dichiarato l’esistenza o meno di crediti in capo al dipendente (dichiarazione del terzo), le parti compaiono innanzi ad un Magistrato. A tale udienza, il giudice verifica la dichiarazione del terzo e, nel caso in cui il datore di lavoro abbia dichiarato l’esistenza di crediti in capo al dipendente, autorizza il pignoramento dello stipendio. In estrema sintesi, dopo l’autorizzazione al pignoramento, il datore di lavoro tratterrà un quinto dello stipendio al dipendente e lo verserà direttamente al creditore, sino all’estinzione del debito, indipendentemente dal tipo di stipendio e dall’importo percepito dal dipendente debitore. Nel caso in cui il dipendente sia creditore solo di TFR, vige sempre la regola del quinto.

Qualora il debitore sia agente di commercio, il pignoramento avverrà nel limite del quinto delle provvigioni maturate nei confronti dell’azienda committente presso la quale il debitore ha il mandato.

Qualora il rapporto lavorativo dovesse cessare, indipendentemente dalla causa, quando ancora il debito non è stato estinto ed il datore di lavoro effettua ancora le trattenute sullo stipendio, insieme al rapporto di lavoro cessa anche il pignoramento ed eventualmente andrà rinnovato, a fronte di un nuovo rapporto lavorativo.

Qualora il pignoramento dello stipendio venga notificato dove il debitore ha il conto corrente sul quale versa o gli viene accreditato lo stipendio, e sul conto non vi siano crediti, il pignoramento si chiude con esito negativo. Se invece sul conto sono presenti dei crediti, derivanti esclusivamente da redditi lavorativi, il pignoramento non potrà mai essere dell’intero saldo attivo di conto corrente, ma piuttosto delle somme superiori a € 1.345,56 perché non sono pignorabili le somme depositate sul conto pari tre volte l’assegno sociale, che per il 2016 è di € 448.52. Per tutte le successive mensilità versate sul conto a titolo di stipendio, il pignoramento potrà avvenire nei limiti del quinto, come fosse stato notificato presso il datore di lavoro.

Nel caso di sforamento dei limiti di pignoramento dello stipendio, si ha l’inefficacia del pignoramento, intesa come parziale, limitata esclusivamente alla parte di somme pignorate oltre ai limiti consentiti. L’inefficacia è rilevabile anche d’ufficio dal giudice dell’esecuzione.

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Come funziona il pignoramento in busta paga?

Il pignoramento dello stipendio è una forma di pignoramento presso terzi che dà la possibilità al creditore di soddisfare il suo credito (cioè ottenere il denaro che gli spetta) su somme di denaro che soggetti terzi (come il datore del lavoro) sono obbligati a consegnare al debitore.

Cosa deve fare il terzo pignorato?

Cosa deve fare il terzo pignorato? Il suo obbligo principale è quello contenuto all'interno dell'art. 547 c.p.c., ossia la dichiarazione che attesta di quali somme o beni del debitore è in possesso. Oltre a questo, deve indicare anche la data in cui intende effettuare la consegna o il pagamento.

Come sospendere il pignoramento dello stipendio?

Il lavoratore può chiedere all'azienda di sospendere il pignoramento? No. Come l'opposizione non lo sospende, nemmeno l'azienda può sottrarsi agli obblighi di legge. Ciò significa che il debitore non può chiedere al proprio datore di lavoro di non effettuare alcuna trattenuta e di pagargli l'intero stipendio.

Quanto si può trattenere dallo stipendio?

Le quote pignorabili sono: 1/10 dello stipendio quando l'importo è inferiore ai 2.500€; 1/7 dello stipendio se l'importo è inferiore ai 5.000€; 1/5 dello stipendio quando l'importo supera i 5.000€.