Posso prendere la disoccupazione se mi licenzio

Abbiamo deciso di dare le nostre dimissioni sul lavoro ma temiamo di perdere l’indennità di disoccupazione? La disoccupazione infatti, é una prestazione erogata dall’INPS, a cui si ha diritto solo quando il licenziamento non é volontario, ossia quando é l’azienda a licenziare e non il lavoratore a dimettersi. Come licenziarsi e prendere la disoccupazione ugualmente, ci sono casi in cui la disoccupazione é comunque dovuta?

In due soli casi é possibile percepire la disoccupazione in caso di dimissioni: quando le dimissioni avvengono per giusta causa e in caso di lavoratrici madri. Se quindi il lavoratore si dimette per giusta causa, ha comunque diritto all’assegno di disoccupazione. Vediamo di seguito quali sono i casi che rientrano nella giusta causa e che quindi danno il diritto ad avere l’indennità di disoccupazione (che dal 2013 si chiama ASPI o Mini ASPI, quest’ultima corrisponde alla disoccupazione con requisiti ridotti).

Posso prendere la disoccupazione se mi licenzio

GIUSTA CAUSA

A sancire il diritto a ottenere la disoccupazione é stata nel 2002 la Corte Costituzionale, la quale ha precisato che, in determinati casi, il lavoratore ha diritto comunque all’assegno, quando le dimissioni non sono riconducibili a una reale volontà del lavoratore, ma sono indotte da comportamenti altrui che hanno determinato l’impossibilità di proseguire il rapporto di lavoro.

Sulla base della sentenza della Corte Costituzionale, l’Inps, con la circolare n. 163 del 2003, ha elencato tutti i casi in cui la dimissione è considerata per giusta causa e quindi per il soggetto permane il diritto a prendere la disoccupazione ordinaria, agricola e non agricola, con requisiti normali o ridotti.

Si considerano per giusta causa le dimissioni per:

– mancato pagamento della retribuzione;
– le molestie sessuali sul posto di lavoro;
– qualora intervengano delle modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative;
– mobbing, ossia quei comportamenti vessatori da parte dei colleghi o dei superiori;
– le notevoli variazioni delle condizioni di lavoro;
– il trasferimento del lavoratore da una sede ad un’altra, senza che ci siano comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive (l’art. 2103 codice civile) e la nuova sede dista più di 50 km dalla residenza del lavoratore e non é raggiungibile in massimo 80 minuti di mezzi pubblici.
– l’aver subito ingiurie da parte di un superiore (Corte di Cassazione, sentenza n.5977/1985).

Come presentare la domanda di disoccupazione se sussistono uno o più casi di cui sopra?

Se il lavoratore dichiara di essersi dimesso per giusta causa, deve allegare alla domanda di disoccupazione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale dichiara la sua volontà di “difendersi in giudizio” nei confronti dell’ex datore di lavoro (occorre allegare diffide, citazioni, sentenze, etc.) e impegnarsi a comunicare l’esito della controversia giudiziale o extragiudiziale.

Cosa succede se si avvia un processo e il giudice dichiara che la giusta causa non sussiste? A questo punto l’amministrazione potrà procedere al recupero di quanto pagato.

LAVORATRICI MADRI

Dalla data di gestazione, ossia da 300 giorni prima della data presunta del parto, fino al compimento di un anno di vita del bimbo, se la madre si dimette, ha comunque diritto all’indennità di disoccupazione, sia ordinaria che ridotta (ora Aspi e Mini Aspi).

Passaggi successivi:

Posso prendere la disoccupazione se mi licenzio

La NAspi spetta solo in determinati casi se si presentano dimissioni volontarie.

La Naspi è l’indennità di disoccupazione che viene riconosciuta al lavoratore dipendente che perde involontariamente il lavoro. Spetta per licenziamento e scadenza contratto a termine. Se il lavoratore, invece, presenta dimissioni volontarie l’indennità non spetta. Solo in due casi viene riconosciuto il diritto ai lavoratori che presentano dimissioni e andiamo a scoprirli rispondendo ad un nostro lettore che ci scrive:

Buongiorno, avrei bisogno di un’informazione.
Nel caso di dimissioni volontarie, la disoccupazione mi spetta lo stesso?

Nella circolare INPS numero 94 del 12 maggio 2015 troviamo chiarimenti in merito alle dimissioni al punto 2.2.a. L’INPS, infatti, precisa che “Lo stato di disoccupazione deve essere involontario. Sono esclusi, pertanto, i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni o di risoluzione consensuale.”.

Nello stesso punto però, l’istituto precisa che la Naspi è riconosciuta in caso di dimissioni per giusta causa o nel periodo tutelato di maternità.

Di fatto, quindi, pur presentando dimissioni volontarie la mamma che si trova nel periodo che va da 300 giorni prima del parto al compimento del primo anno di vita del figlio, ha diritto alla Naspi. In questo caso le dimissioni, però, devono essere presentate all’ispettorato del lavoro.

Ha diritto alla Naspi, pur presentando dimissioni volontarie, chi lo fa per giusta causa, ovvero quando la risoluzione del rapporto di lavoro avviene per inadempienza del datore di lavoro. In questo caso la Naspi spetta se le dimissioni sono presentate per :

  • dal mancato pagamento della retribuzione;
  • dall’aver subito molestie sessuali nei luoghi di lavoro;
  • dalle modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative;
  • dal c.d. mobbing;
  • dalle notevoli variazioni delle condizioni di lavoro a seguito di cessione ad altre persone (fisiche o giuridiche) dell’azienda (art.2112 co.4 codice civile);
  • dallo spostamento del lavoratore da una sede ad un’altra, senza che sussistano le “comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive” previste dall’art. 2103 codice civile;
  • dal comportamento ingiurioso posto in essere dal superiore gerarchico nei confronti del dipendente.

Se le dimissioni sono presentate per altre motivazione, diverse da quelle elencate, la Naspi non spetta.

Consulenza fiscale

Invia il tuo quesito a [email protected]
I nostri esperti risponderanno alle domande in base alla loro rilevanza e all'originalità del quesito rispetto alle risposte già inserite in archivio.

Come prendere la disoccupazione anche se mi licenzio?

Una volta presentate le dimissioni online puoi inviare la richiesta della NASpI, specificando nuovamente che si tratta di dimissioni per giusta causa e non di licenziamento. Anche in questo caso, la legge non prevede che si specifichino le ragioni per cui hai deciso di lasciare il posto di lavoro.

Quando si danno le dimissioni si ha diritto alla disoccupazione?

Requisito essenziale per avere diritto all'indennità di disoccupazione Naspi è la perdita involontaria del rapporto di lavoro. Ciò significa che generalmente la Naspi non spetta a seguito di dimissioni volontarie rassegnate dal dipendente, salvo alcune eccezioni.

Quando non si ha diritto alla disoccupazione?

Lo stato di disoccupazione deve essere involontario; sono esclusi pertanto i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni o di risoluzione consensuale.

Cosa devo fare per farmi licenziare?

Esiste però un modo per dimettersi e ottenere comunque la Naspi: sono le dimissioni per giusta causa, quelle cioè determinate da una grave violazione del contratto da parte del datore, come l'omesso pagamento dello stipendio o dei contributi, il mobbing, le vessazioni, le minacce, le violenze, la mancata adozione delle ...