Cosa posso guidare con la patente c senza cqc

Gli autisti che guidano alcuni tipi di veicoli oppure svolgono una attività particolare, sono esentati dal possesso del CQC, D.Lgvo 286/2005 del 21/11/2005 e successive modificazioni ( Archivio in Pratica 491).

Autisti che guidano i seguenti veicoli sono esentati dal possesso del CQC:

  • autoveicoli per autoscuola, durante l’esercizio dell’attività;
  • veicoli intestati alle foze armate, protezione civile, pompieri,mantenimento dell’ordine pubblico o messi a loro disposizione;
  • veicoli di velocità massima di 45 km/h;
  • veicoli per prova su strada a seguito di riparazione (il meccanico);
  • veicoli nuovi da immatricolare e/o da sottoporre acollaudo;
  • veicoli in servizio di emergenza o destinati a servizio di salvataggio;
  • veicoli per trasporto passeggeri o di merci non a fine di lucro e/o commerciali;
  • veicoli per trasporto di materiali o attrezzature utilizzate dal conducente per la propria attività solo se il conducente non è assunto come autista.

Esenzioni dall’obbligo del corso di qualificazione ed esami:

  • residenti in Italia già titolari di KD e/o patente D, alla data del 9/9/2008;
  • residenti in Italia già titolari di patente C e/o CE, alla data del 9/9/2009;
  • i conducenti extra UE o extra SEE, dipendenti di impresa di autotrasporti con sede in Italia, in possesso di patente C-CE alla data del 9/9/2009 e/o patente D dalla data del 9/9/2008.

Per il listino prezzi e programma corsi per CQC e CAP/B vedere f 202e

  Altri servizi offerti:

Oltre il rilascio di patentini ADR, è possibile effettuare, senza prenotazione, quanto segue:

  • Lavaggio del vs veicolo pesante usufruendo di un impianto di lavaggio automatico a rulli;
  • Lavaggio di vetture e moto usufruendo di un impianto di lavaggio automatico a rulli;
  • Revisione periodica del vs autocarro pesante, autobus, autotreno, vettura, moto, ciclomotore;
  • Revisione triennale e/o sestennale della cisterna trasporto merci pericolose ADR e/o spurgo pozzi neri;
  • Rilascio del bollino blu;
  • Pratiche auto di qualsiasi tipo e genere eseguite in tempo reale e pagamento tassa di proprietà (bollo);
  • Rifornimento carburante del vs veicolo;
  • Carta di qualificazione del conducente CQC con esecuzione di corsi di formazione e guida sicura;
  • Corsi professionali per rilascio attestato del Preposto per attività di autotrasportatore conto terzi;
  • Patente nautica entro e fuori le 12 miglia con barca a motore e/o vela;
  • Corsi teorici per recupero punti sulla patente;
  • Corsi teorici per recupero punti sulla CQC e/o cap/B;
  • Taratura, riparazione e sostituzione del limitatore di velocità;
  • Montaggio impianto GPL e sua manutenzione;
  • Consulenza amministrativa e commerciale, con specializzazione trasporti;
  • Consulenza legale con specializzazione trasporti, contratti di lavoro subordinato;

Il servizio richiesto può essere commissionato ai ns uffici tel.+39 0641614300, fax +39 0641614301, e-mail oppure oppure collegandosi al ns sito Home voce “Informazioni”

Pubblicato il : 30/08/2021

In seguito alle modifiche del Decreto legislativo del 286/2005, effettuate l'anno scorso e commentate nella circolare dal Ministero dell'Interno 6220, è stato esteso l'obbligo della CQC ad altre categorie di veicoli, tra cui tutti quelli in conto proprio.

La novità è di quelle toste, perché costringe moltissime aziende a rivedere tutto l'assetto e a programmare la formazione dei propri autisti, spesso in possesso della sola patente C, e privi della qualifica professionale, che richiede la frequenza di un apposito corso di teoria e il superamento di un esame teorico. Conseguire la CQC è impegnativo, richiede tempo, denaro e una buona conoscenza dell'italiano, e spesso è proprio quest'ultimo requisito a rappresentare l'ostacolo maggiore alla conquista dell'agognato pezzo di carta. 

Le deroghe a questo obbligo ci sono, ma l'ultima circolare di chiarimento del Ministero dell'Interno, che risale allo scorso 13 luglio 2021, ha voluto precisare altri dettagli, che limitano ancora di più il campo di esenzione.

Le deroghe sono contenute per esteso nell'articolo 16 del D. Lgs 286/2005 e le abbiamo spiegate accuratamente in questo post.

I chiarimenti dell'ultima circolare riguardano alcuni dei punti dell' articolo 16.

Per quello che riguarda il punto g), che consente l'esenzione per la guida di veicoli utilizzati per il trasporto di passeggeri o di merci a fini non commerciali, è stato specificato che per “fini non commerciali” si intendono i trasporti senza remunerazione effettuati da soggetti che svolgono attività senza scopo di lucro, ad esempio le onlus. Le imprese che adoperano questi veicoli nell'esercizio delle loro attività, anche senza avere un ricavo diretto, NON sono comprese in questo tipo di deroga.

Un po' più complessa è la deroga per i veicoli merci immatricolati a uso proprio, che figura nel punto h) del citato art. 16 al comma 1. In tal caso, è stato specificato che l'esenzione può esserci solo nella presenza contemporanea delle due seguenti condizioni:

  • la guida dei veicoli non deve costituire l'attività principale del conducente, vale a dire che la guida deve occupare  meno del 30% dell'orario di lavoro mensile continuativo
  • il materiale deve essere utilizzato dal conducente nell'esercizio della propria attività, ad esempio il materiale trasportato può essere materiale da impiegare nell'attività edilizia.

Dunque, ad esempio può sfruttare la deroga solo un muratore che abbia la patente C e che guidi il camion solo saltuariamente, per recarsi in cantiere insieme al materiale da costruzione.

Nel momento in cui il muratore guida più del 30% in un mese, o trasporta del materiale per un altro cliente o un'altra impresa edilizia, l'esenzione non vale più.

La deroga vale anche per guidare veicoli ad uso speciale, ad esempio un'autogru, ma solo a condizione che il conducente sia anche lo stesso che usa l'attrezzatura installata, e che lo faccia saltuariamente.

Un altro prezioso chiarimento si è avuto sul comma 2 dell'articolo  16, al punto c), quando ribadisce che l'esenzione si applica quando “il trasporto è occasionale e non incidente sulla sicurezza stradale”, e quando tiene a specificare che l'esenzione non può mai riguardare veicoli eccezionali e trasporti in condizione di eccezionalità.

Come a  ribadire, che i casi di esenzione CQC si possono ormai contare sulla punta delle dita.

Per controllare l'effettiva presenza delle condizioni che consentono le deroghe, gli agenti di polizia potranno effettuare l'accesso alla memoria di massa del tachigrafo e ai dati aziendali.

Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286. Precisazioni

Cosa si può fare senza CQC?

Si può guidare un veicolo industriale che trasporta attrezzature o macchinari usati dal conducente nell'esercizio della propria attività senza Cqc purché la guida non costituisca l'attività principale dell'interessato (ossia occupi meno del 30% dell'orario di lavoro mensile continuativo) e il materiale caricato sia ...

Chi può guidare un camion senza CQC?

È ufficiale, dunque: quasi tutti i titolari di patente superiore, che guidano un autobus oppure un mezzo superiore alle 3,5 t, sia esso un veicolo merci o un veicolo per uso speciale, trasporto specifico o macchina operatrice eccezionale, devono conseguire la CQC.

Cosa si può guidare solo con la patente C?

Con la Patente C potrai guidare: autoveicoli destinati al trasporto di cose (merci) di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, anche se trainanti un rimorchio leggero (cioè fino a 750 kg). macchine operatrici eccezionali, quali gru o scavatori. Tutti i veicoli conducibili con le patenti AM, B e C1.

Quante ore di guida si possono fare senza CQC?

Tabella periodi di guida e relative interruzioni.