Chi è il responsabile del servizio di prevenzione e protezione rspp

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  • RSPP e ASPP: IL RESPONSABILE E L�ADDETTO DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE PER LA SICUREZZA

L’acronimo RSPP ha il significato di: “Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione”.

Il D.Lgs. 81/2008 (noto come Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro) indica come obbligatoria la nomina di un Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) all’interno di ogni azienda.

Approfondiamo il tema del RSPP e degli ASPP affrontando i seguenti argomenti:

  • CHI NOMINA IL RSPP (RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE)?
  • QUAL È IL RUOLO DEL RSPP (RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE)?
  • QUALI SONO I COMPITI DEL RSPP?
  • PROTEZIONE E PREVENZIONE: SIGNIFICATO E DIFFERENZE
  • CHI SONO GLI ADDETTI AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E QUANDO DEVONO ESSERE NOMINATI? 
  • COME DIVENTARE RSPP O ASPP?
  • IL MODULO A PER RSPP/ASPP
  • IL MODULO B PER RSPP/ASPP
  • IL MODULO C (SOLO PER RSPP)
  • I MODULI B-SP (MODULI DI SPECIALIZZAZIONE PER RSPP E ASPP)
  • QUALI SONO I REQUISITI PER ESSERE ESONERATI DELL'OBBLIGO DI FREQUENZA AI MODULI A e B per RSPP e ASPP?
  • QUALE AGGIORNAMENTO FORMATIVO DEVE EFFETTUARE IL RSPP E IL ASPP?
  • VENGONO RICONOSCIUTI I CREDITI PER  RSPP E ASPP NEI CORSI DI FORMAZIONE PER "FORMATORE SULLA SICUREZZA" E "COORDINATORE PER LA SICUREZZA NEI CANTIERI"?
  • DA QUANDO SI CALCOLA IL QUINQUENNIO PER L'AGGIORNAMENTO DEL RSPP E ASPP?
  • RESPONSABILITÀ DEL RSPP: QUALI SONO?

CHI NOMINA IL RSPP (RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE)?

L’art. 17 del D. Lgs. 81/08 individua gli obblighi non delegabili del Datore di Lavoro e tra questi c’è la nomina RSPP (Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione).

Il Datore di Lavoro può nominare un RSPP interno all’azienda oppure può affidare il ruolo ad un consulente RSPP esterno, in ogni caso non può delegare la nomina RSPP ad altre figure dell’organizzazione aziendale.

QUAL È IL RUOLO DEL RSPP (RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE)?

In estrema sintesi, il ruolo del Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) è di consulente, esperto in materia di salute e sicurezza, del datore di lavoro. Il datore di lavoro pertanto sarà affiancato dal RSPP nella gestione della salute e sicurezza del lavoro nella propria azienda.

Ma quali responsabilità ha il RSPP?

Benché il ruolo del Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione RSPP sia essenzialmente privo di autonomi poteri organizzativi, il RSPP deve attivarsi ed essere propositivo verso il datore di lavoro, che comunque rimane il primo garante della sicurezza in azienda.

QUALI SONO I COMPITI DEL RSPP?

Il principale compito del Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione RSPP è quello di assistere il datore di lavoro nella valutazione e gestione dei rischi per la salute e la sicurezza e stesura del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), sia in prima persona che tramite il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP). Il RSPP, infatti, si pone come coordinatore del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Chi è il responsabile del servizio di prevenzione e protezione rspp

Nel dettaglio il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) ha i seguenti compiti:

a) individuare i fattori di rischio, valutare i rischi e individuare le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale;

b) elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi di controllo di tali misure;

c) elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;

d) proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;

e) partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, coinvolgendo il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) nonché alla riunione periodica indetta almeno una volta all’anno nelle aziende con più di 15 lavoratori;

f) fornire ai lavoratori le informazioni sui rischi e sulle misure di sicurezza.

PROTEZIONE E PREVENZIONE: SIGNIFICATO E DIFFERENZE

Il Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione, dopo aver dettagliatamente individuato i rischi presenti nel processo produttivo, deve definire le misure di prevenzione e protezione con l’obiettivo di diminuire il livello di rischio delle attività aziendali.

Per distinguere chiaramente se una misura è di prevenzione o di protezione il Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione dovrà definire correttamente l’evento dannoso, il pericolo e la situazione pericolosa che si potrebbe verificare.

“Misure di Prevenzione” qual è il significato: ridurre la frequenza di accadimento dell’evento dannoso

“Misure di Protezione” qual è il significato: ridurre la magnitudo (gravità) conseguente al verificarsi dell’evento dannoso.

CHI SONO GLI ADDETTI AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E QUANDO DEVONO ESSERE NOMINATI? 

A seconda delle dimensioni, della forma o della tipologia di azienda, il Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione RSPP può dunque essere affiancato da altri soggetti, gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione ASPP, figure professionali che devono essere anch’esse in possesso di competenze tecniche specifiche per poter supportare il Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione nel coordinamento del servizio di prevenzione e protezione dei rischi.

La nomina degli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione ASPP è facoltativa, ma deve essere attentamente valutata dal datore di lavoro per garantire un’efficace azione del Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP).

COME DIVENTARE RSPP O ASPP?

I requisiti indispensabili per ricoprire il ruolo di RSPP e ASPP sono:

  • possesso di diploma di scuola superiore di secondo grado;
  • partecipazione a specifici percorsi formativi che consentano di conseguire le competenze necessarie per espletare correttamente questi incarichi, con superamento delle prove di verifica da essi previste.

I requisiti di cui sopra sono i medesimi sia per la formazione di RSPP interno all’azienda sia per i RSPP esterni, cioè che svolgano il ruolo come consulenti esterni all’azienda.

L’Accordo Stato Regioni del 7/7/16 ha dato precise indicazioni in merito alle caratteristiche dei percorsi formativi necessari per assumere il ruolo di  Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione RSPP e di Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione ASPP.

Ma quindi, come diventare RSPP e ASPP?

L’Accordo prevede un percorso formativo composto da diversi “moduli”, denominati: MODULO A, MODULO B (comune), MODULI B SP1, SP2, SP3, SP4 e MODULO C, cui occorre partecipare seguendo un preciso ordine.

Per vedere lo Schema sul Percorso Formativo per RSPP E ASPPCLICCA QUI

IL MODULO A PER RSPP/ASPP

Il Modulo A costituisce il corso base per lo svolgimento del ruolo di RSPP e ASPP ed ha una durata complessiva di 28 ore, nel cui computo sono escluse le verifiche di apprendimento finali. Si tratta di modulo propedeutico per l’accesso ai moduli B, B SP e C, pertanto solo dopo il suo superamento sarà consentito accedere alle successive tappe del percorso formativo per RSPP e ASPP.

L’Accordo Stato-Regioni del 7/7/2016 consente di frequentare il modulo A facendo ricorso alla modalità FAD e-Learning, purché la piattaforma impiegata rispetti i requisiti minimi di qualità previsti dal medesimo Accordo.

Il corso di formazione per Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione RSPP e ASPP Modulo A viene sviluppato al fine di far conseguire le competenze di carattere legislativo ed organizzativo necessarie per consentire a RSPP e ASPP di comprendere il sistema della sicurezza aziendale e della tutela della sicurezza da parte dello Stato alla luce della legislazione vigente, facendo riferimento a:

  • legislazione generale e specifica in tema di salute e sicurezza 
  • soggetti del sistema di prevenzione aziendale previsti dalla legislazione in materia di salute e sicurezza, analizzandone in modo approfondito ruoli, doveri, diritti e relazioni di interdipendenza;
  • funzioni svolte dal sistema istituzionale pubblico e dai vari enti preposti alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
  • principali rischi trattati dal D.Lgs. 81/2008, principali misure di prevenzione e protezione, nonché modalità per la gestione delle emergenze;
  • obblighi di informazione, formazione e addestramento nei confronti dei soggetti del sistema di prevenzione aziendale;
  • concetti di pericolo, rischio, danno, prevenzione e protezione;
  • gli elementi metodologici per la valutazione del rischio.

IL MODULO B PER RSPP/ASPP

Il corso Modulo B per assumere il ruolo di Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione RSPP e ASPP, della durata di 48 ore complessive (escluse le prove di verifica finali) è sviluppato per approfondire la tematica dei rischi presenti sul luogo di lavoro e delle misure di prevenzione e protezione adottabili per la corretta gestione di questi rischi.

Così come visto per il Modulo A, per lo svolgimento del ruolo di RSPP e ASPP è indispensabile il conseguimento dell’attestato di partecipazione e superamento della prova finale anche al Modulo B.

Questo modulo, chiamato anche Modulo B comune, consente di approfondire le tematiche inerenti alla valutazione e la mitigazione dei rischi per salute e sicurezza sul lavoro che si possono trovare nella maggior parte dei settori produttivi ed è a sua volta propedeutico per l’accesso ai moduli B SP (di specializzazione) e del modulo C.

Il programma previsto dall’Accordo Stato-Regioni per il Modulo B per RSPP e ASPP lo rende mirato a far conseguire le competenze necessarie allo sviluppo di:

  • capacità di individuazione, analisi e valutazione dei rischi presenti negli ambienti di lavoro, inclusi rischi ergonomici e stress lavoro-correlato;
  • capacità di identificare e selezionare correttamente le misure di prevenzione e protezione idonee alla gestione del rischio, compresi i DPI, in riferimento alla specifica natura del rischio e dell’attività lavorativa;
  • competenze relative alla selezione e progettazione di misure tecniche, organizzative e procedurali di sicurezza.

Si tratta dunque di un modulo a carattere operativo, la cui obbligatorietà è direttamente collegata al ruolo del Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) come "strumento" a servizio del datore di lavoro per assisterlo nella identificazione e valutazione dei rischi, nonché nella selezione delle misure prevenzionistiche più idonee al loro trattamento.

IL MODULO C (SOLO PER RSPP)

Il corso Modulo C per RSPP, della durata complessiva di 24 (prove di verifica escluse), fa parte dei requisiti obbligatori per la sola figura di Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione RSPP (non è pertanto necessaria la sua frequenza ai soggetti che intendono assumere il ruolo di ASPP).

Il perfezionamento delle competenze fornite agli aspiranti RSPP avviene trattando, in questi corsi, tematiche di fondamentale importanza legate a:

  • corretta gestione dei processi comunicativi che si instaurano all’interno delle realtà aziendali al fine di raggiungere gli obiettivi comuni di tutela della salute e sicurezza – incluso quello di diffondere la cultura della sicurezza per una partecipazione più attiva e spontanea di tutti i soggetti;
  • aspetti della progettazione e gestione dei processi formativi con particolare riferimento alla realtà aziendale ed all’esito della valutazione dei rischi;
  • pianificazione, gestione e controllo delle misure tecniche, organizzative e procedurali di sicurezza attraverso i sistemi di gestione della sicurezza.

I MODULI B-SP (MODULI DI SPECIALIZZAZIONE PER RSPP E ASPP)

I Moduli B-SP sono moduli di specializzazione, obbligatori per assumere il ruolo di Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione RSPP e ASPP in aziende che appartengono a specifici settori ATECO 2007 che operano all’interno di specifici settori, nei quali vengono approfondite le tematiche relative a salute e sicurezza sul lavoro più caratteristiche ad essi riferite.2

L’appartenenza ai rispettivi settori è determinata in base al settore ATECO 2007 entro cui opera l’azienda, ovvero:

SP1: modulo di specializzazione di 12 ore per il settore ATECO 2007 “A – Agricoltura, silvicoltura e pesca”;

SP2: modulo di specializzazione di 16 ore per il settore ATECO 2007 “B – Estrazione di minerali da cave e miniere” e “F – Costruzioni”;

SP3: modulo di specializzazione di 12 ore per il settore ATECO 2007 “Q, 86.1 e 87 – Sanità e assistenza sociale";

SP4: modulo di specializzazione di 16 ore per il settore ATECO 2007 “C, 19 e 20 – Attività manifatturiere”.

QUALI SONO I REQUISITI PER ESSERE ESONERATI DELL'OBBLIGO DI FREQUENZA AI MODULI A e B per RSPP e ASPP?

L’art. 32 al comma 5 (al quale si rimanda per i dettagli) individua alcuni soggetti che, essendo in possesso di specifici titoli di studio, sono esonerati dalla frequenza dei corsi moduli A e B per Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione RSPP e ASPP (comune e di specializzazione SP). Per tali soggetti pertanto sarà possibile soddisfare i requisiti necessari per assumere il ruolo di RSPP partecipando al solo modulo C.

QUALE AGGIORNAMENTO FORMATIVO DEVE EFFETTUARE IL RSPP E IL ASPP?

Come riscontrabile per ogni altra figura prevista dal D.Lgs. 81/08 per la quale viga l’obbligo di conseguire una specifica formazione, anche per RSPP e ASPP è previsto l’aggiornamento periodico della formazione, al fine di affinare le competenze già acquisite, approfondire le conoscenze e mantenerle aggiornate in base all’evoluzione sia legislativa che tecnica.

Per RSPP e ASPP, dunque, l’aggiornamento non deve essere di carattere generale né costituire una semplice ripetizione di argomenti e contenuti già inseriti nei corsi “base”. Dovrà invece trattare le novità nel settore della sicurezza sul lavoro, applicazioni pratiche innovative, ed approfondimenti riguardanti tematiche collegate al contesto produttivo e ai rischi specifici del settore.

Questo aggiornamento periodico deve raggiungere una durata minima ogni 5 anni di 40 per RSPP e 20 ore per ASPP.

Ricordiamo che il mancato completamento dell’aggiornamento formativo implica la sospensione della qualifica a svolgere il ruolo di Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione RSPP o Addetto al servizio di Prevenzione e Protezione ASPP.

VENGONO RICONOSCIUTI I CREDITI PER  RSPP E ASPP NEI CORSI DI FORMAZIONE PER "FORMATORE SULLA SICUREZZA" E "COORDINATORE PER LA SICUREZZA NEI CANTIERI"? 

Ai fini dell’aggiornamento per RSPP e ASPP, la partecipazione a corsi di aggiornamento per formatore per la sicurezza sul lavoro, ai sensi del decreto interministeriale 6 marzo 2013, è da ritenersi valida e viceversa.
Ai fini dell’aggiornamento per Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione RSPP e Addetto al servizio di Prevenzione e Protezione ASPP, la partecipazione a corsi di aggiornamento per coordinatore per la sicurezza, ai sensi dell’allegato XIV del d.lgs. n. 81/2008, è da ritenersi valida e viceversa.

DA QUANDO SI CALCOLA IL QUINQUENNIO PER L'AGGIORNAMENTO DEL RSPP E ASPP?

L’Accordo Stato Regioni del 7/7/2016 stabilisce che l’aggiornamento ha decorrenza quinquennale a partire dalla conclusione del modulo B o, nel caso di soggetti esonerati dalla frequenza del modulo, dalla data di conseguimento del titolo di studio che determina l’esonero. Pertanto, per possedere i titoli necessari ad esercitare il ruolo di Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione RSPP e Addetto al servizio di Prevenzione e Protezione ASPP, è necessario aver completato il monte ore di aggiornamento previsto nel quinquennio precedente a quello in essere. 

RESPONSABILITÀ DEL RSPP: QUALI SONO?

Per la figura di RSPP Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione, sia nel caso di RSPP interno che esterno, la Legge non prevede sanzioni contravvenzionali specifiche, tuttavia può essere ritenuto responsabile (o corresponsabile) dei reati connessi alla mancata attuazione delle misure di prevenzione per la sicurezza sul lavoro qualora l’infortunio si verifichi a causa della sua consulenza imprecisa o errata.

La figura del Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione RSPP da sempre ha contorni sfumati nel contesto aziendale, anche a causa della difficoltà di comprendere il legame che intercorre tra il Datore di Lavoro e il massimo organismo esperto in materia di sicurezza costituito dal Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione RSPP e dal SPP. Se da un lato è indubbio che il Datore di Lavoro è il primo garante della sicurezza in azienda, dall’altro è evidente che tutto ciò che il SPP determina, per imperizia, imprudenza o scarsa diligenza nello svolgimento dei propri compiti, può costituire una colpa ricadente sullo stesso SPP. A ciò si aggiunge che il RSPP/SPP non rappresenta solo un organismo di consultazione da parte del Datore di Lavoro, ma altresì un elemento attivo di per sé nell’organizzazione aziendale, dal quale cioè ci si aspetta sia di attivarsi per prevenire, che di impedire, in modo indiretto, qualsiasi situazione di pericolo riscontrata o riscontrabile.

Per approfondire come organizzare il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) in aziendaCLICCA QUI!

In alcuni casi i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) possono essere assunti dal Datore di Lavoro, SCOPRI DI PIU'!

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Chi nomina il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione RSPP?

Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RSPP) viene nominato dal datore di lavoro. Il Datore di lavoro nomina il RSPP perché è in capo a lui l'istituzione del servizio di prevenzione e protezione e resta sempre e comunque responsabile della salute e sicurezza nella sua azienda o unità produttiva.

Cosa fa il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione RSPP?

L'RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) è una figura presente in azienda, nominata dal datore di lavoro, che ha il compito di organizzare e gestire il sistema di prevenzione e protezione dai rischi con l'eventuale supporto di addetti coadiuvanti (ASPP).

Chi è il responsabile del servizio?

Può essere un professionista esterno, in possesso delle apposite competenze tecniche, o viene scelto tra il personale interno, purché competente e dotato di esperienza, assumendosi ogni responsabilità per garantire la sicurezza dei lavoratori.

Chi è ai sensi del d lgs 81 2008 il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione?

81/08, come modificato dalla legge 98/2013, è cristallino nel prevedere in via obbligatoria che “il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione prioritariamente all'interno della azienda o della unità produttiva, o incarica persone o servizi esterni […]” e tale norma va letta unitamente al ...