Permesso di soggiorno per protezione speciale può lavorare

Il Tribunale Civile di Milano – sezione specializzata Protezione Internazionale – riconosce un permesso di soggiorno per protezione speciale – ex artt. 19.1 D.Lgs. 286/98 e 32 comma 3 D.L.gs. 25/2008 – ad un cittadino del Gambia alla luce della sua condizione di vita in Italia, indicativa di una situazione di solida integrazione sociale, tale che un suo rimpatrio determinerebbe una lesione del suo diritto alla vita privata. 

In particolare, il Giudice specifica che: “(…) si trova in Italia da quasi cinque anni. Lavora con continuità dal marzo 2018 nel settore dell’agricoltura, salva una sospensione nell’estate del 2020 dovuta a problemi burocratici per il rinnovo del permesso di soggiorno.
Percepisce redditi che gli consentono una vita dignitosa (…) parla e comprende bene la lingua italiana, con la quale ha comunicato con il giudice in udienza e vive in autonomia in un appartamento in locazione dal 2019. Lingua, lavoro ed abitazione sono elementi solidi dell’integrazione del ricorrente in Italia. Un suo rimpatrio determinerebbe una lesione del suo diritto alla vita privata.
Al ricorrente va pertanto riconosciuto, ai sensi dell’art. 19.1.1. del T.U.I il diritto a un permesso di soggiorno per protezione speciale di durata biennale di cui all’art. 32 terzo comma del D.lgs. 25 del 2008“.


Si ringrazia l’avv. Laura Mazza per la segnalazione.


  • Consulta altri provvedimenti relativi all’accoglimento di richieste di protezione da parte di cittadini/e del Ghana
  • Contribuisci alla rubrica “Osservatorio Commissioni Territoriali”

Vedi le sentenze

  • Status di rifugiato
  • Protezione sussidiaria
  • Permesso di soggiorno per motivi umanitari (art. 5, co. 6, D.lgs. N. 286/98)
  • Permesso di soggiorno per protezione speciale

Zaetti, savoiardi e cantuccini...

In questo sito usiamo cookie per ricordare le preferenze degli utenti registrati, per raccogliere dati statistici anonimi su Google Analytics che ci servono per migliorare il servizio che offriamo e per poter visualizzare contenuti provenienti da Twitter e YouTube. Cliccando su "Accetta tutti", attiveremo tutti i cookie, tecnici e statistici. Cliccando su "Configura" puoi decidere quali attivare.

ConfiguraAccetta tutti

Per poter lavorare in Italia il cittadino extracomunitario deve essere in possesso di un permesso di soggiorno che consenta di svolgere attività lavorativa.

Non tutti i permessi di soggiorno permettono di lavorare.

In questo articolo voglio spiegarvi quali sono i permessi di soggiorno che consentono di svolgere attività lavorativa in Italia regolarmente, offrendo anche al datore di lavoro una quadro più chiaro.

Indice

Quali sono i permessi permessi di soggiorno che permettono di lavorare?

  • permesso di soggiorno per lavoro subordinato/autonomo/stagionale
  • permesso di soggiorno per lavoro subordinato/attesa occupazione
  • permesso di soggiorno per motivi familiari
  • permesso di soggiorno per affidamento
  • permesso di soggiorno per asilo politico
  • permesso di soggiorno per protezione sussidiaria
  • permesso di soggiorno per protezione speciale
  • permesso di soggiorno per studio (con visto – limite annuale di 1.040 ore – art. 14 D.P.R. 394/99)
  • permesso di soggiorno per studio (da permesso per motivi familiari – tempo pieno)
  • permesso per assistenza minori ex art. 31
  • richiesta silo (decorsi 60 giorni dalla presentazione della domanda di protezione internazionale)
  • permesso per integrazione minore
  • permesso per residenza elettiva (senza visto: familiare di cittadino comunitario o percettore di rendita Inail – Inps)
  • permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno)
  • carta di soggiorno come familiare di cittadino dell’Unione Europea;
  • permesso di soggiorno per calamità
  • permesso di soggiorno per atti di particolare valore civile
  • permesso di soggiorno per casi speciali (ex art. 18, 18 bis, 22, comma 12 sexies e 1, comma 0 D.L. 113/2018 convertito nella Legge 132/2018)
  • permesso di soggiorno per motivi umanitari (rilasciati prima dell’entrata in vigore del D.L. 113/2018 convertito nella Legge 132/2018)

Analizziamo ora brevemente i singoli permessi di soggiorno che per mettono di lavorare.

Lavoro subordinato

Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato viene rilasciato dalla Questura su richiesta del lavoratore extracomunitario che, entrato in Italia a seguito di nulla osta al lavoro rilasciato al datore di lavoro, ha sottoscritto apposito contratto di soggiorno per lavoro presso lo Sportello unico per l’immigrazione.

Ha una validità pari alla durata dell’offerta di lavoro e comunque non superiore a un anno per contratto a tempo determinato e non superiore a due anni per tempo indeterminato, è sempre rinnovabile alla scadenza e consente di svolgere qualsiasi altra attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo.

Il datore di lavoro per ottenere il nulla osta al lavoro deve rivolgere istanza allo Sportello
unico per l’immigrazione, nell’ambito delle specifiche quote d’ingresso per lavoro
stabilite dal Governo con i Decreti flussi.

Lavoro stagionale

Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale consente l’assunzione alle
dipendenze delle aziende che svolgono una delle attività a carattere stagionale –
essenzialmente legate all’agricoltura o al turismo.

Viene rilasciato dalla Questura su richiesta dello straniero che, entrato in Italia a seguito
di nulla osta al lavoro rilasciato al datore di lavoro, ha sottoscritto apposito contratto di
soggiorno per lavoro stagionale presso lo Sportello unico per l’immigrazione.

Ha una durata non inferiore a venti giorni e non superiore a nove mesi, senza possibilità di rinnovo oltre tale limite massimo.

Lavoro stagionale pluriennale

Allo straniero che dimostri di essere venuto in Italia almeno 2 anni di seguito per prestare lavoro stagionale può essere rilasciato ogni anno, fino a tre annualità, un
permesso di soggiorno per lavoro stagionale pluriennale.

Viene rilasciato dalla Questura su richiesta dello straniero che, entrato in Italia a seguito di nulla osta al lavoro pluriennale rilasciato al datore di lavoro, ha sottoscritto apposito contratto di soggiorno per lavoro stagionale presso lo Sportello unico per l’immigrazione.

La durata temporale di ogni anno è la stessa dell’ultimo dei due anni precedenti.

I due rapporti di lavoro stagionale pregressi non devono essere necessariamente antecedenti alla presentazione della domanda.

Per gli ingressi in Italia successivi al primo il lavoratore regolarmente assunto può effettuare un nuovo ingresso sulla base di una semplice conferma di assunzione da parte del datore di lavoro, indipendentemente dalla pubblicazione del decreto flussi per lavoro stagionale.

Lavoro autonomo

Il permesso di soggiorno per lavoro autonomo viene rilasciato dalla Questura, nell’ambito delle quote definite dal Governo con il Decreto flussi, su richiesta dello
stesso cittadino straniero intenzionato a svolgere la propria professione in Italia e
consente di svolgere qualsiasi attività di lavoro autonomo o di lavoro subordinato.

Per ottenerlo, l’interessato deve munirsi del nulla osta rilasciato dalla Camera di
Commercio, con attestazione dei parametri economici necessari, nonché dal competente Ordine professionale, qualora si tratti di una professione regolamentata, quindi del nulla osta rilasciato dalla Questura ed infine del visto d’ingresso da parte della rappresentanza diplomatica italiana nel suo Paese.

Attesa occupazione

Il permesso di soggiorno per attesa occupazione viene rilasciato per una durata massima di un periodo non inferiore ad un anno, ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito (trattamento di disoccupazione es. indennità di mobilità) percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore.

Il lavoratore può ottenere ulteriori rinnovi del permesso di soggiorno per attesa occupazione qualora possa dimostrare il possesso di un reddito complessivo annuo dei familiari conviventi non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale aumentato della metà, così come previsto dall’art. 29, comma 3, lettera b del TU immigrazione.

Motivi familiari

Il permesso di soggiorno per motivi familiari viene rilasciato al coniuge, ai figli minori,
ai figli maggiorenni in condizione di invalidità e ai genitori a carico (qualora non
abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza), ovvero genitori ultrasessantacinquenni, (qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute) di un cittadino straniero già titolare di permesso UE per soggiornanti di lungo periodo o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, per motivi di lavoro subordinato o autonomo, asilo, protezione sussidiaria, studio, motivi religiosi, motivi familiari, ricerca scientifica.

In altre parole viene rilasciato al familiare che ha ottenuto il ricongiungimento familiare.

Ottengono tale permesso anche il genitore naturale di minore regolarmente soggiornante in Italia con l’altro genitore e quelli che entrano a far parte del nucleo familiare di straniero regolarmente soggiornante in Italia, per nascita o per matrimonio.

Per ottenerlo il cittadino straniero presente in Italia deve presentare richiesta di nulla
osta al ricongiungimento familiare allo Sportello unico per l’immigrazione e dimostrare di disporre di un reddito sufficiente e di un alloggio adeguato per sé e per i propri familiari (scopri i requisiti per il ricongiungimento familiare).

Il permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare o per ingresso al seguito del lavoratore o per coesione familiare consente l’esercizio del lavoro subordinato e del lavoro autonomo e può essere convertito in permesso per lavoro subordinato (per il figlio al compimento del 18° anno di età), lavoro autonomo o per studio o permesso di soggiorno per residenza elettiva

Assistenza minori

Il permesso di soggiorno per assistenza minori (ex art. 31) è rilasciato al familiare di un minore che si trova nel territorio italiano, su autorizzazione del Tribunale per i minorenni. Esso consente di svolgere attività lavorativa e dal 20 dicembre 2021 può essere convertito in permesso per motivi di lavoro.

Integrazione minore

Il permesso di soggiorno per integrazione di minore consente esclusivamente di seguire i programmi di inserimento sociale destinati ai minori stranieri abbandonati nel nostro Paese, che a determinate condizioni, al compimento della maggiore età, ottengono la conversione del documento in permesso di soggiorno per motivi di studio o di lavoro autonomo o subordinato.

Il minore ha comunque diritto a svolgere tutte le attività che rientrano nell’ambito del diritto-dovere a istruzione-formazione (apprendistato).

Affidamento o tutela

I minori titolari di permesso per minore età possono convertirlo in permesso di soggiorno per affidamento nel caso in cui, a seguito del provvedimento di “non luogo a provvedere al rimpatrio” dal Comitato per i minori stranieri, vengono affidati o direttamente con provvedimento del Tribunale per i minorenni o su iniziativa dei Servizi Sociali resa esecutiva dal Giudice Tutelare.

Il permesso di soggiorno per affidamento consente al minore straniero di lavorare in tutti quei casi in cui la legge italiana lo permette ai minori in generale (e previo assolvimento dell’obbligo scolastico) e può essere convertito in permesso per studio o lavoro, al compimento dei 18 anni.

I minori affidati ad un cittadino straniero regolarmente soggiornante, che convivono con l’affidatario, vengono iscritti nel permesso di soggiorno del medesimo fino al
compimento dei 14 anni e ricevono un permesso di soggiorno per motivi familiari al compimento dei 14 anni.

I minori non accompagnati titolari di permesso per affidamento possono convertirlo in studio, accesso al lavoro, lavoro subordinato o autonomo, al compimento dei 18 anni, se:

  • sono entrati in Italia da almeno 3 anni, quindi prima del compimento dei 15 anni;
  • hanno seguito per almeno 2 anni un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentatività nazionale e sia iscritto negli appositi registri previsti dalla legge;
  • frequentano corsi di studio, o svolgono attività lavorativa retribuita nelle forme e con le modalità previste dalla legge, o sono in possesso di contratto di lavoro anche se non ancora iniziato

Asilo politico o protezione internazionale

Il permesso di soggiorno per asilo politico viene rilasciato dalla Questura al titolare
dello “status di rifugiato” o di “persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale” e consente lo svolgimento dell’attività lavorativa.

La normativa europea ed italiana richiamano la seguente definizione di rifugiato “cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno.
I minori stranieri non accompagnati per i quali si teme possano subire persecuzioni nel loro Paese, per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le proprie opinioni politiche, hanno diritto di presentare, tramite il titolare della tutela, domanda di asilo.

La domanda di asilo viene esaminata dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento dello Status di Rifugiato competente.

Richiesta asilo o protezione internazionale

Il permesso di soggiorno per richiesta di asilo di regola non consente l’assunzione in attesa dell’effettivo riconoscimento di tale status, ma qualora la decisione sulla domanda non sia stata ancora adottata, dopo 60 giorni dalla presentazione della domanda l’interessato potrà svolgere attività lavorativa.

Questo permesso di soggiorno non può essere convertito in lavoro.

Tale permesso viene rilasciato anche a coloro che propongono ricorso giurisdizionale contro il diniego della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale

Apolidia

Il permesso di soggiorno per apolidia è rilasciato a chi ha lo “status di apolide” (con
certificazione di apolidia) è valido per lo svolgimento di attività lavorativa; l’apolide
riceve un trattamento analogo a quello previsto per i rifugiati.

Secondo la Convenzione di New York del 1954 apolide si tratta di persona che nessuno Stato considera come suo cittadino.

Dopo 5 anni di regolare residenza con permesso di soggiorno può chiedere la cittadinanza italiana.

In questo caso lo status di apolide decade automaticamente.

Le persone con lo status di apolide hanno sostanzialmente gli stessi diritti dei cittadini stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale con permessi di soggiorno di unga durata: diritto al lavoro, diritto allo studio, diritto all’iscrizione sanitaria, diritto al ricongiungimento familiare, diritto a richiedere la carta di soggiorno.

Protezione sussidiaria

Il permesso di soggiorno per protezione sussidiaria viene rilasciato dalla Questura al titolare dello “status di protezione sussidiaria” e permette la prestazione di lavoro.

Se ne sussistono i requisiti è convertibile in permesso di soggiorno per lavoro.

Lo “status di protezione sussidiaria” viene riconosciuto al cittadino “straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese”.

Studio, tirocinio e formazione professionale

Il permesso di soggiorno per motivi di studio, tirocinio così come quello per formazione professionale, consente una prestazione di lavoro subordinato con il limite annuale di 1040 ore.

Può anche essere convertito in permesso per lavoro nei limiti delle quote d’ingresso disponibili, nel caso in cui lo studente abbia una proposta di assunzione.

Entro tali limiti temporali è permesso agli studenti stranieri di svolgere anche prestazioni di lavoro autonomo occasionale, collaborazioni coordinate e continuative o altre attività di lavoro autonomo. Il permesso di soggiorno per motivi di studio può essere convertito, al di fuori delle quote, dallo straniero che ha conseguito in Italia il diploma di laurea o di laurea specialistica, a seguito della frequenza del relativo corso di studi in Italia.

Lo studente che consegue il diploma di specializzazione, il dottorato di ricerca o un
master di I o II livello, attestato o diploma di perfezionamento può richiedere un
permesso di soggiorno per attesa occupazione nel caso in cui non abbia un’attività
lavorativa oppure, in presenza di proposta di assunzione, convertire il proprio permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

Permesso di soggiorno UE per soggiornanti lungo periodo

Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo consente lo svolgimento di attività lavorativa.

Viene rilasciato allo straniero in possesso, da almeno cinque anni di un permesso di soggiorno in corso di validità, che dimostra la disponibilità di un reddito non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale e, nel caso di richiesta relativa ai familiari, di un reddito sufficiente secondo i parametri indicati in materia di ricongiungimento familiare e di un alloggio idoneo che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica ovvero che sia fornito dei requisiti di idoneità igienico-sanitaria accertati dall’Azienda unità sanitaria locale competente per territorio.

Non possono richiedere tale permesso gli stranieri che soggiornano in Italia per studio, protezione temporanea e umanitaria, richiesta asilo e asilo.

Nel periodo antecedente i 5 anni dalla richiesta, lo straniero non deve aver maturato assenze dal territorio italiano per un periodo superiore ai 10 mesi complessivi nel quinquennio o 6 mesi consecutivi, salvo gravi motivi.

Per il rilascio del titolo di soggiorno è necessario superare un test di lingua italiana.

Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell’Unione

Carta di soggiorno permanente per familiari di un cittadino dell’Unione

La carta di soggiorno permanente per familiari di cittadini europei viene rilasciata dalla Questura dopo cinque anni di permanenza continuativa.

Consente, come la precedente, l’esercizio in Italia di qualunque attività economica, in forma autonoma o subordinata.

Quali sono i permessi di soggiorno che non consentono di lavorare?

  • permesso di soggiorno per motivi religiosi
  • richiesta asilo (nei sessanta giorni dalla presentazione della domanda di protezione internazionale)
  • permesso di soggiorno per minore età
  • permesso di soggiorno per cure mediche
  • permesso di soggiorno per residenza elettiva (con visto dall’estero)
  • permesso di soggiorno per attività sportiva
  • permesso di soggiorno per attesa cittadinanza
  • permesso di soggiorno per giustizia
  • permesso di soggiorno per tirocinio formativo.

Infine, ricorda, che la dichiarazione di presenza (nei casi di soggiorno di breve durata per visita, affari, turismo etc..) non consente di svolgere attività lavorativa in Italia.

Con questo articolo spero di esseri stato utile per capire quali sono i permessi di soggiorno che permettono di svolgere attività lavorativa in Italia.

Permesso di soggiorno per protezione speciale può lavorare

Nota bene

ho scritto una guida completa solo per te!

La prima e unica guida in italia scritta da un avvocato per aiutare gli stranieri ad ottenere il

permesso di soggiorno illimitato UE!

Con questa mia guida, che ho personalmente realizzato come Avvocato Immigrazione, ti accompagnerò passo dopo passo per ottenere il permesso illimitato e scoprirai anche tu:
“Tutto quello che nessuno ti spiega sul Permesso di Soggiorno Illimitato!!!”

Vuoi ottenere anche tu il permesso illimitato Ue?

So quanto sia difficile muoversi nel mondo del diritto e avere a che fare con la burocrazia italiana.
Per questo motivo il mio obiettivo è solo uno: aiutarti!
Ti accompagnerò, passo dopo passo, nel giusto percorso per ottenere quello di cui hai bisogno.

Questo articolo è stato scritto da:

AVV. FRANCESCO LOMBARDINI

Cosa vuol dire permesso di soggiorno protezione speciale?

Questa tipologia di Permesso protegge il soggetto dall'espulsione o dal respingimento verso un Paese ostile, nel quale il cittadino straniero rischi di essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche di condizioni personale e ...

Quanto dura il permesso di soggiorno per protezione speciale?

Il permesso per protezione speciale, come da modifiche operate dalla Legge 173/2020 alle previgenti previsioni introdotte dalla Legge 132/2018 ha durata biennale e può essere convertito in altro titolo di soggiorno.

Cos'è protezione speciale?

Per tali motivi, il permesso di soggiorno per protezione speciale è un permesso rilasciato al richiedente asilo che non possa ottenere la protezione internazionale, ma per cui la Commissione territoriale ritenga sussistenti il rischio di persecuzione o di tortura in caso di rientro nel paese di origine.

Chi non ha il permesso di soggiorno può lavorare?

Per poter lavorare in Italia il cittadino straniero non comunitario deve essere in possesso del permesso di soggiorno rilasciato per uno dei motivi indicati nella presente scheda. Si rinvia comunque al Testo Unico in materia di immigrazione, d. lgs. 28 luglio 1998, n.