Fino a che altezza si usa il seggiolino

La normativa in vigore è molto rigorosa sia sull’obbligo dell’uso del seggiolino auto e sia in relazione ai casi in cui si può togliere

La sicurezza in auto prima di tutto, anche e soprattutto quando a bordo salgono i bambini. Non è un caso che le normative sull’uso del seggiolino auto siano piuttosto stringenti. Da una parte prevedono, infatti, un dettagliato protocollo da seguire per garantire una percorrenza sicura. Dall’altra contengono una serie di sanzioni di gravità variabile per chi disattende le regole. Diventa quindi interessante sapere non solo quando l’uso del seggiolino auto è obbligatorio ovvero come fare a scegliere il più adatto. Ma anche quando si può togliere. Dal punto di vista del conducente entrano infatti in gioco due esigenze. Quella di assicurare il trasporto sicuro dei bambini e quella di guidare un’auto priva di accessori non più necessari. Esaminiamo quindi i dettagli delle norme in vigore, con particolare riferimento ai casi in cui si può togliere il seggiolino auto.

SEGGIOLINO AUTO: NORME AGGIORNATE SULL’OBBLIGO DI UTILIZZO

Ci ha pensato il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili a definire tutti i dettagli sull’obbligo di utilizzo del seggiolino auto. Innanzitutto, in linea con le prescrizioni europee, ha individuato le caratteristiche imprescindibili dei sistemi di ritenuta affinché possano essere considerati omologati e dunque in regola. Quindi ha messo a punto un sistema di sanzioni per i trasgressori delle norme sul seggiolino auto. Si va da quella pecuniaria da 80 a 323 euro fino ad arrivare alla perdita di 5 punti dalla patente. Infine, ha definito i casi in cui si può togliere il seggiolino dall’auto. Il tutto senza mai perdere di vista l’obiettivo finale: la sicurezza dei bambini in auto, da calibrare sulla base dell’età, dell’altezza e del peso dei piccoli.

Fino a che altezza si usa il seggiolino

Per sapere quando si può togliere il seggiolino auto senza incorrere in sanzioni, occorre leggere con attenzione il Codice della Strada. Più precisamente, l’articolo di riferimento è il numero 172 relativo all’uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta. Qui sono fissati 2 principi importanti:

– non si può mai togliere il seggiolino auto per i bambini fino a 3 anni, indipendentemente dalla loro statura;

– il seggiolino auto è obbligatorio per i bambini oltre i 3 anni di età se la loro altezza non raggiunge 1,50 metri.

Ne consegue che il seggiolino auto va impiegato fino a circa 12 anni di età. Ma non è necessario utilizzare sino a questa età il più classico dei seggiolini, perché quando il bambino ha raggiungo circa 15 – 18kg si può passare al “rialzo” o “booster” da usare con la classica cintura di sicurezza. Dal punto di vista della sicurezza, è bene acquistare solo prodotti che siano dotati di schienale e protezioni laterali per la testa.

ANCHE SENZA SEGGIOLINO AUTO, LA SICUREZZA BAMBINI È UN OBBLIGO

Una precisazione è comunque d’obbligo. Anche se il guidatore può togliere il seggiolino auto, non viene meno il dovere della sicurezza nei confronti dei più piccoli. Detto in altri termini, deve accertarsi che, una volta superata l’altezza di 150 cm, utilizzino le cinture di sicurezza, al pari dei passeggeri adulti. Se il minore non usa le cinture di sicurezza, a rispondere dell’infrazione è il guidatore. Oppure, se presente al momento della violazione, la persona incaricata della sorveglianza.

Fino a che altezza si usa il seggiolino

CHI È ESONERATO DAI SISTEMI DI RITENUTA

Un caso particolare è quello delle categorie di guidatori esonerati dall’uso del seggiolino auto o comunque dei sistemi di ritenuta per la sicurezza. Il Codice della Strada individua 9 eccezioni in cui il mancato rispetto dell’obbligo di “uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini” non comporta alcuna sanzione. Si tratta di:

– gli appartenenti alle forze di polizia e ai corpi di polizia municipale e provinciale nell’espletamento di un servizio di emergenza;
– i conducenti e gli addetti dei veicoli del servizio antincendio e sanitario in caso di intervento di emergenza;
– i conducenti dei veicoli con allestimenti specifici per la raccolta e per il trasporto di rifiuti e dei veicoli ad uso speciale, quando sono impiegati in attività di igiene ambientale nell’ambito dei centri abitati, comprese le zone industriali e artigianali;
– gli appartenenti ai servizi di vigilanza privati regolarmente riconosciuti che effettuano scorte;
– gli istruttori di guida quando esplicano le funzioni previste dall’articolo 122, comma 2;
– le persone che risultino, sulla base di certificazione rilasciata dalla unità sanitaria locale o dalle competenti autorità di altro Stato membro delle Comunità europee, affette da patologie particolari o che presentino condizioni fisiche che costituiscono controindicazione specifica all’uso dei dispositivi di ritenuta. Tale certificazione deve indicare la durata di validità, deve recare il simbolo previsto nell’articolo 5 della direttiva 91/671/CEE e deve essere esibita su richiesta degli organi di polizia di cui all’articolo 12;
– le donne in stato di gravidanza sulla base della certificazione rilasciata dal ginecologo curante che comprovi condizioni di rischio particolari conseguenti all’uso delle cinture di sicurezza;
– i passeggeri dei veicoli M2 ed M3 autorizzati al trasporto di passeggeri in piedi ed adibiti al trasporto locale e che circolano in zona urbana;
– gli appartenenti alle forze armate nell’espletamento di attività istituzionali nelle situazioni di emergenza.

Fino all’8 maggio 2009, erano esentati dall’obbligo di cui al comma 1 i bambini di età inferiore ad anni dieci trasportati in soprannumero sui posti posteriori delle autovetture e degli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose (TAXI), di cui dell’articolo 169, comma 5, a condizione che venissero accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ad anni sedici. Ora questa norma non esiste più.

Da quando si può usare solo il rialzo in auto?

L'uso del sistema di ritenuta (seggiolino o alzatina) è obbligatorio per i bambini fino ai 150 cm di altezza, circa 12 anni (limite che resta invariato). Tuttavia (anche se non si sa per quanto) è ancora possibile utilizzare le cosiddette “alzatine” (o rialzi o booster) dai 22 kg di peso (6/7 anni circa) in poi.

Quando non serve più l alzatina?

Le alzatine sono vietate fino ai 125 cm di altezza del bambino. Tutti i rialzi devono essere dotati di schienale fino ai 125 cm di altezza. Se vostro figlio non arriva a 125 cm, allora il suo sistema di ritenuta dovrà essere necessariamente dotato di schienale.

Quando si smette di usare il seggiolino auto?

– il seggiolino auto è obbligatorio per i bambini oltre i 3 anni di età se la loro altezza non raggiunge 1,50 metri. Ne consegue che il seggiolino auto va impiegato fino a circa 12 anni di età.

Quale seggiolino auto a 8 anni?

I seggiolini auto del Gruppo 3 sono definiti dalla normativa ECE R44/04 e sono utilizzabili da bambini con un peso compreso tra 22 e 36 kg (approssimativamente dai 6 ai 12 anni di età).