Tempi liquidazione tfr per dimissioni volontarie privati

Tempi liquidazione tfr per dimissioni volontarie privati

Normalmente il dipendente si può dimettere perché ha trovato un altro impiego o un’opportunità, oppure quando si verificano inadempienze molto gravi da parte del datore di lavoro (giusta causa).

Il lavoratore è libero di recedere in modo unilaterale dal contratto di lavoro rassegnando le proprie dimissioni, deve tuttavia rispettare le forme ei termini di preavviso previsti dalla contrattazione nazionale. In particolare le dimissioni devono essere comunicate in forma scritta e per via telematica. 

Qualunque sia la ragione delle dimissioni volontarie il lavoratore dipendente ha diritto alla liquidazione del TFR.

Il Tfr (trattamento di fine rapporto) è una somma che spetta in tutti i casi di cessazione del rapporto di lavoro; ne hanno diritto tutti i lavoratori subordinati sia che siano assunti a tempo pieno o part time, sia che abbiano un contratto a termine o indeterminato.

Il TFR viene maturato mensilmente durante l’attività lavorativa, ma il diritto alla prestazione è differito. L’azienda ogni mese accantona una parte dello stipendio del lavoratore per erogarla successivamente, alla fine del rapporto di lavoro.

Il lavoratore ha sempre diritto di ricevere la liquidazione del TFR, salvo nei seguenti casi:

  • il lavoratore sceglie di ricevere il tfr ogni mese in busta paga e non può quindi pretenderlo alla fine del rapporto di lavoro;
  • il trattamento di fine rapporto é stato destinato alla previdenza complementare per formare la c.d. pensione complementare; tuttavia se il dipendente resta disoccupato per più di 48 mesi può richiedere la liquidazione del TFR in anticipo;
  • se il dipendente ha un’anzianità di servizio pari almeno ad 8 anni e deve sostenere spese sanitarie per sé o per i familiari, acquistare la prima casa per sé o per i figli, fruire del congedo parentale o per formazione, può chiedere il 70% del tfr anticipato, di conseguenza a fine rapporto avrà solo il residuo;
  • Il tfr non viene erogato neanche nel caso in cui la liquidazione spettante venga utilizzata per compensare un debito del lavoratore nei confronti del datore;
  • Il datore, in accordo col dipendente, può erogare il tfr a rate alla cessazione del rapporto, se non è espressamente vietato dalla contrattazione e se vengono corrisposti al lavoratore gli interessi.

La conclusione del rapporto di lavoro deve avvenire per una motivazione valida, in quanto il licenziamento senza giusta causa non è consentito. Il lavoratore licenziato ingiustamente può infatti impugnare il provvedimento ricevuto.

L’ impugnazione del licenziamento deve avvenire, a pena di decadenza, rispettando i termini previsti dalla legge: entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione della fine del rapporto, deve avvenire l’impugnazione per iscritto ed entro 180 giorni dall’impugnazione, va depositato il ricorso in tribunale.

La tutela che la legge prevede per il lavoratore non è la stessa per tutte le tipologie di dipendenti, ma dipende dal numero di impiegati dell’azienda. Per aziende con meno di 15 dipendenti, questi hanno diritto ad un’indennità variabile tra 2,5 e 6 mensilità; in un’azienda con più di 15 dipendenti invece l’ammontare dell’indennità varia a seconda dell’illecito commesso dal datore e nel caso si accerti l’insussistenza del fatto posto a fondamento del licenziamento è previsto anche il reintegro nel posto di lavoro.

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TFR e la tempistica per la liquidazione

Quando incorre un rapporto di lavoro tra due soggetti, al lavoratore dipendente sono riconosciuti ampi diritti.

Tra questi c’è da annoverare il Trattamento di Fine Rapporto (abbreviato con TFR).

Il TFR spetta al lavoratore sia che il rapporto lavorativo termini per licenziamento sia che termini per dimissioni.

Questa somma di denaro rappresenta infatti un credito del lavoratore che si accumula durante il corso della collaborazione, e pertanto può essere definito come certo e liquidativo.

Non ha invece il carattere dell’esigibilità, anche se in alcuni casi previsti dalla legge una parte della somma finale può essere anticipata.

In genere comunque il versamento dell’importo si perfeziona al momento della risoluzione del rapporto.

L’obbligo in capo al datore di lavoro

Nel momento in cui dunque si interrompe il rapporto di lavoro, il datore ha l’obbligo di versare al dipendente il TFR accumulato negli gli anni di servizio (a meno che il lavoratore non abbia deciso di versarlo in qualche fondo pensionistico estraneo all’azienda).

La domanda che tutti si pongono è entro quanto il datore è tenuto a rispettare quest’obbligo.

Di norma, i contratti collettivi applicati si occupano della tempistica, fissando un termine, a partire dalla data di cessazione del rapporto, entro il quale il datore di lavoro paghi la somma dovuta al dipendente.

Qualora questo termine nel contratto non ci sia, allora il dipendente può avanzare immediata richiesta del TFR.

La prescrizione del tfr

Detto quanto, il diritto al trattamento di fine rapporto si prescrive in 5 anni dalla data dell’interruzione del rapporto di lavoro.

La qual cosa vuole dire che se il dipendente non avanza richiesta di pagamento in questo lasso di tempo, dopo non avrà più diritto a ricevere quei soldi.

Tuttavia, onde evitare di incorrere in questi termini spesso brevi, basta che il dipendente invii all’azienda una diffida, prima dello scadere del quinto anno. La diffida può essere spedita sia con raccomandata a/r che con PEC.

In merito a quanto appena detto ricordiamo la differenza sostanziale tra lavoratori pubblici e privati.

I primi infatti hanno dei termini di pagamento del TFR che cambiano in base ai motivi per i quali si è verificata la cessazione del rapporto di lavoro.

Le varie tempistiche nel pubblico impiego

Stando alle ultime disposizioni giurisprudenziali in materia, l’erogazione del TFR avviene secondo delle tempistiche precise. Quali cioè

  • Termine pagamento Tfr breve: entro 105 giorni qualora il rapporto di lavoro si interrompa per inabilità o decesso
  • Non prima di 1 anno se il dipendente va in pensione ho ha i requisiti di servizio o per età.
  • Non prima di 24 mesi se il lavoratore si dimette, se viene licenziato o se riceve destituzione dall’impiego.

Pertanto in linea di massima, il Tfr può essere versato anche dopo due anni dalla cessazione del rapporto di lavoro. Il termine dei due anni iniziano a decorrere dalla data di cessazione.

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Quanto tempo ha il datore di lavoro per pagare la liquidazione?

L’apprendista ha diritto al tfr ?

Si anche il contratto di apprendistato prevede l’erogazione del trattamento di fine rapporto.

Come agire in caso di mancato versamento del TFR

Qualora i tempi previsti dalla legge non vengano rispettati, come può muoversi l’ex lavoratore?

Come prima cosa deve inviare al datore di lavoro una lettera di messa in mora.

Al suo interno bisogna chiedere esplicitamente la somma dovuta e sottolineare che il mancato adempimento entro un tot di giorni comporterà una rivalsa per vie legali delle spese sostenute e degli interessi dovuti.

Tuttavia, la messa in mora va inviata solo dopo che un professionista o un consulente del lavoro avrà effettuato i calcoli degli importi dovuti dal datore moroso.

Se anche in questo caso il datore di lavoro non provveda al versamento della somma dovuta, si potrà procedere ad azioni legali vere e proprie magari attraverso un decreto ingiuntivo che citi in giudizio il datore di lavoro.

Sintesi a cura dello Studio Legale ad Imperia

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