Show Arturo Rossi - Il Sole 24 ore | 30 Gennaio In presenza di dimissioni che il lavoratore asserisce avvenute per giusta causa, a seguito di trasferimento ad altra sede dell'azienda, è ammesso l'accesso alla Naspi se il trasferimento non sia sorretto da «comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive» previste dall'articolo 2103 del Codice civile. © RIPRODUZIONE RISERVATA STV è parte di un network già consolidato di servizi alle imprese in ambito Risorse UmaneUtilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza sul nostro sito. Navigandolo accetti termini e condizioni della nostra Privacy policy. Vi contatto per una consulenza in merito alla cessazione del mio ultimo rapporto lavorativo. Lavoro stagionalmente come coordinatore staff accoglienza per hotel, tramite cooperativa. Quest'anno hanno iniziato a non pagarmi le ore straordinarie (almeno 100 al mese), così come spesso a demansionarmi per questioni di under staffing. Al che, dopo 5 mesi di stagione ho chiesto un colloquio coi referenti della cooperativa per manifestargli la mia profonda infelicità e la mia volontà di dimettermi per peggioramento delle condizioni di lavoro, dando eventualmente loro la possibilità della risoluzione consensuale (nell'ottica di salvaguardare una mia eventuale richiesta NASPI). Questi soggetti mi hanno comunicato che non sarebbe stato per loro possibile percorrere la strada della risoluzione consensuale, proponendomi verbalmente in tale sede un trasferimento presso un’altra attività gestita dalla loro cooperativa, distante oltre 60 km dalla mia abitazione principale e più di 40 dalla mia sede di lavoro attuale. Documentandomi su internet, ho capito forse che la loro intenzione era quella di farmi dimettere volontariamente. RISPOSTA Secondo la circolare INPS n. 111 del 29.09.2020 ed il successivo messaggio n. 4464 del 26.11.2020, in merito all’ambito di applicazione dell’art. 14, comma 3, del DL 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre
2020, n. 126, non è ostativa al riconoscimento della prestazione di disoccupazione, la cessazione del rapporto di lavoro per risoluzione consensuale in seguito al rifiuto da parte del lavoratore a trasferimento presso altra sede della stessa azienda distante oltre 50 km dalla residenza del lavoratore ovvero mediamente raggiungibile in 80 minuti o oltre con i mezzi di trasporto pubblici. Ho dunque inviato loro (incluso il loro indirizzo pec) tale mail; "Buongiorno, Con la presente a rifiutare per motivi personali la proposta di trasferimento in una sede lavorativa differente da quella attuale, in quanto distante oltre 56 km dalla mia abitazione principale. Chiedo dunque la possibilità di sciogliere l'attuale rapporto che intercorre tra le nostre parti, nel rispetto del preavviso”. RISPOSTA Esatto, le dimissioni per giusta causa devono essere trasmesse telematicamente tramite il sito web clicklavoro. Ora però, a freddo, mi rendo conto di non aver materialmente in mano una loro proposta scritta che attesti la proposta di trasferimento e mi domando se, alla fine della fiera, mi troverò a non poter ottenere la mia disoccupazione). RISPOSTA Mi sembra di capire che non ci sia un ordine di servizio scritto che prevede un trasferimento presso una sede distante oltre 50 Km dalla tua residenza. Mi sento un po' raggirato in quanto temo che tutto ciò sia stato da loro fatto al fine di non ricevere delle dimissioni per "peggioramento delle condizioni lavorative" che avrebbe potuto portare, immagino, a qualche tipo di verifica da parte dell' ITL. RISPOSTA E' scontato che tutto questo sia stato fatto per evitare un contenzioso con il dipendente ed eludere i probabili controlli da parte dell'ITL. Tuttavia il datore di lavoro ha ormai raggiunto il suo obiettivo … per quale motivo dovrebbero porre ostacoli al conseguimento della NASPI !? Ti scriveranno adesso un ordine di servizio avente ad oggetto il trasferimento “oltre 50 Km”, indicando una data antecedente rispetto alla comunicazione telematica delle tue dimissioni! Chiedo cortesemente come muovermi per non perdere diritto alla naspi. RISPOSTA Chiedere al datore di lavoro di scrivere adesso un ordine di servizio avente ad oggetto il trasferimento “oltre 50 Km”, indicando una data antecedente rispetto alla comunicazione telematica delle tue dimissioni! Cosa accadrebbe se inoltrassi un nuovo modulo di dimissioni per giusta causa questa volta per peggioramento delle condizioni lavorative? RISPOSTA Non avrebbe alcuna attendibilità! Fonti:
Cosa spetta al lavoratore che viene trasferito?Indennità di trasferimento
rimborso delle spese di viaggio. rimborso della spesa per il trasloco (trasporto dei mobili) rimborso dell'eventuale perdita di pigione (canone d'affitto) per un massimo di 6 mesi. diaria non inferiore al doppio della quota giornaliera di retribuzione.
Quando si può rifiutare un trasferimento?L'articolo 2103 del codice civile stabilisce che il lavoratore non può essere trasferito da un'unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Detto ciò, richieda le motivazioni oggettive a supporto del trasferimento. La mancanza di una causale, legittima il suo rifiuto.
Come si impugnare un trasferimento di lavoro?Se intende opporsi al provvedimento del datore di lavoro, egli deve impugnarlo presso il tribunale e, nel frattempo, svolgere regolarmente la prestazione che gli viene chiesta. Secondo la Cassazione [5] è dunque legittimo il licenziamento del lavoratore trasferito che non si presenta nella nuova sede.
Cosa succede se non si accetta un trasferimento?Secondo alcune il lavoratore non può rifiutare il trasferimento, anche se avviene senza il suo consenso: dovrà recarsi presso la nuova sede lavorativa e, solo se ritiene il provvedimento illegittimo, potrà impugnarlo. In caso di vittoria, riuscirebbe a tornare nella sua sede lavorativa originaria.
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