ID 11544 | 05.10.2020 / Documento completo allegato Il presente Documento intende fornire un quadro articolato per i criteri normativi/altro che possono implicare, ai sensi del D. Lgs.
81/2008 (Art,
29 c.3 e altri vedi a seguire), un Aggiornamento/Nuova Valutazione dei Rischi (Art. 28) e conseguente rielaborazione del DVR (Art. 17). L'obbligo di aggiornamento della valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro e di rielaborare conseguentemente il documento di valutazione dei rischi (DVR), non è previsto dal
D. Lgs. 81/2008 secondo una frequenza predefinita, ma solo, come si vedrà a seguire all’art. 29 comma 3 del D. Lgs. 81/2008, tradotto, ed in generale, se
sono "individuati/introdotti nuovi rischi o modifica a quelli già valutati in relazioni alle mansioni previste" (si veda il dettato completo dell’Art. 29 comma 3). Per altro, in merito ai rischi da agenti fisici, cancerogeni o mutageni e biologici, sono stabilite specifiche cadenze massime per una nuova/aggiornamento della valutazione dei rischi e del DVR, indipendentemente dalla presenza di nuovi rischi o modifiche a quelli già valutati. Fig. 1. Illustrazione schematica dei criteri necessari per Aggiornamento/Nuova VR - Relazione
D.Lgs. 81/2008 / Struttura Documento illustrato In caso di costituzione di una nuova impresa, il datore di lavoro ha l’obbligo di effettuare il documento valutazione rischi elaborando il documento entro 90 giorni dall’inizio dell’attività, salvo immediata evidenza degli adempimenti di cui all'Art. 28 comma 3bis. Un eventuale cambio di sede o l’apertura di una sede distaccata, vengono invece considerati come una
modifica (All’art. 29 comma 3) e richiedono quindi una revisione entro 30 giorni dall’avvenuta modifica. D. Lgs. 81/2008 / Nuova impresa Art. 28 Oggetto della valutazione dei rischi 1. La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta
delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei miscele chimiche impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro e i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili, come definiti dall'articolo 89, comma 1, lettera a), del presente decreto, interessati da attività di scavo.2 1-bis. La valutazione
dello stress lavoro-correlato di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui all'articolo 6, comma 8, lettera m-quater), e il relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni e comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a fare data dal 1° agosto 2010. 2. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione, può essere tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 53, su supporto
informatico e deve essere munito anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici di cui all'articolo 53, di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente, ove
nominato, e contenere: 3. Il contenuto del documento di cui al comma 2 deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del presente decreto. 3-bis. In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria
attività. 3-ter. Ai fini della valutazione di cui al comma 1, l'INAIL anche in collaborazione con le aziende sanitarie locali per il tramite del Coordinamento Tecnico delle Regioni e i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera ee), rende disponibili al datore di lavoro strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio. L'INAIL e le aziende sanitarie locali svolgono la predetta attività con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. A. Valutazione su modifiche generali All’art. 29 comma 3 del è riportato brevemente che la Valutazione dei Rischi deve essere immediatamente rielaborata nel caso di: - modifiche del processo produttivo Art. 29 Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi 3. La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali. Anche in caso di rielaborazione della valutazione dei rischi, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell'aggiornamento delle misure di prevenzione e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. ... B. Valutazione temporale AGENTI FISICI (art.181 c.2) / cadenza almeno
quadriennale AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI (art.236 c.5) / trascorsi tre anni dall'ultima valutazione effettuata D. Lgs. 81/2008 / Agenti fisici Art. 181. Valutazione dei rischi 2. La valutazione dei rischi derivanti da esposizioni ad agenti fisici è programmata ed effettuata, con cadenza almeno quadriennale, da personale qualificato nell'ambito del servizio di prevenzione e protezione in possesso di specifiche conoscenze in materia. La valutazione dei rischi è aggiornata ogni qual volta si verifichino mutamenti che potrebbero renderla obsoleta, ovvero, quando i risultati della sorveglianza sanitaria rendano necessaria la sua revisione. I dati ottenuti dalla valutazione, misurazione e calcolo dei livelli di esposizione costituiscono parte integrante del documento di valutazione del rischio. D. Lgs. 81/2008 / Agenti cancerogeni e mutageni Art. 236. Valutazione del rischio 1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 235, il datore di lavoro effettua una valutazione dell'esposizione a agenti cancerogeni o mutageni, i risultati della quale sono riportati nel documento di cui all'articolo
17. 5. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione di cui al comma 1 in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi tre anni dall'ultima valutazione effettuata. D. Lgs. 81/2008 / Agenti biologici Art. 271. Valutazione del rischio 1. Il datore di lavoro, nella valutazione del rischio di cui all'articolo 17, comma 1, tiene conto di tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell'agente biologico e delle modalità lavorative, ed in particolare: 3. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione di cui al comma 1 in occasione di modifiche dell'attività lavorativa significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi tre anni dall'ultima valutazione effettuata. B.1. Valutazione su modifiche specifiche C. Valutazione su aggiornamento/nuove norme tecniche Ove non è specificata una periodicità di aggiornamento della valutazione dei rischi si può far riferimento a: - Norme tecniche (norme di buona tecnica) Aggiornamenti/nuove norme tecniche nel contesto della VR Eventuali aggiornamenti/nuove norme tecniche (Art. 2. Definizioni) riportate nel D.Lgs. 81/2008, e/o applicate per la Valutazione dei Rischi, essendo le stesse "norme di buona tecnica" e/o “stato dell’arte”, potrebbero prevedere un aggiornamento della Valutazione dei Rischi e del DVR. D.Valutazione su aggiornamenti normativi Aggiornamento della Valutazione dei rischi potrebbe essere necessaria per aggiornamento modifiche di atti collegati al D. Lgs. 81/2008. Es. Sentenze Sentenza Cassazione Penale Sezione IV n. 3213 del 23 gennaio 2019 Sentenza Cassazione Penale Sezione IV n.
39283 del 30 agosto 2018 Sentenza Cassazione Penale Sezione IV n. 29497 del 09 marzo 2018 Sentenza Cassazione Penale Sezione IV n. 4706 del 31 gennaio 2017 segue in allegato Certifico Srl - IT | Rev. 0.0 2020 Collegati Allegati Riservati Quando deve essere aggiornato il Documento di Valutazione dei Rischi?Il Documento di Valutazione dei Rischi generale non ha una scadenza, ma deve essere rielaborato qualora vengano apportate modifiche al processo produttivo o all'organizzazione aziendale, qualora siano introdotti nuovi impianti, attrezzature o mansioni, qualora venga svolto un aggiornamento normativo inerente o qualora ...
Quanti anni dura il DVR?Non esiste una scadenza stabilita per legge, l'importante è che il documento rispecchi sempre la situazione aziendale attuale dell'azienda. Il documento andrà aggiornato ogni volta che: vi sono dei cambiamenti nel ciclo produttivo. vengono introdotte nuove mansioni.
Qual è la scadenza della valutazione dei rischi?1) art. 181 c. 2 (valutazione dei rischi derivanti da esposizioni ad agenti fisici) ogni 4 anni (Rumore, vibrazioni, ultrasuoni, infrasuoni, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche artificiali, microclima, atmosfere iperbariche); Il rischio chimico non ha periodicità ben definita secondo l'art.
Quando si revisiona il DVR?In caso di costituzione di nuova impresa il DVR va elaborato entro 90 giorni dalla data di inizio attività, e periodicamente rivisto (convenzionalmente ogni tre anni), soprattutto in occasione di significative modifiche al processo produttivo, che possano avere ricaduta sulle condizioni di salute e sicurezza dei ...
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