Sismabonus 110 demolizione e ricostruzione agenzia entrate 2022

Il decreto legge n. 34/2020 (decreto Rilancio) ha incrementato al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute per realizzare specifici interventi di efficienza energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (il cosiddetto Superbonus).

Norme e provvedimenti successivi (da ultimo, la legge di bilancio 2022, il decreto legge n. 4/2022, il decreto legge n. 17/2022 e il decreto legge n. 50/2022) hanno introdotto modifiche sostanziali alla disciplina che regola l’agevolazione e individuato alcune misure di contrasto alle frodi.

Le disposizioni sul Superbonus consentono di fruire di una detrazione del 110% delle spese e si aggiungono a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni dal 50 all’85% delle spese spettanti per gli interventi di:

  • recupero del patrimonio edilizio (previsti all’articolo 16-bis del Tuir), inclusi quelli antisismici (disciplinati dall’articolo 16 del decreto legge n. 63/2013 – cosiddetto “sismabonus”)
  • riqualificazione energetica degli edifici (previsti all’articolo 14 del decreto legge n. 63/2013 – cosiddetto “ecobonus”). Per questi interventi, attualmente sono riconosciute detrazioni più elevate quando si interviene sulle parti comuni dell’involucro opaco per più del 25% della superficie disperdente o si consegue la classe media dell’involucro nel comportamento invernale ed estivo, ovvero quando gli interventi sono realizzati sulle parti comuni di edifici ubicati nelle zone sismiche 1, 2 o 3 e sono finalizzati congiuntamente alla riqualificazione energetica e alla riduzione del rischio sismico.

È prevista, inoltre, la possibilità generalizzata di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (sconto in fattura) o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.

Tale possibilità riguarda non solo gli interventi ai quali si applica il Superbonus ma anche quelli di:

  • recupero del patrimonio edilizio, installazione di impianti fotovoltaici, realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali (interventi indicati nelle lettere a, b, d, h dell’articolo 16-bis del Tuir)
  • recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (previsti dall’articolo 1, commi 219 e 220, della legge n. 160/2019 – cosiddetto “bonus facciate”)
  • efficienza energetica di cui all’articolo 14 del decreto legge n. 63/2013, diversi da quelli ammessi al Superbonus
  • adozione di misure antisismiche di cui all’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del medesimo decreto legge n. 63/2013, diversi da quelli ammessi al Superbonus
  • installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici (articolo 16-ter del decreto legge n. 63/2013), diversi da quelli ammessi al Superbonus
  • superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche, di cui all’articolo 119-ter del decreto Rilancio.

In aggiunta agli adempimenti ordinariamente previsti per le predette detrazioni, i contribuenti che intendono esercitare l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito, o utilizzare il Superbonus nella dichiarazione dei redditi, devono acquisire anche altri documenti (maggiori indicazioni al capitolo 9 “Adempimenti”). Tra questi:

  • il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali, consulenti del lavoro) nonché dai Caf
  • l’asseverazione tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico da parte, rispettivamente, dei tecnici abilitati al rilascio delle certificazioni energetiche e dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico per gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico. L’asseverazione certifica il rispetto dei requisiti tecnici degli interventi di efficienza energetica nonché l’efficacia degli interventi antisismici ai fini delle agevolazioni fiscali e attesta la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati, in accordo ai previsti decreti ministeriali.

Che cos'è

I contribuenti che eseguono interventi per l’adozione di misure antisismiche sugli edifici possono detrarre una parte delle spese sostenute dalle imposte sui redditi. La detrazione può essere richiesta per le somme spese nel corso dell’anno e può essere ceduta se relativa a interventi effettuati su parti comuni di edifici condominiali. La percentuale di detrazione e le regole per poterne fruire sono diverse a seconda dell’anno in cui la spesa viene effettuata. Sono concesse detrazioni più elevate quando alla realizzazione degli interventi consegua una riduzione del rischio sismico.

A chi interessa

L’agevolazione è rivolta sia ai contribuenti soggetti all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) sia ai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società (Ires). Dal 2017 gli interventi possono essere realizzati su tutti gli immobili di tipo abitativo e su quelli utilizzati per le attività produttive, situati sia nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) sia nelle zone sismiche a minor rischio (zona sismica 3), individuate dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003.

Quali vantaggi

Per le spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 spetta una detrazione del 50%, che va calcolata su un ammontare massimo di 96.000 euro per unità immobiliare (per ciascun anno) e che deve essere ripartita in cinque quote annuali di pari importo. La detrazione è più elevata (70 o 80%) quando dalla realizzazione degli interventi si ottiene una riduzione del rischio sismico di 1 o 2 classi e quando i lavori sono stati realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali (80 o 85%).

Infine, chi compra un immobile in un edificio demolito e ricostruito nei Comuni in zone classificate a “rischio sismico 1”, può detrarre dalle imposte una parte consistente del prezzo di acquisto (75 o 85%, fino a un massimo di 96.000 euro).

Cosa rientra nel Sismabonus 110 demolizione e ricostruzione?

I lavori che rientrano nel sismabonus 110% sono: Lavori di miglioramento e adeguamento sismico. Lavori che sono in grado di rafforzare le strutture verticali. Lavori di miglioramento e adeguamento sismico.

Quali sono i bonus per demolizione e ricostruzione?

Super Sismabonus e Sismabonus ordinario 7/E AdE del 2021). Ed è proprio il caso della demolizione e ricostruzione di questa bifamiliare in zona sismica 2. In questo caso quindi si accede al SuperSismabonus con aliquota di detrazione al 110% e massimale di spesa di € 288.000.

Quando scade il Sismabonus 110 %?

Il sismabonus acquisti con l'aliquota del 110% scade il 30 giugno 2022; successivamente a tale data e fino al 2024, continuerà ad essere fruibile con le aliquote ordinarie del 75% e 85%.

Come funziona il Sismabonus 2022?

La detrazione per il Sismabonus dal 2022 viene ripartita in quattro quote annuali di pari importo, può essere utilizzata direttamente dal soggetto IRES od IRPEF oppure, può essere ceduta a terzi. cessione ad altri soggetti inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.