La consulenza tecnica nel processo civile è l'attività esercitata da un esperto nei confronti del giudice (C.T.U.) o delle parti (C.T.P) Show
La consulenza tecnica nel processo civile è l'attività esercitata da un esperto, munito di specifiche competenze e conoscenze, nei confronti del giudice (consulente tecnico d'ufficio) o delle parti (consulente tecnico di parte). Di seguito un articolo di approfondimento sul tema. Il consulente tecnico d'ufficio: ruolo e funzioniIl consulente tecnico d'ufficio (o C.T.U.) svolge la funzione di ausiliario del giudice lavorando per lo stesso in un rapporto strettamente fiduciario nell'ambito delle rigide e precise competenze definite dal Codice di procedura civile. Scopo del C.T.U. è quello di rispondere in maniera puntuale e precisa ai quesiti che il giudice formula nell'udienza di conferimento dell'incarico e di relazionarne i risultati nell'elaborato peritale che prende il nome di Consulenza Tecnica d'Ufficio; può essere chiamato a "chiarimenti" (verbali o per iscritto) dal Tribunale. Qualunque sia il caso nel quale è richiesto l'intervento del C.T.U., questi deve assolvere il compito fondamentale di "bene e fedelmente adempiere alle funzioni assegnategli, al solo scopo di far conoscere al giudice la verità" e tutelare il contraddittorio, ovvero consentire alle Parti (e/o rispettivi Procuratori e/o rispettivi Consulenti Tecnici di Parte o C.T.P.) di intervenire alle operazioni peritali e proporre istanze ed osservazioni. Deve rispondere alle domande poste dal "quesito", senza esorbitare, motivando ampiamente dal punto di vista tecnico le risposte che presenta. Nella relazione, dopo una prima parte di esame tecnico, ove si indicano i dettagli minuti, si formulano usualmente delle risposte "sintetiche" alle domande poste. In particolare è importante che il C.T.U. faccia sempre riferimento a dati certi e ritualmente prodotti in atti: è precluso (se non dietro espressa autorizzazione del Tribunale) acquisire elementi agli atti non già versati dalle parti a meno che siano atti pubblici, ovvero da tutti consultabili e conoscibili. Si tratta di un limite analogo a quello previsto per il Tribunale, il quale decide sugli elementi ritualmente utilizzabili. Il C.T.U. dunque, in qualità di "tecnico ausiliario" del giudice, fondamentalmente deve:
Il Consulente Tecnico di Ufficio risponde ai quesiti posti dal Giudice in base alle prove prodotte ritualmente dalle parti nel processo, in base all'eventuale sopralluogo e in base allo studio del caso in questione. La C.T.U. non può essere esplorativa e sul C.T.U. non incombe l'onere della prova. I Consulenti Tecnici d'Ufficio sono iscritti - dopo una procedura di accertamento dei requisiti morali e dell'esperienza professionale quale ad es. l'iscrizione da un congruo periodo di tempo presso l'albo degli esperti delle Camere di Commercio o ad un Ordine o Collegio professionale - all'interno di specifici albi, suddivisi per categorie (ad esempio: architetti, forestali, periti industriali, geometri, esperti in mobili ed antiquariato, ecc) tenuti dai tribunali. Il giudice, trattandosi di un ausilio tecnico per il quale è fondamentale il rapporto fiduciario, ha la facoltà di nominare C.T.U. anche esperti non compresi nell'Albo del Tribunale, a patto che ne motivi il ricorso anche sinteticamente (spesso si usa la formula "noto all'Ufficio"). In questo caso il Consulente chiamato dal Giudice non è obbligato ad accettare l'incarico e può rinunciarvi anche in assenza di particolari motivi. Il Consulente Tecnico d'Ufficio, se nominato dal Giudice tra gli esperti iscritti all'Albo, è obbligato a svolgere il mandato a meno che non ricorrano le particolari motivazioni previste dal C.P.C. per le quali lo stesso ha facoltà di rinunciare all'incarico (ad esempio: parentela con una delle parti in causa, aver già prestato l'opera di C.T.U. in un precedente grado di giudizio nella stessa causa, ecc). L'accettazione dell'incarico comporta un giuramento di rito nel quale il Consulente: «Giura di bene e fedelmente adempiere le funzioni affidategli al solo scopo di far conoscere al giudice la verità» Esiste una normativa precisa che regola gli obblighi (e le responsabilità) del C.T.U. in ordine alle informazioni delle quali è venuto in possesso durante la sua attività (gestione della "privacy" delle Parti). È uso frequente (odierno) che il C.T.U. - sempre su disposizione del Tribunale - esperisca un tentativo di conciliazione tra le Parti e, soprattutto, deve, preventivamente, inviare la bozza della propria relazione alle parti per riceverne le osservazioni, da commentare sinteticamente nella versione definitiva della relazione di consulenza tecnica d'ufficio che verrà, poi, depositata in cancelleria, nei tempi assegnati dal giudice, comprensiva delle osservazioni delle parti e della sintetica risposta alle stesse. Questa "innovazione" ha lo scopo di accelerare (almeno teoricamente) il Procedimento, in quanto viene "risparmiata" un'udienza per "esame C.T.U." (frequente fino a pochi anni fa). Per interagire con un ufficio giudiziario, col processo telematico, il CTU deve essere iscritto al registro generale degli indirizzi elettronici. Il consulente tecnico di parte: ruolo e funzioniLa consulenza giudiziaria può anche prevedere l'intervento di altri professionisti che svolgono la propria opera non tanto per il giudice quanto per le parti in causa: il loro ruolo è detto consulente di parte (C.T.P.). Il consulente tecnico di parte non è altro che un libero professionista, di regola operante in un determinato campo tecnico/scientifico, al quale una parte in causa attuale o potenziale conferisce un incarico peritale in quanto ritiene l'incaricato esperto in uno specifico settore. Non esistono tuttavia particolari preclusioni o indicazioni, nel Codice di Procedura Civile, con riferimento ai C.T.P.: talvolta vengono nominati dipendenti stessi di una Parte. In sostanza, se un soggetto è coinvolto in una causa pendente o intende intraprenderne una (il caso dell'accertamento tecnico preventivo), incarica una persona di propria fiducia (il consulente di parte appunto) affinché questa affianchi il consulente tecnico nominato dal giudice nell'esecuzione del suo incarico e svolga le proprie osservazioni a supporto o critica del risultato al quale il perito del giudice sarà giunto. L'art. 201 c.p.c. prevede che: «Il giudice istruttore, con l'ordinanza di nomina del consulente, assegna alle parti un termine entro il quale possono nominare, con dichiarazione ricevuta dal cancelliere, un loro consulente tecnico. Il consulente della parte, oltre ad assistere a norma dell'articolo 194 alle operazioni del consulente del giudice, partecipa all'udienza e alla camera di consiglio ogni volta che vi interviene il consulente del giudice, per chiarire e svolgere, con l'autorizzazione del presidente, le sue osservazioni sui risultati delle indagini tecniche.» Il consulente di parte assume un ruolo fondamentale per la risoluzione di questioni che, sempre più spesso, dipendono da valutazioni di carattere tecnico molto precise, operando all'interno di un rapporto professionale completamente disciplinato dal diritto privato. In questo modo ciascuna parte in causa, di fronte alla nomina di un ausiliario tecnico da parte del giudice (il C.T.U. infatti aiuta il giudicante nella risoluzione di problemi tecnico/scientifici ai fini della decisione della controversia), può essere difesa in modo appropriato in ragione della specificità delle osservazioni che il C.T.U., auspicabilmente, porterà all'attenzione dell'organo giudicante. L'incaricato dalla parte non deve necessariamente essere iscritto ad un albo professionale poiché il rapporto tra la parte che lo nomina e il consulente è, più che altro, di natura fiduciaria. È tuttavia usuale, nonché logico, che vengano nominati professionisti esperti per tipologia di operazione. La nomina di consulenti di parte è una facoltà, e non un obbligo, delle Parti le quali possono partecipare sempre ad ogni esame ed operazione peritale in prima persona (se lo desiderano). Al contrario del consulente tecnico nominato dal giudice, il perito di parte non deve neppure prestare giuramento (come avviene per i C.T.U. in una apposita udienza) e non è tenuto a motivare il rifiuto di un incarico perché tutto ciò rientra nelle sue piene facoltà. Usualmente il C.T.P. presenta osservazioni verbali e/o scritte al C.T.U. il quale, tuttavia, può non aderirvi; quest'ultimo deve comunque darne conto nella relazione depositata in atti. Incaricare un C.T.P. prima di procedere con una contestazione è importante anche per la preliminare valutazione economica del contenzioso, al fine di comprendere se sia il caso o meno di avviare una causa civile, sicuramente onerosa, o semplicemente tentare una risoluzione stragiudiziale della vertenza. Un bravo Consulente Tecnico infatti può operare una stima preliminare dei costi e benefici e indicare la via migliore da percorrere. I compiti che un consulente tecnico deve svolgere oggi sono molteplici e cambiano parzialmente se il consulente assiste la parte che deve intentare una causa (parte attrice) o se assiste la parte convenuta, ossia chi subisce una chiamata in causa. Per quanto riguarda il C.T.P. che assiste parte attrice i compiti sono: prima delle C.T.U.
Per quanto riguarda il C.T.P. che assiste parte convenuta i compiti sono: prima della C.T.U.
Durante la Consulenza Tecnica d’Ufficio il C.T.P. svolge i seguenti compiti: nel corso della C.T.U.
Inoltre:
Dopo la Consulenza Tecnica d’Ufficio, una volta che il C.T.U. ha inoltrato la relazione peritale in bozza, il C.T.P. svolge le seguenti attività: Dopo la C.T.U. il C.T.P.
Quali elementi considerare quando si sceglie un Consulente di Parte
Alcuni altri aspetti che possono giocare un ruolo determinante nella scelta del C.T.P.:
Avvalersi quindi di un tecnico professionista, preparato e di fiducia è la scelta migliore per affrontare un contenzioso. La professionalità del C.T.P. può aiutare a risolvere in maniera bonaria la controversia e con minor aggravio di spese. Nei casi più complessi di contenziosi, un perito competente anche in ambito di tecniche forensi è in grado infine di instradare i legali nella corretta strategia processuale da adottare. Nel settore dei manufatti in legno (parquet, scale, finestre, mobili, legno da costruzione ecc.) per avvalersi di un tecnico professionista ci si può rivolgere al “Registro Consulenti Tecnici del Legno” di Federlegno Arredo Riferimenti Bibliografici
Cosa si intende per consulenza tecnica?La consulenza tecnica, nel processo civile, è l'attività esercitata da un esperto, munito di specifiche competenze e conoscenze, nei confronti del giudice (consulente tecnico d'ufficio) o delle parti (consulente tecnico di parte).
Cosa fa un consulente tecnico?Il compito principale del CTU è chiarire all'organo giudicante qualsiasi dubbio o domanda relativa ad un aspetto tecnico da analizzare durante i procedimenti giudiziali. In questo senso, è suo compito rispondere alle domande dirette del giudice e fornire qualsiasi tipo di delucidazione gli venga richiesta.
Chi può fare il Consulente Tecnico di Parte?La nomina del Consulente Tecnico di Parte è una facoltà della singola parte che può decidere, infatti, di avvalersi della consulenza tecnica di un professionista o di più professionisti per sostenere la propria causa.
Cos'è il CTU e il CTP?il CTU – consulente tecnico d'ufficio – viene nominato dal giudice, il CTP dalle parti su autorizzazione del giudice. il CTU riferisce al giudice e deve essere imparziale. il CTP – consulente tecnico di parte – , invece, fornisce la sua consulenza per supportare le parti che rappresenta.
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