L'Agenzia delle Entrate è intervenuta in tema di bonus facciate 2022 e sconto in fattura fornendo alcuni importanti chiarimenti. Vediamo quanto spiegato. Show
Con la risposta n. 385, l'Agenzia delle Entrate ha spiegato che "la fattura con bonus facciate, emessa erroneamente senza l'indicazione dello sconto in fattura, non può essere integrata con una nota di variazione. Il documento fiscale è infatti valido perché contiene imponibile e Iva esatti. Il cliente recupera la detrazione nella dichiarazione dei redditi a patto che non abbia già comunicato l'opzione all'Agenzia". Nel caso in esame, è stata emessa dall'istante una fattura per bonus facciate senza applicare lo sconto del 90 per cento e il cliente ha pagato i lavori con bonifico parlante nella misura del 10% del prezzo pattuito, così come previsto dalla disposizione agevolativa in caso di opzione per lo sconto in fattura. È stato dunque domandato all'Agenzia delle Entrate come "poter modificare e integrare il documento fiscale originariamente emesso con l'espressa indicazione dello sconto praticato". Nel fornire la sua risposta, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che "nella vicenda non si riscontrano le condizioni individuate dall'articolo 26 del decreto Iva per regolarizzare il documento fiscale originariamente emesso tramite una nota di variazione in diminuzione e una nuova fattura". In base a quanto spiegato, "il documento in questione è valido perché riporta l'esatto imponibile Iva, pari al prezzo pattuito, e la corrispondente imposta, calcolata sull'intero corrispettivo al lordo dello sconto". Poiché l'istante non ha indicato l'ammontare della diminuzione concordata, secondo quanto precisato dall'Agenzia delle Entrate, l'opzione per il bonus facciate sotto forma di sconto non si può considerare perfezionata. Di conseguenza, il cliente non potrà beneficiare dello sconto in fattura, ma potrà recuperare il 10% delle spese sostenute nel 2021, pari al bonifico parlante del 10% della fattura emessa in modo erroneo dall'istante, utilizzando direttamente la detrazione dall'imposta lorda nella misura del 90% nella dichiarazione dei redditi relativa al 2021. Se, dunque, nella fattura per il bonus facciate non viente indicato lo sconto in fattura, tale opzione non spetta al contribuente e il "10 per cento versato nel 2021 potrà essere detratto direttamente dal committente in misura pari al 90% nella sua dichiarazione dei redditi". In alternativa, l'Agenzia delle Entrate ha spiegato che "il cliente può cedere il bonus visto che non ha comunicato all'Agenzia delle Entrate l'opzione per lo sconto in fattura. Il residuo 90% del corrispettivo indicato nella fattura, se pagato entro il 2022, potrà essere portato in detrazione direttamente dal committente, nella dichiarazione dei redditi relativa al 2022 nella misura del 60% (articolo 1, comma 219, legge n. 160/2019) oppure ceduto a terzi, compresi gli intermediari finanziari, nella misura corrispondente alla detrazione spettante, previa opzione per la cessione del credito". In cosa consiste L’agevolazione fiscale consiste in una detrazione dall’imposta lorda (Irpef o Ires) ed è concessa quando si eseguono interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, anche strumentali.
Sono inclusi anche gli interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna. A chi spettaPossono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati e che possiedono a qualsiasi titolo l’immobile oggetto di intervento.
La detrazione non può essere utilizzata da chi possiede esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o a imposta
sostitutiva (per esempio, i titolari esclusivamente di redditi derivanti dall’esercizio di attività d’impresa o di arti o professioni che aderiscono al regime forfettario), né dai contribuenti che non potrebbero usufruirne in quanto l’imposta lorda è assorbita da altre detrazioni o non è dovuta (come nel caso di chi rientra nella “no tax area”).
La detrazione non spetta, invece, a chi è sprovvisto di un titolo di detenzione dell’immobile regolarmente registrato al
momento dell’inizio dei lavori o al momento di sostenimento delle spese se antecedente, anche se provvede alla successiva regolarizzazione.
Per questi contribuenti la detrazione spetta a condizione che:
La detrazione, pertanto, non spetta al familiare del
possessore o del detentore dell’immobile quando gli interventi sono effettuati su immobili che non sono a disposizione (in quanto locati o concessi in comodato) o su quelli che non appartengono all’ambito “privatistico”, come gli immobili strumentali all’attività d’impresa, arte o professione. Come si utilizzaLa detrazione va ripartita in 10 quote annuali di pari importo, da far valere nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d’imposta successivi, e spetta fino a concorrenza dell’imposta lorda. Le alternative alla detrazione: sconto in fattura o cessione del creditoPer le spese sostenute per gli interventi riconducibili al “bonus facciate”, i beneficiari della detrazione possono optare, in alternativa all’utilizzo diretto della detrazione:
La possibilità di optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura riguarda tutti i potenziali beneficiari della detrazione, compresi coloro che, in concreto, non potrebbero fruirne in quanto non sono tenuti al versamento dell’imposta. LO SCONTO IN FATTURASi tratta di un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato l’intervento agevolato.
Per ogni cessione intercorrente tra i soggetti sopra elencati, anche successiva alla prima, trova applicazione la disposizione prevista dall’articolo 122-bis, comma 4, del decreto legge n. 34/2020 (divieto di acquisizione del credito nei casi in cui ricorrono i presupposti indicati nell’articolo 35 - Obbligo di segnalazione delle operazioni sospette - e nell’articolo 42 – Astensione - del decreto legislativo n. 231/2007). LA CESSIONE DEL CREDITO
La legge non prevede l’ulteriore cessione del credito, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di:
Per ogni cessione intercorrente tra i soggetti sopra elencati, anche successiva alla prima, trova applicazione la disposizione prevista dall’articolo 122-bis, comma 4, del decreto legge n. 34/2020 (divieto di acquisizione del credito nei casi in cui ricorrono i presupposti indicati nell’articolo 35 - Obbligo di segnalazione delle operazioni sospette - e nell’articolo 42 – Astensione - del decreto legislativo n. 231/2007). Per maggiori informazioni e approfondimenti sulle alternative alla fruizione della detrazione si consiglia di consultare le seguenti circolari dell’Agenzia delle entrate: VISTO
DI CONFORMITÀ E ATTESTAZIONE DELLA CONGRUITÀ DELLE SPESE
Le spese per il rilascio del visto di conformità e dell’attestazione sono detraibili con la stessa aliquota prevista dalla detrazione fiscale spettante per gli interventi eseguiti. Come le altre spese detraibili sostenute per gli interventi agevolabili, esse possono formare oggetto di opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito. Questi documenti devono essere sempre richiesti (a prescindere che si tratti di interventi di edilizia libera o di importo complessivo non superiore a
10.000 euro), anche per le comunicazioni di cessione del credito concernenti le rate residue non fruite delle detrazioni, il cui accordo di cessione si sia perfezionato a decorrere dal 12 novembre 2021.
Il visto di conformità deve essere rilasciato (come prevede l'articolo 35 del decreto legislativo n. 241/1997) dai soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali, consulenti del lavoro) e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei Caf. LA COMUNICAZIONE ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE La comunicazione della cessione del credito relativa alle spese sostenute nel 2021 doveva essere inviata entro il 29 aprile 2022 (come stabilito dall’articolo 10-quater, comma 1, del decreto legge n. 4/2022). Entro la stessa data doveva essere inviata la comunicazione per le rate residue di detrazione non fruite, riferite alle spese sostenute nel 2020. Per l’anno 2022, i soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società e i titolari di partita Iva, che sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 2022, possono trasmettere all’Agenzia delle entrate la comunicazione per l’esercizio delle predette opzioni anche successivamente, ma comunque entro il 15 ottobre 2022 (comma 2-bis dell’articolo 10-quater del decreto legge n. 4/2022). La comunicazione deve essere trasmessa, esclusivamente mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate:
Nel caso in cui, ai sensi dell’articolo 1129 del codice civile, non vi è obbligo di nominare l’amministratore del condominio e i condòmini non vi abbiano provveduto, la comunicazione va inviata da uno dei condòmini incaricato. In tali casi, il soggetto che rilascia il visto, mediante apposito servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, è tenuto a verificare e validare i dati relativi alle asseverazioni e
attestazioni. Cumulabilità con altre agevolazioni Gli interventi ammessi al “bonus facciate” possono rientrare
anche tra quelli di riqualificazione energetica riguardanti l’involucro (già agevolabili secondo le disposizioni contenute nell’articolo 14 del decreto legge n. 63/2013) o tra quelli di recupero del patrimonio edilizio (richiamati all’articolo 16 dello stesso decreto).
Infine, il “bonus facciate” non è cumulabile con la detrazione spettante ai contribuenti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro dei beni soggetti al regime vincolistico (prevista nell’articolo 15, comma 1, lett. g del Tuir). Come funziona lo sconto in fattura bonus facciate 90 %?L'agevolazione consiste in una detrazione d'imposta, da ripartire in 10 quote annuali costanti, pari al 90% delle spese sostenute nel 2020 e nel 2021, e del 60% delle spese sostenute nel 2022, per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in determinate zone, ...
Chi anticipa i soldi per il bonus facciate?Coloro che scelgono la modalità Bonus Facciate cessione del credito cedono ad altri soggetti (come le banche) il credito d'imposta maturato per l'esecuzione dei lavori e in questo modo ottengono immediatamente l'importo in quanto viene anticipato da questi soggetti terzi.
Come funziona lo sconto in fattura esempio?Esempio di sconto in fattura.
Bonus ristrutturazione 50%: immagina di ricostruire le scale del tuo appartamento e di spendere 5.000 € a cui corrisponde una detrazione pari a 2.500 euro (50 %). L'impresa, applicandoti uno sconto in fattura pari a 2.500 euro, ti chiederà di liquidare i rimanti 2.500 €.
Come fare la fattura per il bonus facciate?Il committente - persona fisica beneficiaria del bonus facciate - ha saldato nel 2021 il 10% del corrispettivo totale in fattura con c.d. “bonifico parlante”.
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