Il trasporto dei bambini sui veicoli è regolato dall’art. 172 del Codice della Strada che prevede che i passeggeri di età inferiore ai 12 anni e di altezza inferiore a 1,50 m siano agganciati ad un sistema di ritenuta omologato, adatto al loro peso e alla loro statura. Show
La normativa europea individua in tal senso 5 gruppi di dispositivi:
Su quale sedile installare il seggiolinoI seggiolini possono essere posizionati sia sul sedile anteriore che su quello posteriore, nel rispetto di alcuni accorgimenti obbligatori:
La presenza di airbag frontali può costituire un serio pericolo per il bambino. Per questo, il seggiolino non va mai installato sul sedile anteriore di una macchina dotata di airbag sul lato passeggero, salvo precedente disattivazione. Il posto più sicuro per il bambino è in ogni caso il sedile centrale posteriore poiché è il posto più protetto in caso di urto sia frontale che laterale. Se la vettura è provvista di airbag laterali è importante disattivarli quando si posiziona il seggiolino nel sedile posteriore. Come si riconosce un seggiolino omologatoIl seggiolino regolare, ovvero conforme alla normativa europea, deve riportare un’etichetta con gli estremi dell’omologazione. I dispositivi più recenti sono contrassegnati dalla sigla ECE R44-03. Per legge, sono gli unici che possono essere venduti nei negozi. Se già in possesso, possono essere usati anche dispositivi precedenti, contrassegnati dalle sigle ECE R44 o EC R44-02. Ecco come leggere il contrassegno di omologazione:
È consigliabile acquistare sempre seggiolini nuovi, mai di seconda mano, e utilizzare seggiolini di altri solo se si è sicuri dell’uso che ne è stato fatto in precedenza. SanzioniIl mancato uso dei dispositivi obbligatori di ritenuta dei bambini comporta per il conducente del veicolo una multa da 70 a 285 euro e la perdita di 5 punti della patente. Se sul veicolo è presente, senza guidare, anche uno dei genitori del bambino, la multa viene data a costui anziché al conducente del veicolo. I dispositivi per il trasporto dei bambini sono un obbligo di legge fino a un’altezza di 150 centimetri, a prescindere dall’età, come previsto dall’articolo 172 del Codice della Strada. Tutti i prodotti sul mercato devono essere omologati ed essere dotati dell’apposita etichettaSono previsti dalla legge e sono uno strumento salva-vita essenziale in caso d’incidente e di tamponamenti. I seggiolini per il trasporto dei bambini sono un obbligo finché i più piccoli non raggiungano un’altezza di 150 centimetri, a prescindere dalla loro età anagrafica, come previsto dall’articolo 172 del Codice della strada. Sul mercato italiano esistono decine di modelli di seggiolini per il trasporto di neonati e bambini, che si suddividono in due tipologie principali: quelli progettati in relazione al peso (omologati secondo la normativa Ece-R44), e quelli sviluppati in base all’altezza dei bambini (I-Size Ece-R129). Vediamo cosa dice la normativa italiana e come effettuare la scelta del miglior seggiolino, in relazione alle esigenze soggettive, ricordando che in fase di installazione è fondamentale leggere con attenzione le istruzioni fornite insieme al seggiolino onde evitare errori. SEGGIOLINI AUTO: COSA DICE LA LEGGE— I seggiolini per il trasporto dei bambini in auto sono fondamentali strumenti di sicurezza. Basti pensare che l’incidente stradale è la prima causa di morte in età infantile (solo nel 2021 sono deceduti 29 bambini in tale circostanza), e che la fascia d’età compresa tra 11 e 13 anni è la più colpita, come riporta l’Osservatorio Asaps. Per questo motivo l’articolo 172 del Codice della Strada prevede l’obbligo di utilizzare i seggiolini in auto fino al raggiungimento dei 150 centimetri d’altezza. Il seggiolino deve essere omologato (generalmente si nota un’etichetta di colore arancione, con la scritta ECE R44/3, ECE R44/4, ECE-R129 I-Size). Entrambe le “classi” di omologazione, Ece e I-Size, vigono al contempo e sono valide. Per passare alla “normale” cintura di sicurezza, infatti, non conta l’età, ma l’altezza (dunque un bambino che abbia compiuto 12 anni, ma non sia alto 150 centimetri, deve continuare a viaggiare sul seggiolino). In caso contrario è prevista una sanzione pecunaria che varia da 83 a 330 euro, e la decurtazione di punti dalla patente di guida. Cosa s’intende per seggiolini? I seggiolini sono quei dispositivi dotati di una seduta, uno schienale e un poggiatesta integrato, da non confondere con le “alzatine” prive di schienale, le quali possono risultare poco sicure in caso d’incidenti stradali. Nonostante i seggiolini più recenti siano tutti dotati di schienale, anche per le fasce d’età maggiori, quelli più datati senza schienale (le alzatine), omologati come Ece-R44 gruppo 3, possono ancora essere vendute e utilizzate, ma si possono impiegare solo quando il bambino pesi almeno 15 kg. SEGGIOLINI AUTO: TIPOLOGIE E FASCE D’ETÀ— Il seggiolino da utilizzare in auto per ottemperare alle normative di sicurezza “segue” la crescita del bambino. Esistono, in sostanza, tipologie create ad hoc per i neonati, e tipologie che per struttura e dimensioni sono progettate per bambini più grandi. La prima normativa a essere stata introdotta (Ece-R44) suddivide i seggiolini in base al peso dei bambini: i gruppi 0 e 0+ vanno dalla nascita ai 9-13 kg, il gruppo 1 da 13 a 18 kg, i gruppi 2/3 dai 15 kg in avanti. La più recente normativa I-Size Ece-R129, invece, distingue i gruppi in relazione all’altezza dei bambini: i modelli già in commercio arrivano attualmente a coprire le altezze fino a 105 cm, nella maggior parte dei casi. Come spiegano i report di Altroconsumo (l’associazione di consumatori e utenti che due volte l’anno mette alla prova i seggiolini auto, secondo una procedura più stringente rispetto a quella prevista dalle norme di legge), si può garantire un viaggio sicuro con due soli seggiolini, che vediamo nel dettaglio distinguendo la scelta in base al peso, oppure all’altezza dei bambini. Peso: dopo il primo seggiolino per i neonati (i gruppi 0 e 0+, adatti fino a 9 oppure 13 chilogrammi), si può scegliere un modello “multi gruppo” (gruppo 1/2/3) che copre un arco di peso da 9 a 36 chilogrammi. Altezza: dopo un primo seggiolino I-Size da 40-45 centimetri (neonati) a 105 cm (circa 4 anni), si può passare a un seggiolino gruppo 2/3 (purché il bambino abbia un peso di almeno 15 kg). Nel secondo caso bisogna prestare attenzione al fatto che non tutti i seggiolini I-Size coprono lo stesso intervallo di altezza: alcuni arrivano a 75 o 83 cm (intorno, rispettivamente, a 12 o 18 mesi), altri invece partono da un’altezza del bambino di 61 cm (circa 3/6 mesi). 23 giugno 2022 - 09:04 © RIPRODUZIONE RISERVATA Quando si può usare solo il rialzo in macchina?Rialzi auto Gruppo 3 - da 22 a 36 kg (dai 5 ai 12 anni circa) I rialzi per bambini di questo Gruppo possono essere anche senza schienale; sono quindi dei semplici cuscini chiamati comunemente “booster”. Secondo la legge vanno usati sino ai 36 kg di peso o comunque per i bimbi di statura inferiore al metro e mezzo.
Che seggiolino usare a 8 anni?I seggiolini auto del Gruppo 3 sono definiti dalla normativa ECE R44/04 e sono utilizzabili da bambini con un peso compreso tra 22 e 36 kg (approssimativamente dai 6 ai 12 anni di età).
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