Bonus infissi e bonus ristrutturazione sono cumulabili

Hai deciso di sostituire gli infissi, ma non hai ben capito come funziona la detrazione fiscale?
Tra ristrutturazione o ecobonus quale scegliere? Analizzeremo requisiti ed adempimenti per entrambe le detrazioni che rientrano nella sostituzione dei serramenti.

Forse sei un pò disorientato. Beh ti capisco ! E’ per questo che il team di professionisti di amministratoredicondominio.it ha realizzato la guida completa per la sostituzione degli infissi, che stai per leggere. Abbiamo lavorato duramente, approfondito l’argomento in ogni sua sfumatura per darti una risorsa utile e facilmente comprensibile.
Ora siamo davvero soddisfatti di condividere con te una guida professionale che ci auguriamo potrà chiarirti le idee e fugare ogni tuo dubbio.

Sostituzione infissi detrazioni 2021

Chi a deciso di sostituire i serramenti di casa, anche per il 2021, è possibile usufruire di specifiche detrazioni fiscali. Tuttavia la presenza di due tipologie di bonus del tutto identiche nella misura del beneficio fiscale (50%), ma differenti nella sostanza, complica e non poco chi è in procinto di sostituire gli infissi. Iniziamo per gradi e vediamo quali sono le opzioni disponibili per usufruire delle agevolazioni fiscali sulla sostutuzione degli infissi.
La sostituzione degli infissi è incentivato con:

  • detrazione sul risparmio energetico, detto anche Ecobonus, con percentuale di detrazione pari al 50%
  • detrazione sulle ristrutturazioni edilizie, con percentuale di detrazione pari al 50%

Le due detrazioni non sono cumulabili. Dunque non è possibile usufruire sia dell’Ecobonus che della detrazione per ristrutturazione per il medesimo intervento.
Per entrambe le detrazioni fiscali è possibile scegliere l’opzione dello sconto in fattura o la cessione del credito d’imposta.

Appare evidente che la stessa percentuale di detrazione fiscale, 50%, pone alcuni dubbi sulla loro applicazione.
Ecco quali sono le differenze tra le due detrazioni usufruibili per la sostituzione degli infissi e i requisiti per accedervi senza commettere errori.

Bonus infissi e bonus ristrutturazione sono cumulabili

Sostituzione infissi: ristrutturazione e ecobonus

Premesso che non c’è una opzione più conveniente rispetto all’altra, la scelta è quasi sempre pragmatica.
Le caratteristiche dell’ambiente delimitato dalle finestre riscaldato o no, la tipologia dell’immobile, residenziale o commerciale, la tipologia di infisso e di intervento al quale è legato, indirizza alla scelta.
Detto ciò vediamo quali sono le principali differenze.

Detrazione ristrutturazione: requisiti per la sostituzione degli infissi

Nel caso di sostituzione degli infissi nella detrazione ristrutturazione, gli immobili oggetto dell’intervento devono essere esistenti e di destinazione residenziale. Sono comprese le pertinenze. Dunque non si potrà usufruire del bonus infissi ristrutturazione per interventi su uffici,  magazzini, locali commerciali.
In ogni caso l’agevolazione del bonus infissi 50% è riservato agli interventi su parti esclusive solo in caso di:

  • manutenzione straordinaria (art. 3, comma 1 lettera b) del Testo Unico Edilizia);
  • restauro e di risanamento conservativo (art. 3, comma 1 lettera c) del Testo Unico Edilizia);
  • ristrutturazione edilizia (art. 3, comma 1 lettera c) del Testo Unico Edilizia).

La sostituzione degli infissi può avvenire sia per locali non riscaldati che per quelli riscaldati.

  • Sostituzione infissi locali non riscaldati – Nel caso di infissi che delimitano un ambiente non riscaldato ( una cantina, un sottotetto, un ballatoio questi non devono rispettare particolari requisiti termici, devono avere sagoma, colore e materiale diverso dal serramento che va a sostituire.
  • Sostituzione infissi locali riscaldati – nel caso di infissi che delimitano un ambiente riscaldato, questi devono rispettare le normative energetiche vigenti sia a carattere nazionale che regionale.

Il tetto massimo di spesa è fissato in € 96.000 e una detrazione massima di € 48.000 per ogni singola unità abitativa. Il tetto massimo di spesa non è cumulabile con altri interventi che rientrano nel bonus ristrutturazione.
La detrazione del 50% è ripartita in 10 rate annuali. Il credito d’imposta maturato è cedibile.
Terminati i lavori di sostituzione delle finestre, è necessario inviare entro 90 giorni comunicazione telematica ad ENEA.

Detrazione risparmio energetico (ecobonus): requisiti per la sostituzione degli infissi

La detrazione per la sostituzione degli infissi ricadenti nel risparmio energetico o Ecobonus è ammessa per gli edifici esistenti e per qualsiasi tipologia catastale. Dunque si potrà accedere alla detrazione fiscale per la sostituzione dei serramenti esterni o interni non solo per i fabbricati residenziali, ma anche per locali commerciali, uffici, magazzini, etc, purche gli infissi delimitino ambienti riscaldati.

Dunque usufruiranno della detrazione infissi ecobonus la sostituzione di finestre, porte o portonicini che delimitano l’ambiente interno riscaldato con l’esterno, o l’ambiente interno riscaldato da un’altro ambiente anch’esso riscaldato o non riscaldato. NON rientrano nella detrazione fiscale la sostituzione di infissi che delimitano l’esterno con ambienti non riscaldati o ambienti non riscaldati con altri ambienti non riscaldati.
La detrazione spetta anche ai portoncini d’ingresso, purchè essi delimitino l’esterno con uno spazio interno riscaldato.

Usufruendo della detrazione ecobonus, gli infissi dovranno rispettare requisiti di isolamento definiti dal Decreto Interministeriale del 26 giugno 2015 ed eventuali limiti posti da norme regionali.
La detrazione sul risparmio energetico, oltre al rispetto della normativa nazionale e regionale, richiede al contempo il rispetto dei valori di isolamento definiti dal Decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008 e successivamente modificati dal Decreto 6 gennaio 2010.

Le spese ammissibili sono:

  • la fornitura e posa in opera di una nuova finestra comprensiva di infisso o di una porta d’ingresso; integrazioni e sostituzioni dei componenti vetrati;
  • la fornitura e posa in opera di scuri, persiane, avvolgibili, cassonetti (se solidali con l’infisso) e relativi elementi accessori, purché tale sostituzione avvenga simultaneamente a quella degli infissi (o del solo vetro). In questo caso, nella valutazione della trasmittanza termica, si può considerare anche l’apporto termico degli elementi oscuranti, assicurandosi che il valore di trasmittanza termica complessivo non superi il valore limite di cui ai requisiti tecnici;
  • le prestazioni professionali (produzione della documentazione tecnica necessaria, compreso l’Attestato di Prestazione Energetica – A.P.E. – ove richiesto; direzione dei lavori etc.).

Il limite massimo di spesa è di € 120.000 dunque una detrazione fiscale pari a € 60.000 per ogni singola unità.

Terminati i lavori di sostituzione delle finestre, è necessario inviare entro 90 giorni comunicazione telematica ad ENEA.

Sostituzione infissi le altre detrazioni 2021

Erroneamente si è portati a pensare che per la sostituzione degli infissi la detrazione fiscale usufruibile è solo del 50%. In realtà se è vero che per gli interventi ricadenti nella tipologia “ristrutturazione” e in quelli “Ecobonus ordinario” tale aliquota , come abbiamo visto in precedenza è unica, altre tipologie d’intervento riservano agevolazioni fiscali per la sostituzione degli infissi diversi.
E’ il caso per esempio della riqualificazione globale e del Superbonus 110%. In questo caso interventi trainanti che mirano ad un efficientamento energetico ben più significativo garantiscono detrazioni fiscali per la sostituzione degli infissi più sostanziosi.

Nella riqualificazione globale, per esempio, il bonus fiscale per la sostituzione dei serramenti è del 65%. Mentre nel Superbonus 110% è appunto del 110%.

Sostituzione infissi ecobonus: comunicazione ENEA

Deve essere trasmessa all’Enea la scheda descrittiva dell’intervento, entro 90 giorni dalla data di fine dei lavori o di collaudo delle opere, redatta unicamente attraverso l’apposito sito web relativo all’anno in cui essi sono terminati.

  • nel caso della singola unità immobiliare (ossia univocamente definita al Catasto) può essere redatta anche dal soggetto beneficiario;
  • in tutti i casi diversi dal precedente (per esempio interventi che riguardano le parti comuni condominiali) deve essere redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito iscritto al proprio albo professionale).

Il richiedente avrà inoltre cura di conservare la seguente documentazione:

  • tecnica:
    • originale della scheda descrittiva dell’intervento , riportante il codice CPID assegnato dal sito ENEA, firmata dal soggetto beneficiario e, nei casi previsti, dal tecnico abilitato;
    • asseverazione redatta dal tecnico abilitato ai sensi degli articoli 4 e 7 del dm 19/02/2007 e successive modificazioni attestante il rispetto dei requisiti tecnici specifici di cui sopra e, in particolare, i valori di trasmittanza termica dei nuovi infissi installati e di quelli sostituiti.
    • schede tecniche di prodotto e marcatura CE con relative dichiarazioni di prestazione (DoP);
    • copia dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE). Tale documentazione NON è richiesta nel caso della singola unità immobiliare.
  • amministrativa:
    • delibera assembleare di approvazione di esecuzione dei lavori nel caso di interventi sulle parti comuni condominiali;
    • fatture relative alle spese sostenute, ovvero documentazione relativa alle spese il cui pagamento non possa essere eseguito con bonifico, e per gli interventi su parti comuni condominiali la dichiarazione dell’amministratore del condominio che certifichi l’entità della somma corrisposta dal condomino;
    • ricevute dei bonifici (bancari o postali dedicati ai sensi della Legge 296/2006) recanti la causale del versamento, con indicazione degli estremi della norma agevolativa, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero e la data della fattura e il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto destinatario del singolo bonifico;
    • stampa della e-mail inviata dall’Enea contenente il codice CPID che costituisce garanzia che la scheda descrittiva dell’intervento è stata trasmessa.

Sostituzione infissi : detrazione fiscale quale scegliere

Come consulenti negli interventi che beneficiano di detrazioni fiscali, ci troviamo spesso difronte a casi nei quali NON è possibile adottare una linea univoca. Dunque è importante valutare il singolo intervento e il contesto nel quale si interviene. Talvolta potrebbe essere utile intervenire attraverso un efficientamento energetico ed utilizzare il massimale offerto dall’ecobonus per non erodere il massimale della ristrutturazione. Altre, in presenza della sola sostituzione degli infissi l’oggettiva semplicità del bonus ristrutturazione fa propendere alla scelta di quest’ultimo.
In ogni caso è necessario sempre farsi affiancare da un tecnico o da un professionista.

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Quali bonus casa sono cumulabili?

Sarebbero cumulabili anche Ecobonus e Sismabonus, ma non quest'ultimo con il Bonus Ristrutturazioni, per i quali si dovrebbe comunque operare una scelta. I futuri proprietari potrebbero anche chiedere il Sismabonus (escludendo così la possibilità di avere il Bonus Ristrutturazioni) per risparmiare sull'acquisto.

Quanti bonus contemporaneamente?

La regola è: puoi utilizzare tutti i bonus vigenti sommando i relativi massimali. Ovviamente la stessa lavorazione non può essere conteggiata in due bonus differenti, ma deve essere inserita in contabilità diverse. Ad esempio: la sostituzione degli infissi o ricade nell'Ecobonus oppure nell Bonus casa.

Chi ha usufruito della detrazione fiscale per un intervento di ristrutturazione può in seguito fare domanda per un altro bonus?

Chi ha usufruito della detrazione fiscale per un intervento di ristrutturazione può in seguito fare domanda per un altro bonus se intraprende dei nuovi lavori di riqualificazione.

Quanti bonus ristrutturazione si possono chiedere?

Non è previsto un tempo minimo per richiedere per due interventi di poter accedere due volte alle detrazioni fiscali salvo non essere nello stesso anno. Il contribuente può usufruire di un nuovo limite di spesa e a condizione che l'intervento sia autonomo da quello precedente.