Trascrizione a tutela del venditore efficacia retroattiva

La mancata registrazione al PRA della vendita di auto usate: quando potresti avere bisogno di un avvocato civilista a Roma o a Milano?

Ha venduto un’auto usata e ricevi ancora le multe ed i bolli per quel veicolo?

Quando si compra un’auto usata va chiesta la trascrizione della compravendita al PRA Pubblico Registro Automobilistico.

Molti però, dopo aver venduto un’auto usata scoprono che il compratore o l’Agenzia di pratiche auto incaricata di effettuare il passaggio di proprietà non hanno rispettato l’obbligo di richiedere la trascrizione  dell’atto di vendita al P.R.A.

Se sei il venditore, quindi, continui ad essere ufficialmente ancora proprietario del veicolo e quindi responsabile del pagamento del bollo e delle e delle sanzioni amministrative.

Cosa fare in caso di mancata registrazione al PRA dell’atto di vendita dell’auto usata?

In caso di mancata registrazione e mancanza di collaborazione da parte dell’attuale intestatario del veicolo potrai solo fare causa al compratore dell’auto.

In questo caso devi rivolgerti al Giudice di Pace o al Tribunale per ottenere un provvedimenti di intestazione coattiva del veicolo.

  • per veicoli di valore inferiore a €5.000,00 è competente il Giudice di Pace del luogo di residenza o domicilio del compratore oppure del luogo in cui la vendita è avvenuta;
  • per veicoli di valore superiore a €5.000,00 è competente il Tribunale, ed è necessaria l’assistenza di un avvocato.

Cosa si chiede al Tribunale in caso in mancata registrazione al PRA?

Ai sensi dell’art. 94 del Codice della strada, il Giudice di Pace o il Tribunale autorizzano, con una sentenza, il P.R.A. a trascrivere la proprietà del veicolo in capo al compratore.

La trascrizione ha efficacia retroattiva dalla data della sottoscrizione autenticata dell’atto di vendita.

Pertanto da tale data, a carico del compratore sono:

  1. sia i costi del procedimento civile descritto;
  2. sia gli eventuali bolli e sanzioni amministrative (C.d.S) sostenuti dal venditore sino alla data della trascrizione della sentenza.

Quali documenti vanno prodotti per ottenere la sentenza del Tribunale o del Giudice di Pace?

Sia per il Giudice di Pace, sia per il Tribunale di Roma, il venditore deve produrre tramite il suo avvocato i seguenti documenti:

– copia di atto di vendita;

– i dati anagrafici e di residenza del compratore a lui noti;

– estratto cronologico aggiornato del veicolo (richiedibile al P.R.A.).

Dopo aver ottenuto la sentenza il venditore deve presentare al PRA la sentenza in copia conforme all’originale e in bollo.

Come fare per i bolli e le sanzioni amministrative pervenute al vecchio proprietario?

Se manca la trascrizione al PRA il venditore continua a rispondere nei confronti del fisco per i bolli e le sanzioni amministrative.

Tuttavia con la sentenza n. 38823/16 del 20/9/16 la Cassazione si è pronunciata in favore del venditore che, vedendosi recapitare multe successive alla vendita del veicolo proponeva ricorso fondando le proprie ragioni sull’avvenuto passaggio di proprietà (avvenuto scrittura privata autenticata di vendita o atto notarile).

Nello stesso senso la Cassazione con la sentenza 28 aprile 2006, n. 10111 e la Commissione Tributaria Provinciale del Molise con la sentenza 308/2017.

Il che significa che il venditore potrà proporre ricorso per chiedere di essere esonerato dal pagamento di questi importi, in quando spettanti al compratore.

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Mancata o ritardata registrazione al PRA: come rimediare se non si procede alla registrazione del passaggio di proprietà nei termini previsti

Quando si acquista un’auto usata, entro 60 giorni dall’autentica della firma sull’atto di vendita bisogna registrare il passaggio di proprietà all’ufficio provinciale dell’ACI-PRA (Pubblico Registro Automobilistico), che rilascia il nuovo Documento Unico di circolazione e proprietà. Se si lascia trascorrere il tempo limite di 60 giorni si rischiano severe sanzioni pecuniarie (da 363 a 1.813 euro) e il ritiro della carta di circolazione o del DU. Tuttavia è possibile sanare la propria posizione pagando le relative sanzioni e interessi, vediamo come fare.

Come spiegavamo, è possibile richiedere il passaggio di proprietà di un’auto anche dopo i 60 giorni dall’autentica della firma del venditore, pagando oltre all’importo IPT (variabile a seconda del tipo di veicolo e della provincia di residenza) anche la sanzione per il ritardato pagamento, pari al 30% dell’importo IPT dovuto, e gli interessi legali (sulla sola Imposta Provinciale di Trascrizione). La sanzione del 30% può ridursi della metà (15%) se i i versamenti sono effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni. Inoltre per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni la sanzione è ulteriormente ridotta a un importo pari a 1/15 (pari all’1%) per ciascun giorno di ritardo. Maggiori informazioni qui.

MANCATA REGISTRAZIONE AL PRA: CONSEGUENZE

La mancata registrazione del passaggio di proprietà all’ACI-PRA determina per l’acquirente del veicolo l’applicazione delle sanzioni descritte in precedenza, e per il venditore rimasto intestatario al PRA possibili conseguenze sul piano civile e fiscale a causa dell’inadempienza dell’acquirente. Infatti, fino a quando non viene registrato il passaggio di proprietà, il precedente proprietario risulta ancora intestatario del veicolo e può essere chiamato a rispondere delle conseguenze derivanti dal suo presunto possesso, come danni provocati a cose o persone, bollo auto non pagato, multe stradali, ecc.

Trascrizione a tutela del venditore efficacia retroattiva

MANCATA REGISTRAZIONE AL PRA: COSA PUÒ FARE IL VENDITORE RIMASTO INTESTATARIO DEL VEICOLO

Come si evince, le conseguenze per il venditore rimasto intestatario al PRA, in caso di mancata registrazione dell’acquirente, possono essere molto pesanti. Per fortuna la legge gli offre due opportunità per tutelarsi: richiedere la registrazione al PRA ‘a tutela del venditore’ oppure ricorrere al giudice.

– con la registrazione a tutela del venditore, colui che ha venduto il veicolo può chiedere al PRA la registrazione dell’originaria dichiarazione di vendita, oppure di un nuovo atto di vendita in cui rinnova la dichiarazione di vendita già precedentemente effettuata. Per farlo deve presentare la dichiarazione di vendita resa nella forma della scrittura privata autenticata e il modello di presentazione NP3C, pagando le spese previste (IPT variabile, 27,00 di emolumenti ACI e 32,00 euro di imposta di bollo per registrazione al PRA).

– l’alternativa, come anticipavamo, è ricorrere al giudice ordinario o al giudice di pace (a seconda del valore della controversia), al fine di ottenere una sentenza che dichiari l’avvenuta vendita dell’auto a favore di colui che non ha registrato il passaggio di proprietà al PRA. Nel caso di esito positivo della disputa legale, la sentenza con la quale il giudice dichiara l’avvenuta vendita del veicolo con i dati completi dell’acquirente, costituisce un documento assolutamente idoneo per la richiesta del passaggio di proprietà.

Cosa accade se il passaggio di proprietà non viene registrato entro i termini?

Il mancato rilascio del DU aggiornato entro il termine di sessanta giorni determina l'applicazione di sanzioni monetarie e il ritiro del DU in caso di controllo su strada (art. 94 del Codice della Strada).

Quale sanzione si applica a chi non richiede la trascrizione al PRA del trasferimento di proprietà di un autoveicolo?

Il comma 3 dice che “Chi non osserva le disposizioni stabilite nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 705 a euro 3.526” mentre il comma 4 stabilisce che “Chiunque circoli con un veicolo per il quale non è stato richiesto, nel termine stabilito dai commi 1 e 2, l ...

Chi è tenuto a richiedere al PRA la trascrizione del trasferimento di proprietà del veicolo?

Il compratore ha l'obbligo di chiedere la trascrizione dell'atto di vendita entro 60 giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata.

Cosa succede se l'auto non è iscritta al PRA?

La mancata registrazione al PRA Quando un passaggio di proprietà di un veicolo non viene registrato al PRA, il precedente proprietario risulta, di fatto e di diritto, ancora l'intestatario del veicolo.