Progetto di fattibilità tecnica ed economica bosetti e gatti

Progetto di fattibilità tecnica ed economica bosetti e gatti

In G.U. n. 181 del 30 luglio 2021, S.O. n. 26, è pubblicata la Legge 29 luglio 2021, n. 108: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

TESTO COORDINATO D.L. N. 77/2021 CON LEGGE DI CONVERSIONE N. 108/2021
Testo del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.» (GU Serie Generale n.181 del 30.07.2021 – Suppl. Ordinario n. 26)

ARTICOLI RILEVANTI PER APPALTI E CONTRATTI PUBBLICI

Titolo III
PROCEDURA SPECIALE PER ALCUNI PROGETTI PNRR

                               Art. 44 
 Semplificazioni  procedurali  in  materia  di  opere   pubbliche   di
  particolare complessita' o di rilevante impatto 
 
  1.  Ai  fini  della   realizzazione   degli   interventi   indicati
nell'Allegato IV al presente decreto, prima dell'approvazione di  cui
all'articolo 27 del decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.  50,  il
progetto di fattibilita' tecnica ed economica di cui all'articolo 23,
commi 5 e 6, del medesimo decreto e' trasmesso, a cura della stazione
appaltante,  al  Consiglio  superiore   dei   lavori   pubblici   per
l'espressione del  parere  di  cui  all'articolo  48,  comma  7,  del
presente decreto. Il Comitato speciale del  Consiglio  superiore  dei
lavori pubblici di  cui  all'articolo  45  verifica,  entro  quindici
giorni dalla  ricezione  del  progetto  di  fattibilita'  tecnica  ed
economica, l'esistenza di  evidenti  carenze,  di  natura  formale  o
sostanziale, ivi comprese quelle afferenti  gli  aspetti  ambientali,
paesaggistici e culturali, tali da non consentire  l'espressione  del
parere e, in tal caso, provvede  a  restituirlo  immediatamente  alla
stazione appaltante richiedente, con l'indicazione delle integrazioni
ovvero delle eventuali modifiche necessarie ai fini  dell'espressione
del parere in senso favorevole. La stazione appaltante  procede  alle
modifiche e alle integrazioni richieste dal Comitato speciale,  entro
e non oltre il termine di quindici giorni dalla data di  restituzione
del progetto. Il Comitato speciale esprime il parere entro il termine
massimo di quarantacinque giorni  dalla  ricezione  del  progetto  di
fattibilita' tecnica ed economica ovvero entro il termine massimo  di
venti giorni dalla ricezione  del  progetto  modificato  o  integrato
secondo quanto previsto dal presente comma. Decorsi tali termini,  il
parere si intende reso in senso favorevole. 
  1-bis. In relazione agli interventi di cui al comma 1 del  presente
articolo per i quali, alla data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto, e' stato richiesto ovvero acquisito il parere del  Consiglio
superiore dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 215  del  codice
dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, tale parere tiene luogo di quello previsto dal medesimo  comma
1, ferma restando  l'applicazione  dei  commi  5  e  6  del  presente
articolo, in  caso  di  approvazione  del  progetto  da  parte  della
conferenza di servizi sulla base delle  posizioni  prevalenti  ovvero
qualora  siano  stati  espressi   dissensi   qualificati   ai   sensi
dell'articolo 14-quinquies, commi 1 e 2, della legge 7  agosto  1990,
n. 241, nonche' dei commi 7 e 8 del presente articolo,  relativamente
agli  effetti  della  verifica  del  progetto  effettuata  ai   sensi
dell'articolo 26, comma 6,  del  citato  codice  di  cui  al  decreto
legislativo n. 50 del 2016, agli obblighi di  comunicazione  in  capo
alla stazione appaltante e ai termini di indizione delle procedure di
aggiudicazione,  anche   ai   fini   dell'esercizio   dell'intervento
sostitutivo di cui all'articolo 12 del presente decreto.  Qualora  il
parere di cui al primo periodo del presente comma sia stato  espresso
sul progetto definitivo, le disposizioni  dei  commi  4,  5  e  6  si
applicano in relazione a quest'ultimo, in quanto compatibili. Ai fini
dell'applicazione delle disposizioni del secondo periodo del comma  8
del presente articolo e fuori delle ipotesi di cui ai commi  5  e  6,
terzo e quinto periodo, del medesimo articolo, la stazione appaltante
comunica alla Cabina di regia di cui all'articolo 2, per  il  tramite
della Segreteria tecnica di cui all'articolo 4, e al Ministero  delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili l'avvenuta  approvazione
del livello progettuale da mettere a gara e  il  termine  di  novanta
giorni comincia a decorrere dalla data di tale approvazione. 
  1-ter. Al fine di  accelerare  la  realizzazione  degli  interventi
relativi ai sistemi di trasporto pubblico locale a impianti fissi  e,
in particolare, di quelli finanziati in  tutto  o  in  parte  con  le
risorse del PNRR, in deroga all'articolo 215, comma 3, del codice  di
cui al decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.  50,  il  parere  del
Consiglio   superiore   dei   lavori   pubblici    e'    obbligatorio
esclusivamente  con  riguardo  agli   interventi   il   cui   valore,
limitatamente alla componente «opere civili», e' pari o  superiore  a
100 milioni di euro. In relazione agli investimenti di cui  al  primo
periodo del presente comma di importo pari o inferiore a 100  milioni
di euro, si  prescinde  dall'acquisizione  del  parere  previsto  dal
citato  articolo  215,  comma  3,  del  codice  di  cui  al   decreto
legislativo n. 50 del 2016. Al fine di ridurre i tempi di espressione
del parere di cui  al  presente  comma,  la  Direzione  generale  del
Ministero  delle  infrastrutture  e   della   mobilita'   sostenibili
competente in materia di trasporto pubblico locale a  impianti  fissi
provvede, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica,  allo  svolgimento  dell'attivita'   istruttoria   e   alla
formulazione di una proposta di parere  al  Consiglio  superiore  dei
lavori pubblici, che  si  pronuncia  nei  successivi  trenta  giorni.
Decorso tale termine, il parere si intende reso in senso favorevole. 
  2. Ai fini della verifica preventiva dell'interesse archeologico di
cui all'articolo 25 del  decreto  legislativo  n.  50  del  2016,  il
progetto  di  fattibilita'  tecnica  ed   economica   relativo   agli
interventi di cui all' Allegato IV al presente decreto  e'  trasmesso
dalla stazione  appaltante  alla  competente  soprintendenza  decorsi
quindici giorni dalla trasmissione al Consiglio superiore dei  lavori
pubblici del progetto  di  fattibilita'  tecnica  ed  economica,  ove
questo non sia stato restituito ai  sensi  del  secondo  periodo  del
comma 1, ovvero contestualmente alla trasmissione al citato Consiglio
del progetto  modificato  nei  termini  dallo  stesso  richiesti.  Il
termine di cui al comma 3,  secondo  periodo,  dell'articolo  25  del
decreto legislativo n.  50  del  2016  e'  ridotto  a  quarantacinque
giorni. Le risultanze della verifica preventiva  sono  acquisite  nel
corso della conferenza di servizi di cui al comma 4. 
  3. In relazione agli interventi di cui all'Allegato IV del presente
decreto,  il  progetto  di  fattibilita'  tecnica  ed  economica   e'
trasmesso all'autorita' competente  ai  fini  dell'espressione  della
valutazione di impatto ambientale  di  cui  alla  Parte  seconda  del
decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.   152,   unitamente   alla
documentazione  di  cui  all'articolo  22,  comma  1,   del   decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, a cura della  stazione  appaltante
decorsi quindici giorni dalla trasmissione al Consiglio superiore dei
lavori pubblici del progetto di fattibilita' tecnica ed economica ove
questo non sia stato restituito ai  sensi  del  secondo  periodo  del
comma 1, ovvero contestualmente alla trasmissione al citato Consiglio
del progetto modificato nei termini dallo stesso richiesti. Gli esiti
della valutazione di impatto ambientale sono trasmessi  e  comunicati
dall'autorita' competente alle altre amministrazioni che  partecipano
alla conferenza di servizi di cui al comma 4. Qualora si  sia  svolto
il dibattito pubblico di cui all'articolo 46, e' escluso  il  ricorso
all'inchiesta  pubblica  di  cui  all'articolo  24-bis  del  predetto
decreto legislativo n. 152 del 2006. Le procedure di  valutazione  di
impatto ambientale  degli  interventi  di  cui  all'Allegato  IV  del
presente decreto sono svolte con le modalita' e  nei  tempi  previsti
per i progetti di cui al  comma  2-bis  dell'articolo  8  del  citato
decreto legislativo n. 152 del 2006. 
  4. In relazione agli interventi di cui all'Allegato IV del presente
decreto, decorsi quindici  giorni  dalla  trasmissione  al  Consiglio
superiore dei lavori pubblici del progetto di fattibilita' tecnica ed
economica, ove non sia stato restituito ai sensi del secondo  periodo
del comma 1,  ovvero  contestualmente  alla  trasmissione  al  citato
Consiglio del progetto modificato nei termini dallo stesso richiesti,
la  stazione  appaltante  convoca  la  conferenza  di   servizi   per
l'approvazione del progetto ai sensi dell'articolo 27, comma  3,  del
decreto legislativo n. 50 del  2016.  La  conferenza  di  servizi  e'
svolta in forma semplificata  ai  sensi  dell'articolo  14-bis  della
legge 7 agosto 1990, n. 241 e nel corso di essa,  ferme  restando  le
prerogative  dell'autorita'  competente  in  materia  di  VIA,   sono
acquisite e valutate le eventuali prescrizioni e  direttive  adottate
dal Consiglio superiore dei lavori  pubblici  ai  sensi  del  secondo
periodo del comma 1, nonche' gli esiti del dibattito  pubblico  e  le
osservazioni raccolte secondo le modalita' di cui all'articolo 46 del
presente   decreto,   della   verifica   preventiva    dell'interesse
archeologico  e  della  valutazione   di   impatto   ambientale.   La
determinazione conclusiva della  conferenza  approva  il  progetto  e
tiene luogo dei pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari ai fini
della localizzazione  dell'opera,  della  conformita'  urbanistica  e
paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e
delle relative opere mitigatrici e  compensative.  La  determinazione
conclusiva della conferenza perfeziona, ad ogni fine  urbanistico  ed
edilizio, l'intesa tra Stato  e  regione  o  provincia  autonoma,  in
ordine alla localizzazione dell'opera, ha effetto di  variante  degli
strumenti urbanistici vigenti e comprende il provvedimento di VIA e i
titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio  del
progetto, recandone l'indicazione esplicita. La variante urbanistica,
conseguente alla determinazione conclusiva della conferenza, comporta
l'assoggettamento dell'area a vincolo  preordinato  all'esproprio  ai
sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica  8
giugno 2001, n. 327, e  le  comunicazioni  agli  interessati  di  cui
all'articolo 14, comma 5, della legge n. 241 del 1990  tengono  luogo
della fase partecipativa di cui all'articolo 11 del predetto  decreto
del Presidente della Repubblica n. 327  del  2001.  Gli  enti  locali
provvedono  alle  necessarie  misure  di  salvaguardia   delle   aree
interessate  e  delle  relative  fasce  di  rispetto  e  non  possono
autorizzare interventi edilizi incompatibili  con  la  localizzazione
dell'opera. 
  5. In caso di approvazione del progetto da parte  della  conferenza
di servizi sulla base delle posizioni prevalenti ovvero qualora siano
stati  espressi   dissensi   qualificati   ai   sensi   dell'articolo
14-quinquies, commi 1 e 2, della legge 7  agosto  1990,  n.  241,  la
questione e' posta all'esame  del  Comitato  speciale  del  Consiglio
superiore dei lavori  pubblici  e  definita,  anche  in  deroga  alle
previsioni di cui  al  medesimo  articolo  14-quinquies,  secondo  le
modalita' di cui al comma 6. 
  6. Entro  cinque  giorni  dalla  conclusione  della  conferenza  di
servizi di cui al comma 4, il progetto e' trasmesso  unitamente  alla
determinazione  conclusiva   della   conferenza   e   alla   relativa
documentazione al  Comitato  speciale  del  Consiglio  superiore  dei
lavori pubblici, integrato, nei casi previsti dal  comma  5,  con  la
partecipazione dei rappresentanti  delle  amministrazioni  che  hanno
espresso  il  dissenso  e  delle  altre  amministrazioni  che   hanno
partecipato alla conferenza. Fatto salvo quanto previsto  dal  quarto
periodo, entro e non oltre i quindici giorni successivi, il  Comitato
speciale adotta una determinazione motivata, comunicata senza indugio
alla  stazione  appaltante,  con  la  quale  individua  le  eventuali
integrazioni e modifiche  al  progetto  di  fattibilita'  tecnica  ed
economica rese necessarie dalle prescrizioni e dai  pareri  acquisiti
in sede di conferenza di servizi. Nei casi previsti  dal  comma  5  e
fatto salvo quanto previsto dal quinto periodo del presente comma, la
determinazione motivata del Comitato speciale individua  altresi'  le
integrazioni e modifiche occorrenti per pervenire, in attuazione  del
principio di leale  collaborazione,  ad  una  soluzione  condivisa  e
sostituisce, con i medesimi effetti di cui al comma 4,  quella  della
conferenza di  servizi.  In  relazione  alle  eventuali  integrazioni
ovvero modifiche richieste dal Comitato speciale  e'  acquisito,  ove
necessario,  il  parere   dell'autorita'   che   ha   rilasciato   il
provvedimento di  VIA,  che  si  esprime  entro  venti  giorni  dalla
richiesta  e,  in  tal  caso,  il   Comitato   speciale   adotta   la
determinazione motivata entro i  successivi  dieci.  In  presenza  di
dissensi qualificati ai sensi dell'articolo 14-quinquies, commi  1  e
2, della medesima legge n. 241 del 1990 e qualora non  sia  possibile
pervenire ad una soluzione  condivisa  ai  fini  dell'adozione  della
determinazione motivata, il Comitato speciale, entro tre giorni dalla
scadenza del termine di cui al  secondo  ovvero  al  quarto  periodo,
trasmette alla Segreteria tecnica di cui all'articolo 4 una relazione
recante l'illustrazione degli  esiti  della  conferenza  di  servizi,
delle ragioni del dissenso e delle proposte  dallo  stesso  formulate
per il superamento del dissenso, compatibilmente  con  le  preminenti
esigenze di appaltabilita' dell'opera e della sua realizzazione entro
i termini previsti dal PNRR  ovvero,  in  relazione  agli  interventi
finanziati con le risorse del PNC dal  decreto  di  cui  al  comma  7
dell'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59. La Segreteria
tecnica propone al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  entro
quindici giorni dalla ricezione della  relazione  di  cui  al  quinto
periodo, di sottoporre  la  questione  all'esame  del  Consiglio  dei
ministri per le conseguenti determinazioni. Il Consiglio dei ministri
si pronuncia, entro i successivi dieci giorni, se del caso  adottando
una nuova determinazione conclusiva ai sensi del  primo  periodo  del
comma 6 del predetto articolo 14-quinquies della  legge  n.  241  del
1990 con i medesimi effetti di cui al comma 4, terzo, quarto e quinto
periodo del  presente  articolo.  Alle  riunioni  del  Consiglio  dei
ministri possono partecipare senza diritto di voto i Presidenti delle
regioni o delle  province  autonome  interessate.  Restano  ferme  le
attribuzioni e le prerogative riconosciute  alle  regioni  a  statuto
speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano  dagli  statuti
speciali di autonomia  e  dalle  relative  norme  di  attuazione.  Le
decisioni del Consiglio dei ministri  sono  immediatamente  efficaci,
non sono sottoposte al controllo  preventivo  di  legittimita'  della
Corte dei conti di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n.
20, e sono pubblicate, per estratto, entro cinque giorni  dalla  data
di adozione, nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. 
  7. In deroga all'articolo 27 del  decreto  legislativo  n.  50  del
2016, la verifica del progetto definitivo e  del  progetto  esecutivo
condotta ai sensi dell'articolo 26, comma  6,  del  predetto  decreto
accerta altresi' l'ottemperanza alle prescrizioni impartite  in  sede
di conferenza di servizi e di VIA, nonche'  di  quelle  impartite  ai
sensi del comma 6 ed all'esito della stessa  la  stazione  appaltante
procede direttamente all'approvazione del progetto definitivo  ovvero
del progetto esecutivo. 
  8. La stazione  appaltante  provvede  ad  indire  la  procedura  di
aggiudicazione non oltre novanta giorni dalla data  di  comunicazione
della determinazione motivata del  Comitato  speciale  ai  sensi  del
comma 6 ovvero dalla data di pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale
della decisione del Consiglio dei ministri di cui al  medesimo  comma
6, dandone contestuale comunicazione alla  Cabina  di  regia  di  cui
all'articolo 2, per  il  tramite  della  Segreteria  tecnica  di  cui
all'articolo 4, e al Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili. In caso di inosservanza del  termine  di  cui  al  primo
periodo, l'intervento sostitutivo e' attuato nelle forme e secondo le
modalita' di cui all'articolo 12. 
  8-bis. Il quinto periodo del comma 290 dell'articolo 2 della  legge
24 dicembre 2007, n. 244, e' sostituito dal seguente: «Alla  societa'
possono essere affidate le attivita' di realizzazione e di  gestione,
comprese  quelle  di  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria,   di
ulteriori tratte autostradali situate prevalentemente nel  territorio
della  regione  Veneto  nonche',  previa  intesa   tra   le   regioni
interessate, nel territorio delle regioni  limitrofe,  nei  limiti  e
secondo le modalita' previsti dal comma 8-ter dell'articolo  178  del
codice dei contratti pubblici,  di  cui  al  decreto  legislativo  18
aprile 2016, n. 50». 
  8-ter. Al comma 7-bis dell'articolo 206 del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  luglio
2020, n. 77, le  parole:  «30  giugno  2021»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2021». 
  8-quater.  All'articolo  35,  comma  1-ter,  del  decreto-legge  30
dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
febbraio 2020, n. 8, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:  «Le
tratte diverse da quelle previste dal secondo periodo sono assegnate,
all'esito del procedimento di revisione della concessione di  cui  al
terzo periodo, alla societa' ANAS  Spa  che  provvede  altresi'  alla
realizzazione dell'intervento viario Tarquinia-San Pietro in Palazzi,
anche attraverso l'adeguamento della strada statale n. 1-Aurelia, nei
limiti delle risorse  che  si  renderanno  disponibili  a  tale  fine
nell'ambito  del  contratto  di  programma  tra  il  Ministero  delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili e la societa'  ANAS  Spa
relativo al periodo 2021-2025. Per  la  progettazione  ed  esecuzione
dell'intervento viario di cui  al  precedente  periodo,  a  decorrere
dalla data di sottoscrizione del contratto di programma  relativo  al
periodo   2021-2025   e   fino   al   completamento    dei    lavori,
l'amministratore delegato pro tempore  della  societa'  ANAS  Spa  e'
nominato commissario straordinario, con i poteri e le funzioni di cui
all'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n.  32,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Al  Commissario
straordinario non spettano compensi, gettoni di presenza e indennita'
comunque denominate». 
  8-quinquies. Al fine di consentire  l'ultimazione  delle  procedure
espropriative  e  dei  contenziosi  pendenti  nonche'  dei   collaudi
tecnico-amministrativi  relativi  alle  opere   realizzate   per   lo
svolgimento  dei  XX  Giochi  olimpici  invernali  e  dei  IX  Giochi
Paralimpici invernali svoltisi  a  Torino  nel  2006  e  delle  opere
previste e finanziate dalla legge 8 maggio 2012, n. 65, il termine di
cui all'articolo 3, comma 7, della legge 9 ottobre 2000, n. 285, come
gia' prorogato dall'articolo 2, comma 5-octies, del decreto-legge  29
dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge  26
febbraio 2011, n. 10, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2023. 


                               Art. 45 
Disposizioni  urgenti  in  materia  di  funzionalita'  del  Consiglio
                    Superiore dei lavori pubblici 
 
  1. Al fine di conseguire gli obbiettivi di cui al regolamento  (UE)
2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio  2021
e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 12 febbraio 2021, e' istituito, fino al 31 dicembre 2026,  presso
il Consiglio superiore dei  lavori  pubblici  per  l'espressione  dei
pareri di cui all'articolo 44 del presente decreto, in relazione agli
interventi indicati nell'Allegato IV al presente decreto, un Comitato
speciale presieduto dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori
pubblici e composto da: 
    a) sei dirigenti  di  livello  generale  in  servizio  presso  le
amministrazioni dello Stato, designati dal Presidente  del  Consiglio
dei Ministri e dai rispettivi Ministri, dei  quali  uno  appartenente
alla Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,  uno  appartenente  al
Ministero delle infrastrutture e  della  mobilita'  sostenibili,  uno
appartenente  al   Ministero   della   transizione   ecologica,   uno
appartenente  al  Ministero  della  cultura,  uno   appartenente   al
Ministero dell'interno, uno appartenente al Ministero dell'economia e
delle finanze; 
    b) tre rappresentanti designati dalla Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, scelti
tra soggetti in possesso di adeguate professionalita'; 
    c) tre rappresentanti designati dagli  Ordini  professionali,  di
cui uno designato  dall'Ordine  professionale  degli  ingegneri,  uno
designato dall'Ordine professionale degli architetti ed uno designato
dall'Ordine professionale dei geologi; 
    d) tredici esperti scelti fra docenti universitari di  chiara  ed
acclarata competenza; 
    e) un magistrato amministrativo, con qualifica di consigliere, un
consigliere della Corte dei conti e un avvocato dello Stato. 
  2. Al Comitato possono essere invitati a partecipare,  in  qualita'
di esperti per  la  trattazione  di  speciali  problemi,  studiosi  e
tecnici anche non appartenenti  a  pubbliche  amministrazioni,  senza
diritto di voto. Per la partecipazione alle  attivita'  del  Comitato
non spettano indennita', gettoni di presenza, rimborsi spese o  altri
emolumenti comunque denominati. 
  3. I componenti del Comitato speciale sono nominati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, durano  in  carica  tre
anni e possono essere confermati per un secondo triennio  e  comunque
non oltre il 31 dicembre 2026. I componenti del Comitato speciale non
possono farsi rappresentare. Ai componenti del Comitato  speciale  e'
corrisposta, anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo  24,
comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  e  fermo  il
limite di cui all'articolo  23-ter,  comma  1,  del  decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre  2011,  n.  214,  un'indennita'  pari  al   25   per   cento
dell'ammontare complessivo del trattamento economico percepito presso
l'amministrazione di appartenenza e comunque non superiore alla somma
di   35.000   euro   annui   comprensiva   degli   oneri   a   carico
dell'Amministrazione. 
  4. Per  lo  svolgimento  dell'attivita'  istruttoria  del  Comitato
speciale e' istituita,  presso  il  Consiglio  Superiore  dei  lavori
pubblici, nei limiti di una spesa pari a euro 391.490 per l'anno 2021
e pari a euro 782.979 per gli anni dal 2022 al 2026, una struttura di
supporto di durata temporanea  fino  al  31  dicembre  2026,  cui  e'
preposto un dirigente di livello generale,  in  aggiunta  all'attuale
dotazione  organica  del  Ministero  delle  infrastrutture  e   della
mobilita' sostenibili, e composta da  un  dirigente  di  livello  non
generale e da dieci unita' di personale di livello non  dirigenziale,
individuate tra il personale di ruolo delle pubbliche amministrazioni
di cui all'articolo 1, comma 2,  del  decreto  legislativo  30  marzo
2001,  n.  165  ad  esclusione  del  personale  docente,   educativo,
amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni  scolastiche.
Il personale delle pubbliche amministrazioni e' collocato,  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 14 della legge 15 maggio  1997,  n.  127,  in
posizione  di  fuori  ruolo,  comando,  distacco  o   altra   analoga
posizione, secondo i rispettivi ordinamenti. La struttura di supporto
puo' altresi' avvalersi, mediante apposite convenzioni e  nel  limite
complessivo di spesa di euro 500.000 per l'anno  2021  e  di  euro  1
milione per ciascuno  degli  anni  dal  2022  al  2026,  di  societa'
controllate  da  Amministrazioni  dello  Stato  specializzate   nella
progettazione o realizzazione di opere pubbliche. 
  5. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a  4  quantificati  in  euro
1.381.490 per l'anno 2021 e in euro 2.762.979 per ciascuno degli anni
dal 2022 fino al 2026, si provvede mediante corrispondente  riduzione
dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai
fini del bilancio  triennale  2021-2023,  nell'ambito  del  programma
«Fondi di riserva e speciali», della missione  «Fondi  da  ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 


                               Art. 46  
          Modifiche alla disciplina del dibattito pubblico 
 
  1. Entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, con decreto del  Ministro  delle  infrastrutture  e
della mobilita' sostenibili, adottato su proposta  della  Commissione
nazionale per il dibattito pubblico di cui all'articolo 22, comma  2,
del decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  possono  essere
individuate, in relazione agli interventi  di  cui  all'articolo  44,
comma 1, nonche' a quelli finanziati in  tutto  o  in  parte  con  le
risorse del PNRR e  del  PNC,  soglie  dimensionali  delle  opere  da
sottoporre obbligatoriamente a dibattito pubblico inferiori a  quelle
previste dall'Allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 10 maggio 2018, n. 76. In relazione agli interventi  di  cui
all'Allegato IV al presente decreto, il  dibattito  pubblico  ha  una
durata massima di quarantacinque giorni e tutti  i  termini  previsti
dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  n.  76
del 2018, sono ridotti della meta'. Nei casi di  obbligatorieta'  del
dibattito pubblico, la stazione appaltante  provvede  ad  avviare  il
relativo procedimento contestualmente alla trasmissione del  progetto
di fattibilita' tecnica  ed  economica  al  Consiglio  superiore  dei
lavori pubblici per l'acquisizione del parere di cui all'articolo 44,
comma 1. In caso di restituzione del progetto ai  sensi  del  secondo
periodo dell'articolo 44, comma 1, il dibattito pubblico  e'  sospeso
con  avviso  pubblicato  sul  sito   istituzionale   della   stazione
appaltante e il termine di cui al secondo periodo del presente  comma
riprende a decorrere dalla data di pubblicazione  sul  medesimo  sito
internet istituzionale dell'avviso di trasmissione  del  progetto  di
fattibilita' tecnica ed economica integrato o modificato  secondo  le
indicazioni rese dal Comitato speciale  del  Consiglio  superiore  di
lavori pubblici. Gli esiti del dibattito pubblico e  le  osservazioni
raccolte  sono  valutate  nella  conferenza   di   servizi   di   cui
all'articolo 44, comma 4. Al  fine  di  assicurare  il  rispetto  dei
termini di cui al secondo periodo del presente comma, la  Commissione
nazionale per il dibattito pubblico provvede ad istituire,  entro  il
termine di sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, un elenco di soggetti, in  possesso  di  comprovata
esperienza e competenza nella  gestione  dei  processi  partecipativi
ovvero nella gestione ed esecuzione delle attivita' di programmazione
e pianificazione in materia urbanistica o  di  opere  pubbliche,  cui
conferire l'incarico di coordinatore  del  dibattito  pubblico,  come
disciplinato dal decreto adottato  in  attuazione  dell'articolo  22,
comma 2, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016.  In  caso  di
inosservanza da  parte  della  stazione  appaltante  dei  termini  di
svolgimento del dibattito pubblico previsti dal  presente  comma,  la
Commissione nazionale  per  il  dibattito  pubblico  esercita,  senza
indugio,  i  necessari  poteri  sostitutivi.  Ai   componenti   della
Commissione nazionale e' riconosciuto, per il  periodo  dal  2021  al
2026 in caso di esercizio dei poteri sostitutivi, il  rimborso  delle
spese di missione nei limiti previsti per il personale del  Ministero
delle infrastrutture e della mobilita'  sostenibili,  con  oneri  non
superiori a 22.500 euro per l'anno 2021 e a 45.000 euro per  ciascuno
degli anni dal 2022 al 2026. 
  2.  Agli  oneri  di  cui  al  comma   1,   si   provvede   mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  Fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2021-2023,
nell'ambito del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»,  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2021,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti. 


Titolo IV
CONTRATTI PUBBLICI

                               Art. 47 
 Pari opportunita' e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel
                           PNRR e nel PNC 
 
  1. Per perseguire le finalita'  relative  alle  pari  opportunita',
generazionali e di genere e per  promuovere  l'inclusione  lavorativa
delle persone disabili, in relazione alle  procedure  afferenti  agli
investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse
previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento  (UE)  2021/241  del
Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonche'  dal
PNC, si applicano le disposizioni seguenti. 
  2. Gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla
situazione del personale,  ai  sensi  dell'articolo  46  del  decreto
legislativo 11 aprile 2006, n. 198, producono, a pena di  esclusione,
al momento della presentazione  della  domanda  di  partecipazione  o
dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto  redatto,  con  attestazione
della  sua  conformita'  a  quello  trasmesso   alle   rappresentanze
sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale  di
parita' ai sensi del secondo comma del citato articolo 46, ovvero, in
caso di inosservanza dei termini previsti dal comma  1  del  medesimo
articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle
rappresentanze  sindacali  aziendali  e   alla   consigliera   e   al
consigliere regionale di parita'. 
  3. Gli operatori economici, diversi da quelli indicati nel comma  2
e che occupano un numero pari  o  superiore  a  quindici  dipendenti,
entro sei  mesi  dalla  conclusione  del  contratto,  sono  tenuti  a
consegnare alla stazione appaltante una  relazione  di  genere  sulla
situazione  del  personale  maschile  e  femminile  in  ognuna  delle
professioni  ed  in  relazione  allo  stato  di   assunzioni,   della
formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi
di  categoria  o  di  qualifica,  di  altri  fenomeni  di  mobilita',
dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti,
dei   prepensionamenti   e    pensionamenti,    della    retribuzione
effettivamente corrisposta. La relazione di cui al primo  periodo  e'
tramessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e
al consigliere regionale di parita'. 
  3-bis. Gli operatori economici di cui al comma  3  sono,  altresi',
tenuti a consegnare, nel termine previsto dal  medesimo  comma,  alla
stazione appaltante la certificazione di cui  all'articolo  17  della
legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento
degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e
provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data
di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione  di  cui  al
presente comma e' trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali. 
  4. Le stazioni appaltanti  prevedono,  nei  bandi  di  gara,  negli
avvisi e negli inviti, specifiche clausole  dirette  all'inserimento,
come  requisiti  necessari  e  come  ulteriori   requisiti   premiali
dell'offerta,  di  criteri  orientati  a  promuovere  l'imprenditoria
giovanile, l'inclusione lavorativa delle persone disabili, la parita'
di genere e l'assunzione di giovani, con eta' inferiore  a  trentasei
anni, e donne. Il contenuto delle clausole  e'  determinato  tenendo,
tra   l'altro,   conto   dei   principi   di   libera    concorrenza,
proporzionalita' e  non  discriminazione,  nonche'  dell'oggetto  del
contratto, della tipologia e della natura  del  singolo  progetto  in
relazione  ai   profili   occupazionali   richiesti,   dei   principi
dell'Unione europea,  degli  indicatori  degli  obiettivi  attesi  in
termini  di  occupazione  femminile  e  giovanile  e  di   tasso   di
occupazione delle persone disabili al 2026, anche  in  considerazione
dei corrispondenti valori medi nonche' dei corrispondenti  indicatori
medi settoriali europei in  cui  vengono  svolti  i  progetti.  Fermo
restando  quanto  previsto  al  comma  7,  e'  requisito   necessario
dell'offerta  l'aver  assolto,   al   momento   della   presentazione
dell'offerta stessa, agli obblighi di cui alla legge 12  marzo  1999,
n.  68,  e  l'assunzione  dell'obbligo  di  assicurare,  in  caso  di
aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per  cento,
delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o  per  la
realizzazione di  attivita'  ad  esso  connesse  o  strumentali,  sia
all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile. 
  5. Ulteriori misure premiali possono prevedere l'assegnazione di un
punteggio aggiuntivo all'offerente o al candidato che: 
  a) nei tre anni antecedenti la data  di  scadenza  del  termine  di
presentazione delle offerte, non risulti destinatario di accertamenti
relativi  ad   atti   o   comportamenti   discriminatori   ai   sensi
dell'articolo 44 del decreto legislativo  25  luglio  1998,  n.  286,
dell'articolo 4 del  decreto  legislativo  9  luglio  2003,  n.  215,
dell'articolo 4 del  decreto  legislativo  9  luglio  2003,  n.  216,
dell'articolo 3 della legge 1° marzo 2006, n. 67, degli articoli 35 e
55-quinquies del decreto legislativo 11 aprile 2006, n.  198,  ovvero
dell'articolo 54 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151; 
  b) utilizzi o  si  impegni  a  utilizzare  specifici  strumenti  di
conciliazione delle esigenze di cura, di  vita  e  di  lavoro  per  i
propri dipendenti, nonche' modalita' innovative di organizzazione del
lavoro; 
  c) si impegni ad assumere, oltre  alla  soglia  minima  percentuale
prevista come requisito di partecipazione, persone disabili, giovani,
con eta' inferiore a trentasei anni, e  donne  per  l'esecuzione  del
contratto o per la realizzazione di  attivita'  ad  esso  connesse  o
strumentali; 
  d) abbia, nell'ultimo triennio, rispettato i principi della parita'
di genere  e  adottato  specifiche  misure  per  promuovere  le  pari
opportunita' generazionali e  di  genere,  anche  tenendo  conto  del
rapporto tra uomini e donne nelle assunzioni, nei livelli retributivi
e nel conferimento di incarichi apicali; 
  d-bis) abbia, nell'ultimo triennio, rispettato gli obblighi di  cui
alla legge 12 marzo 1999, n. 68; 
  e) abbia presentato o si impegni a presentare  per  ciascuno  degli
esercizi  finanziari,  ricompresi  nella  durata  del  contratto   di
appalto, una dichiarazione volontaria di carattere non finanziario ai
sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30  dicembre  2016,  n.
254. 
  6. I contratti di appalto prevedono l'applicazione  di  penali  per
l'inadempimento dell'appaltatore agli obblighi di cui al comma 3,  al
comma 3-bis ovvero  al  comma  4,  commisurate  alla  gravita'  della
violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o  alle
prestazioni del  contratto,  nel  rispetto  dell'importo  complessivo
previsto  dall'articolo  51  del  presente  decreto.  La   violazione
dell'obbligo di cui al comma 3 determina, altresi',  l'impossibilita'
per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero  in
raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori
procedure  di  affidamento  afferenti  agli   investimenti   pubblici
finanziati, in tutto o in parte, con le risorse di cui al comma 1. 
  7. Le stazioni appaltanti possono escludere l'inserimento nei bandi
di gara, negli avvisi e negli inviti dei requisiti di  partecipazione
di cui al comma 4, o stabilire una quota inferiore, dandone  adeguata
e  specifica  motivazione,  qualora  l'oggetto  del   contratto,   la
tipologia o la natura del  progetto  o  altri  elementi  puntualmente
indicati ne rendano  l'inserimento  impossibile  o  contrastante  con
obiettivi  di  universalita'  e   socialita',   di   efficienza,   di
economicita' e di qualita' del servizio nonche' di  ottimale  impiego
delle risorse pubbliche 
  8. Con linee guida del Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero
dei Ministri o delle autorita' delegati per le  pari  opportunita'  e
della famiglia e per le politiche  giovanili  e  il  servizio  civile
universale, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e  della
mobilita' sostenibili, con il Ministro del lavoro e  delle  politiche
sociali e con il Ministro per  le  disabilita',  da  adottarsi  entro
sessanta giorni dall'entrata in vigore  del  presente  decreto,  sono
definiti le modalita' e i criteri applicativi delle  misure  previste
dal presente articolo, indicate misure premiali e predisposti modelli
di clausole da inserire nei bandi di gara differenziati per  settore,
tipologia e natura del contratto o del progetto. 
  9. I rapporti e le relazioni previste dai commi 2, 3 e  3-bis  sono
pubblicati   sul   profilo    del    committente,    nella    sezione
«Amministrazione trasparente», ai sensi dell'articolo 29 del  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e comunicati alla  Presidenza  del
consiglio dei ministri ovvero ai Ministri o alle  autorita'  delegati
per le  pari  opportunita'  e  della  famiglia  e  per  le  politiche
giovanili e il servizio civile universale. 


                             Art. 47 bis 
Composizione degli organismi pubblici istituiti dal presente decreto 
 
  1. Salvo quanto espressamente stabilito dal  presente  decreto,  la
composizione degli organismi pubblici istituiti dal medesimo decreto,
i cui membri non siano individuati esclusivamente tra i  titolari  di
incarichi di Governo e di altre cariche istituzionali, nonche'  delle
relative  strutture  amministrative  di  supporto,  e'  definita  nel
rispetto del principio di parita' di genere, fermo restando il numero
di componenti previsto alla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto. 


                             Art. 47 ter 
   Disposizioni urgenti in materia di affidamenti dei concessionari 
 
  1. All'articolo  177,  comma  2,  primo  periodo,  del  codice  dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
50, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2022». 


                           Art. 47 quater 
 Misure urgenti in materia di tutela della concorrenza  nei  contratti
  pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC 
 
  1. Ai fini della tutela della libera concorrenza e di garantire  il
pluralismo degli operatori nel mercato, le procedure  afferenti  agli
investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse
previste dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio, del 10 febbraio 2021, e dal regolamento (UE) 2021/241  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonche' dal
PNC, possono prevedere, nel bando di gara, nell'avviso o  nell'invito
criteri premiali atti ad agevolare le piccole e medie  imprese  nella
valutazione dell'offerta. 
  2. Le  disposizioni  di  cui  al  presente  articolo  si  applicano
compatibilmente con il diritto dell'Unione europea e con  i  principi
di  parita'  di  trattamento,  non  discriminazione,  trasparenza   e
proporzionalita'. 


                               Art. 48 
 Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR
                                e PNC 
 
  1. In relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici
finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal  PNRR  e
dal  PNC  e  dai  programmi  cofinanziati   dai   fondi   strutturali
dell'Unione  europea,  si  applicano  le  disposizioni  del  presente
titolo, l'articolo 207, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
nonche' le disposizioni di cui al presente articolo. 
  2. E' nominato, per  ogni  procedura,  un  responsabile  unico  del
procedimento che, con propria determinazione adeguatamente  motivata,
valida e approva  ciascuna  fase  progettuale  o  di  esecuzione  del
contratto, anche in corso d'opera,  fermo  restando  quanto  previsto
dall'articolo 26, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50. 
  3. Le stazioni appaltanti possono altresi' ricorrere alla procedura
di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per  i
settori ordinari, e di cui all'articolo 125, per i settori  speciali,
nella misura strettamente necessaria, quando, per ragioni di  estrema
urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non  imputabili  alla
stazione appaltante, l'applicazione dei  termini,  anche  abbreviati,
previsti   dalle   procedure   ordinarie   puo'   compromettere    la
realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi  di  attuazione
di cui al PNRR nonche' al PNC e ai programmi cofinanziati  dai  fondi
strutturali dell'Unione Europea. 
  4. In caso di impugnazione degli atti relativi  alle  procedure  di
affidamento di cui al comma 1, si applica l'articolo 125  del  codice
del processo amministrativo di cui al decreto  legislativo  2  luglio
2010, n. 104. 
  5. Per le finalita' di cui al comma 1, in deroga a quanto  previsto
dall'articolo 59, commi 1, 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo  n.
50 del 2016, e' ammesso l'affidamento di progettazione ed  esecuzione
dei relativi lavori anche sulla base  del  progetto  di  fattibilita'
tecnica ed economica di cui all'articolo 23,  comma  5,  del  decreto
legislativo n. 50 del 2016. Sul progetto di fattibilita'  tecnica  ed
economica posto a base di gara, e' sempre convocata la conferenza  di
servizi di cui all'articolo 14, comma 3, della legge 7  agosto  1990,
n. 241. L'affidamento  avviene  mediante  acquisizione  del  progetto
definitivo in  sede  di  offerta  ovvero,  in  alternativa,  mediante
offerte aventi a oggetto la realizzazione  del  progetto  definitivo,
del progetto esecutivo e il prezzo. In  entrambi  i  casi,  l'offerta
relativa al prezzo indica distintamente  il  corrispettivo  richiesto
per la progettazione definitiva, per la progettazione esecutiva e per
l'esecuzione dei lavori. In ogni caso,  alla  conferenza  di  servizi
indetta ai fini dell'approvazione del progetto  definitivo  partecipa
anche l'affidatario dell'appalto, che provvede,  ove  necessario,  ad
adeguare il  progetto  alle  eventuali  prescrizioni  susseguenti  ai
pareri resi in sede di conferenza  di  servizi.  A  tal  fine,  entro
cinque giorni  dall'aggiudicazione  ovvero  dalla  presentazione  del
progetto definitivo da parte dell'affidatario, qualora lo stesso  non
sia stato acquisito in  sede  di  gara,  il  responsabile  unico  del
procedimento avvia le procedure per l'acquisizione dei pareri e degli
atti di assenso necessari per l'approvazione del progetto. 
  6. Le stazioni appaltanti che procedono agli affidamenti di cui  al
comma 1, possono prevedere, nel bando di  gara  o  nella  lettera  di
invito, l'assegnazione di  un  punteggio  premiale  per  l'uso  nella
progettazione dei metodi e strumenti  elettronici  specifici  di  cui
all'articolo 23, comma 1, lettera h), del decreto legislativo  n.  50
del 2016. Tali  strumenti  utilizzano  piattaforme  interoperabili  a
mezzo di formati aperti non proprietari, al fine di non  limitare  la
concorrenza tra i fornitori di  tecnologie  e  il  coinvolgimento  di
specifiche progettualita' tra  i  progettisti.  Entro  trenta  giorni
dalla  data  di  entrata  in  vigore  del   presente   decreto,   con
provvedimento del Ministero delle infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili, sono stabilite  le  regole  e  specifiche  tecniche  per
l'utilizzo dei  metodi  e  strumenti  elettronici  di  cui  al  primo
periodo, assicurandone il coordinamento con le previsioni di  cui  al
decreto non regolamentare adottato ai sensi del comma 13  del  citato
articolo 23. 
  7. Per gli interventi di  cui  al  comma  1,  in  deroga  a  quanto
previsto dall'articolo 215 del decreto legislativo n. 50 del 2016, il
parere  del  Consiglio  Superiore  dei  lavori   pubblici   e'   reso
esclusivamente sui progetti di fattibilita' tecnica ed  economica  di
lavori pubblici di competenza  statale,  o  comunque  finanziati  per
almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo pari  o  superiore  ai
100 milioni di euro. In tali  casi,  il  parere  reso  dal  Consiglio
Superiore, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 9,  del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, non riguarda anche la  valutazione
di congruita' del costo. In relazione agli  investimenti  di  cui  al
primo periodo di importo inferiore ai 100 milioni di euro, dalla data
di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2026,
si prescinde dall'acquisizione del parere di  cui  all'articolo  215,
comma 3, del decreto legislativo n. 50 del  2016.  Con  provvedimento
del Presidente del Consiglio Superiore dei lavori pubblici,  adottato
entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto,  sono  individuate  le  modalita'  di  presentazione   delle
richieste di  parere  di  cui  al  presente  comma,  e'  indicato  il
contenuto  essenziale  dei  documenti  e  degli  elaborati   di   cui
all'articolo 23, commi 5 e 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016,
occorrenti  per   l'espressione   del   parere,   e   sono   altresi'
disciplinate, fermo quanto previsto  dall'articolo  44  del  presente
decreto, procedure semplificate per  la  verifica  della  completezza
della documentazione prodotta e, in caso positivo, per la conseguente
definizione accelerata del procedimento. 


                               Art. 49 
              Modifiche alla disciplina del subappalto 
 
  1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto: 
    a) fino al 31 ottobre 2021, in deroga all'articolo 105, commi 2 e
5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il  subappalto  non
puo' superare la quota del 50 per cento dell'importo complessivo  del
contratto di lavori, servizi o forniture. E' soppresso l'articolo  1,
comma 18, primo periodo, del decreto-legge 18  aprile  2019,  n.  32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55; 
    b) all'articolo 105 del decreto legislativo 18  aprile  2016,  n.
50: 
      1) al comma 1, il secondo e il terzo  periodo  sono  sostituiti
dai seguenti: «A  pena  di  nullita',  fatto  salvo  quanto  previsto
dall'articolo 106, comma 1, lettera d), il contratto non puo'  essere
ceduto, non puo' essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle
prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di  appalto,  nonche'
la prevalente esecuzione  delle  lavorazioni  relative  al  complesso
delle categorie prevalenti e dei  contratti  ad  alta  intensita'  di
manodopera. E' ammesso il  subappalto  secondo  le  disposizioni  del
presente articolo.»; 
      2) al comma 14, il primo periodo e'  sostituito  dal  seguente:
«Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in  subappalto,  deve
garantire gli stessi standard qualitativi  e  prestazionali  previsti
nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori  un  trattamento
economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il
contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi  contratti
collettivi nazionali di  lavoro,  qualora  le  attivita'  oggetto  di
subappalto   coincidano   con   quelle   caratterizzanti    l'oggetto
dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie
prevalenti  e  siano  incluse  nell'oggetto  sociale  del  contraente
principale.». 
  2. Dal 1°  novembre  2021,  al  citato  articolo  105  del  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50: 
    a) al comma 2, il terzo periodo e' sostituito dal  seguente:  «Le
stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi  di  cui  all'articolo
30,  previa  adeguata  motivazione  nella  determina   a   contrarre,
eventualmente avvalendosi del  parere  delle  Prefetture  competenti,
indicano nei documenti  di  gara  le  prestazioni  o  le  lavorazioni
oggetto   del   contratto   di   appalto   da   eseguire    a    cura
dell'aggiudicatario  in  ragione  delle  specifiche   caratteristiche
dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 89,  comma  11,
dell'esigenza, tenuto conto della natura o della  complessita'  delle
prestazioni o delle  lavorazioni  da  effettuare,  di  rafforzare  il
controllo delle attivita' di cantiere e piu' in generale  dei  luoghi
di lavoro e di garantire una piu' intensa tutela delle condizioni  di
lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di  prevenire
il rischio di infiltrazioni criminali, a meno  che  i  subappaltatori
siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori  di  servizi  ed
esecutori di lavori di cui al comma 52 dell' articolo 1 della legge 6
novembre 2012, n. 190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori
istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  dicembre  2016,  n.
229.»; 
    b) il comma 5 e' abrogato; 
  b-bis)  al  comma  7,  secondo   periodo,   le   parole   da:   «la
certificazione attestante» fino alla fine del periodo sono sostituite
dalle  seguenti:  «la  dichiarazione  del  subappaltatore  attestante
l'assenza dei motivi di  esclusione  di  cui  all'articolo  80  e  il
possesso dei requisiti speciali di cui agli  articoli  83  e  84.  La
stazione appaltante verifica  la  dichiarazione  di  cui  al  secondo
periodo del presente comma tramite la Banca  dati  nazionale  di  cui
all'articolo 81»; 
    c) al comma 8, il primo periodo e' sostituito dal  seguente:  «Il
contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido
nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni
oggetto del contratto di subappalto.». 
  3. Le amministrazioni competenti: 
    a) assicurano la piena operativita' della  Banca  Dati  Nazionale
dei Contratti Pubblici di cui all'articolo 81 del decreto legislativo
n. 50  del  2016,  come  modificato  dall'articolo  53  del  presente
decreto; 
    b) adottano il documento relativo alla congruita'  dell'incidenza
della manodopera, di cui  all'articolo  105,  comma  16,  del  citato
decreto legislativo n. 50 del 2016 e all'articolo  8,  comma  10-bis,
del  decreto-legge  16  luglio   2020,   n.   76,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120; 
    c) adottano entro novanta giorni dalla data di entrata in  vigore
del presente decreto il regolamento di cui all'articolo 91, comma  7,
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. 
  4. Per garantire la piena operativita'  e  l'implementazione  della
banca dati di cui al comma 3, lettera a), e' autorizzata la spesa  di
euro 1 milione per l'anno 2021 e di euro 2 milioni per ciascuno degli
anni dal 2022  al  2026.  Ai  relativi  oneri  si  provvede  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 


                               Art. 50 
 Semplificazioni in materia di esecuzione dei contratti pubblici  PNRR
                                e PNC 
 
  1. Al fine di conseguire gli obbiettivi di cui al regolamento  (UE)
2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021
e  al  regolamento  (UE)  2021/241  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 12 febbraio 2021, in  relazione  alla  esecuzione  dei
contratti pubblici finanziati, in tutto o in parte,  con  le  risorse
previste dai citati regolamenti, nonche' dalle risorse del PNC, e dai
programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea,  si
applicano  le  disposizioni   del   presente   titolo,   nonche'   le
disposizioni del presente articolo. 
  2. Decorsi inutilmente i termini per la stipulazione del contratto,
la consegna dei  lavori,  la  costituzione  del  collegio  consultivo
tecnico,  gli  atti  e  le  attivita'  di  cui  all'articolo  5   del
decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,  nonche'  gli  altri  termini,
anche  endoprocedimentali,  previsti  dalla  legge,  dall'ordinamento
della stazione  appaltante  o  dal  contratto  per  l'adozione  delle
determinazioni relative all'esecuzione dei contratti pubblici PNRR  e
PNC, il responsabile o l'unita' organizzativa di cui all'articolo  2,
comma 9-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, titolare  del  potere
sostitutivo  in  caso  di   inerzia,   d'ufficio   o   su   richiesta
dell'interessato, esercita il potere  sostitutivo  entro  un  termine
pari alla meta'  di  quello  originariamente  previsto,  al  fine  di
garantire il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR  nonche'
al PNC e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali  dell'Unione
Europea. 
  3. Il contratto diviene efficace con la stipulazione  e  non  trova
applicazione l'articolo 32, comma  12,  del  decreto  legislativo  18
aprile 2016 n. 50. 
  4. La stazione appaltante  prevede,  nel  bando  o  nell'avviso  di
indizione della gara, che, qualora l'ultimazione dei  lavori  avvenga
in anticipo rispetto al termine  ivi  indicato,  e'  riconosciuto,  a
seguito dell'approvazione da  parte  della  stazione  appaltante  del
certificato di collaudo o di verifica di conformita',  un  premio  di
accelerazione per ogni giorno  di  anticipo  determinato  sulla  base
degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale,  mediante
utilizzo delle somme indicate nel  quadro  economico  dell'intervento
alla voce imprevisti,  nei  limiti  delle  risorse  ivi  disponibili,
sempre che l'esecuzione dei lavori  sia  conforme  alle  obbligazioni
assunte. In deroga all'articolo 113-bis del decreto legislativo n. 50
del 2016, le penali  dovute  per  il  ritardato  adempimento  possono
essere calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,6 per  mille
e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare  in
relazione all'entita' delle conseguenze  legate  al  ritardo,  e  non
possono comunque superare, complessivamente, il 20 per cento di detto
ammontare netto contrattuale. 


                               Art. 51 
           Modifiche al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 
 
  1.  Al  decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1: 
      1) al comma 1, le parole «31  dicembre  2021»  sono  sostituite
dalle seguenti: «30 giugno 2023»; 
      2) al comma 2: 
        2.1.  la  lettera  a)  e'  sostituita  dalla  seguente:   «a)
affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro  e
per servizi e forniture, ivi  compresi  i  servizi  di  ingegneria  e
architettura e l'attivita' di progettazione, di importo  inferiore  a
139.000  euro.  In  tali  casi   la   stazione   appaltante   procede
all'affidamento diretto, anche senza consultazione di piu'  operatori
economici,  fermi  restando  il  rispetto   dei   principi   di   cui
all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui  al  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  e  l'esigenza  che  siano  scelti
soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a
quelle oggetto di  affidamento,  anche  individuati  tra  coloro  che
risultano  iscritti  in  elenchi  o  albi  istituiti  dalla  stazione
appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione;»; 
        2.2. alla lettera b), le parole «di importo pari o  superiore
a 75.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35  del  decreto
legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore  a
150.000 euro e inferiore a  350.000  euro,  ovvero  di  almeno  dieci
operatori per lavori di importo pari o superiore  a  350.000  euro  e
inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno  quindici  operatori
per lavori di importo pari o superiore a un milione di  euro  e  fino
alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50  del
2016» sono sostituite dalle seguenti: «di importo pari o superiore  a
139.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo  35  del  decreto
legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore  a
150.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno dieci
operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro
e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo  n.
50 del 2016»; 
    b) all'articolo 2: 
      1) al comma 1, le parole «31  dicembre  2021»  sono  sostituite
dalle seguenti: «30 giugno 2023»; 
      2) al  comma  2,  le  parole  «agli  articoli  61  e  62»  sono
sostituite dalle seguenti: «all'articolo 62»; 
  b-bis) all'articolo 2-ter: 
  1) al comma 1, lettera a),  le  parole:  «31  dicembre  2021»  sono
sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»; 
  2) al comma 1, lettera b),  le  parole:  «31  dicembre  2021»  sono
sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023» e dopo le parole: «legati
alla stessa funzione,» e' inserita la seguente: «anche»; 
    c) all'articolo 3: 
      1) al comma 1, le parole «31  dicembre  2021»  sono  sostituite
dalle seguenti: «30 giugno 2023»; 
      2) al comma 2, le parole «31  dicembre  2021»  sono  sostituite
dalle seguenti: «30 giugno 2023»; 
  2-bis) al comma 3, dopo le  parole:  «esiti  delle  interrogazioni»
sono inserite le seguenti: «, anche demandate  al  gruppo  interforze
tramite il "Sistema di indagine" gestito dal Centro elaborazione dati
del   Dipartimento   della   pubblica   sicurezza    del    Ministero
dell'interno,»; 
    d) all'articolo 5: 
      1) al comma 1, le parole «31  dicembre  2021»  sono  sostituite
dalle seguenti: «30 giugno 2023»; 
      2) al comma 2, le parole «su  determinazione»  sono  sostituite
dalle seguenti: «su parere»; 
    e) all'articolo 6: 
      1) al comma 1, le parole «31 dicembre 2021», ovunque ricorrano,
sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»; 
      2) al comma 2, secondo periodo, dopo  le  parole  «ciascuna  di
esse nomini uno o due  componenti»  sono  inserite  le  seguenti:  «,
individuati anche tra il  proprio  personale  dipendente  ovvero  tra
persone  ad  esse  legate  da  rapporti  di  lavoro  autonomo  o   di
collaborazione anche continuativa in possesso dei requisiti  previsti
dal primo periodo,»; 
      3) al comma 3, e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:
«Quando  il  provvedimento  che  definisce  il  giudizio  corrisponde
interamente  al   contenuto   della   determinazione   del   collegio
consultivo, il giudice esclude la ripetizione delle  spese  sostenute
dalla parte  vincitrice  che  non  ha  osservato  la  determinazione,
riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la
condanna al rimborso delle spese sostenute  dalla  parte  soccombente
relative allo stesso periodo, nonche' al versamento  all'entrata  del
bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo  corrispondente
al contributo unificato dovuto. Resta  ferma  l'applicabilita'  degli
articoli 92 e 96 del codice di procedura civile.»; 
      4) al comma 7, il secondo periodo e'  soppresso  e,  al  quarto
periodo, dopo le parole «fino a un quarto» sono inserite le seguenti:
«e di quanto previsto dalle linee guida di cui al comma 8-ter»; 
      5) dopo il comma 8  e'  inserito  il  seguente:  «8-bis.  Entro
sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione, con provvedimento del Ministro delle  infrastrutture  e
della mobilita' sostenibili, previo parere  del  Consiglio  superiore
dei lavori pubblici, sono approvate  apposite  Linee  guida  volte  a
definire, nel rispetto di quanto stabilito dal presente  articolo,  i
requisiti professionali e i casi di incompatibilita' dei membri e del
Presidente del collegio consultivo tecnico, i  criteri  preferenziali
per la loro scelta, i parametri per la  determinazione  dei  compensi
rapportati  al  valore  e  alla  complessita'   dell'opera,   nonche'
all'entita' e alla durata dell'impegno richiesto ed al numero e  alla
qualita' delle determinazioni assunte, le modalita' di costituzione e
funzionamento del collegio e il coordinamento con gli altri  istituti
consultivi,  deflativi  e  contenziosi  esistenti.  Con  il  medesimo
decreto, e'  istituito  presso  il  Consiglio  superiore  dei  lavori
pubblici, senza nuovi o maggiori oneri per la  finanza  pubblica,  un
Osservatorio permanente per assicurare il monitoraggio dell'attivita'
dei collegi consultivi tecnici. A tale fine, i Presidenti dei collegi
consultivi provvedono a  trasmettere  all'Osservatorio  gli  atti  di
costituzione del collegio e le determinazioni assunte  dal  collegio,
entro   cinque   giorni   dalla   loro   adozione.   Ai    componenti
dell'osservatorio  non  spettano  indennita',  gettoni  di  presenza,
rimborsi  spese  o   altri   emolumenti   comunque   denominati.   Al
funzionamento dell'Osservatorio si provvede nell'ambito delle risorse
umane, strumentali e finanziarie del Consiglio superiore  dei  lavori
pubblici disponibili a legislazione vigente»; 
    f) all'articolo 8, comma 1, le parole  «31  dicembre  2021»  sono
sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»; 
  f-bis) all'articolo 10, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  «2-bis. In deroga alle disposizioni del decreto del Ministro per la
sanita' 5 luglio 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del
18 luglio 1975, con riferimento agli immobili di interesse culturale,
sottoposti a tutela ai sensi del codice  dei  beni  culturali  e  del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42: 
  a) l'altezza minima interna utile dei locali adibiti ad  abitazione
e' fissata in 2,4 metri, riducibili a 2,2 metri  per  i  corridoi,  i
disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti e i ripostigli; 
  b) per ciascun  locale  adibito  ad  abitazione,  l'ampiezza  della
finestra deve essere proporzionata in modo da assicurare un valore di
fattore luce diurna medio non inferiore all'1 per cento e,  comunque,
la superficie finestrata apribile non  deve  essere  inferiore  a  un
sedicesimo della superficie del pavimento; 
  c)  ai  fini  della  presentazione  e  del  rilascio   dei   titoli
abilitativi per il recupero e per la  qualificazione  edilizia  degli
immobili di cui al presente comma e  della  segnalazione  certificata
della  loro   agibilita',   si   fa   riferimento   alle   dimensioni
legittimamente  preesistenti  anche  nel  caso   di   interventi   di
ristrutturazione e di modifica di destinazione d'uso»; 
    g) all'articolo 13, comma 1, le parole «31  dicembre  2021»  sono
sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»; 
    h) all'articolo 21, comma 2, le parole «31  dicembre  2021»  sono
sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023». 
  2. La proroga di cui al comma 1, lettera  b),  numero  1),  non  si
applica alle disposizioni di cui  al  comma  4  dell'articolo  2  del
decreto-legge n. 76 del 2020. 
  3. Le modifiche apportate dal  comma  1,  lettera  a),  numero  2),
numeri 2.1 e 2.2, all'articolo 1, comma  2,  lettere  a)  e  b),  del
decreto-legge n. 76 del 2020 si applicano alle procedure avviate dopo
l'entrata in vigore del presente decreto.  Per  le  procedure  i  cui
bandi o  avvisi  di  indizione  della  gara  siano  pubblicati  prima
dell'entrata in vigore del presente decreto ovvero  i  cui  inviti  a
presentare le offerte o i preventivi siano inviati entro la  medesima
data continua ad applicarsi il citato articolo 1 del decreto-legge n.
76 del 2020 nella formulazione antecedente alle  modifiche  apportate
con il presente decreto. 


                               Art. 52 
           Modifiche al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 
        e prime misure di riduzione delle stazioni appaltanti 
 
  1.  Al  decreto-legge  18  aprile  2019,  n.  32,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1: 
      1) al comma 1: 
        1.1 all'alinea, le parole «31 dicembre 2021» sono  sostituite
dalle seguenti: «30 giugno 2023»; 
        1.2. alla lettera a), sono aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
parole  «,  limitatamente   alle   procedure   non   afferenti   agli
investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse
previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento  (UE)  2021/241  del
Parlamento europeo e del Consiglio  del  12  febbraio  2021,  nonche'
dalle risorse del Piano nazionale per gli investimenti  complementari
di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n.  59.  Nelle
more di  una  disciplina  diretta  ad  assicurare  la  riduzione,  il
rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti,  per  le
procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, i comuni non capoluogo  di
provincia procedono all'acquisizione di forniture, servizi e  lavori,
oltre che secondo le modalita' indicate dal citato articolo 37, comma
4,  attraverso  le  unioni  di  comuni,  le   province,   le   citta'
metropolitane e i comuni capoluogo di provincia»; 
      2) il comma 2 e' abrogato; 
      3) al comma 3, le parole «31  dicembre  2021»  sono  sostituite
dalle seguenti: «30 giugno 2023»; 
      4) al comma 4, le parole «Per gli anni 2019, 2020 e 2021»  sono
sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2019 al 2023»; 
      5) al comma 6, le parole «Per gli anni 2019, 2020 e 2021»  sono
sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2019 al 2023»; 
      6) al comma 7, le parole «31  dicembre  2021»  sono  sostituite
dalle seguenti: «30 giugno 2023» ed e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Restano ferme le disposizioni relative all'acquisizione del
parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici relativamente alla
costruzione e all'esercizio delle dighe di ritenuta.»; 
      7) al comma 10, le parole  «Fino  al  31  dicembre  2021»  sono
sostituite dalle seguenti: «Fino al 30 giugno 2023»; 
      8) al comma 15, le parole «Per gli anni dal 2019 al 2022»  sono
sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2019 al 2023»; 
      9) al comma 18, secondo periodo le parole «Fino al 31  dicembre
2021» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2023». 
  a-bis) all'articolo 4, comma 1, le parole: «30  giugno  2021»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021». 
  1-bis.  In   caso   di   comprovate   necessita'   correlate   alla
funzionalita'  delle  Forze  armate,  anche  connesse   all'emergenza
sanitaria,  le  misure  di   semplificazione   procedurale   di   cui
all'articolo  44  del  presente  decreto  si  applicano  alle   opere
destinate alla difesa nazionale, di cui all'articolo  233,  comma  1,
lettere a), i), m), o) e r), del codice dell'ordinamento militare, di
cui al decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  individuate,  con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  su  proposta  del
Ministro della difesa, sentito il  Ministro  delle  infrastrutture  e
della mobilita' sostenibili. 


                               Art. 53 
 Semplificazione  degli  acquisti  di  beni  e   servizi   informatici
  strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia  di  procedure
  di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici 
 
  1. Fermo restando, per l'acquisto dei beni  e  servizi  di  importo
inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto  legislativo
18 aprile 2016, n. 50, quanto  previsto  dall'articolo  1,  comma  2,
lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 settembre  2020,  n.  120,  cosi'  come
modificato dal  presente  decreto,  le  stazioni  appaltanti  possono
ricorrere alla procedura di cui all'articolo 48, comma 3, in presenza
dei presupposti  ivi  previsti,  in  relazione  agli  affidamenti  di
importo superiore alle predette soglie, aventi ad oggetto  l'acquisto
di beni e servizi informatici, in particolare basati sulla tecnologia
cloud, nonche' servizi di connettivita', finanziati  in  tutto  o  in
parte con le risorse previste per la realizzazione dei  progetti  del
PNRR, la cui  determina  a  contrarre  o  altro  atto  di  avvio  del
procedimento equivalente sia adottato  entro  il  31  dicembre  2026,
anche ove ricorra la rapida obsolescenza tecnologica delle  soluzioni
disponibili tale da non consentire il ricorso ad altra  procedura  di
affidamento. 
  2. Al termine delle procedure  di  gara  di  cui  al  comma  1,  le
amministrazioni stipulano il contratto e avviano  l'esecuzione  dello
stesso secondo le modalita' di cui  all'articolo  75,  comma  3,  del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito  in  legge  24  aprile
2020, n. 27, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 32,  commi
9 e 10, del decreto legislativo n. 50  del  2016.  Per  le  verifiche
antimafia si applica l'articolo 3 del decreto-legge 16  luglio  2020,
n.  76,  convertito   in   legge   11   settembre   2020,   n.   120.
L'autocertificazione consente di stipulare, approvare o autorizzare i
contratti relativi ai beni, servizi  e  forniture,  sotto  condizione
risolutiva, ferme  restando  le  verifiche  successive  ai  fini  del
comprovato possesso  dei  requisiti  da  completarsi  entro  sessanta
giorni. 
  3.  La  struttura  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri
competente per l'innovazione tecnologica e  la  transizione  digitale
esercita la funzione di cui all'articolo 14-bis, comma 2, lettera g),
del decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  sentita  l'AgID,  in
relazione alle procedure di affidamento di cui al  comma  1  ritenute
strategiche per assicurare il conseguimento degli specifici obiettivi
di trasformazione digitale previsti dal Piano nazionale di ripresa  e
resilienza. 
  4. Nell'esercizio della funzione di cui al comma  3,  la  struttura
della  Presidenza  del  Consiglio   dei   ministri   competente   per
l'innovazione tecnologica  e  la  transizione  digitale  detta  anche
prescrizioni,  obbligatorie  e   vincolanti   nei   confronti   delle
amministrazioni aggiudicatrici, relative alle modalita' organizzative
e ai tempi di svolgimento delle procedure di  affidamento  necessarie
al fine di assicurare il conseguimento degli specifici  obiettivi  di
trasformazione digitale previsti dal PNRR nel rispetto dei termini di
attuazione  individuati  nel  cronoprogramma  relativo   ai   singoli
progetti,  nonche'  alla  qualita'  e   alla   coerenza   tecnologica
complessiva delle architetture infrastrutturali. 
  5. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,  recante  "Codice
dei contratti pubblici" sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 29: 
      1) al comma 1, primo periodo,  dopo  le  parole  «nonche'  alle
procedure  per  l'affidamento»  sono   inserite   le   seguenti:   «e
l'esecuzione»; 
      2) il  comma  2  e'  sostituito  dal  seguente:  «2.  Tutte  le
informazioni inerenti agli atti delle amministrazioni  aggiudicatrici
e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione, alla  scelta
del  contraente,  all'aggiudicazione  e  all'esecuzione  di   lavori,
servizi e forniture relativi all'affidamento, inclusi i  concorsi  di
progettazione e i concorsi di idee e di concessioni, compresi  quelli
di cui all'articolo 5, sono gestite e trasmesse tempestivamente  alla
Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici dell'ANAC  attraverso  le
piattaforme telematiche ad essa interconnesse  secondo  le  modalita'
indicate all'articolo 213, comma 9. L'ANAC garantisce, attraverso  la
Banca Dati Nazionale dei Contratti  pubblici,  la  pubblicazione  dei
dati ricevuti, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 e  ad
eccezione di quelli  che  riguardano  contratti  secretati  ai  sensi
dell'articolo  162,  la  trasmissione  dei  dati  all'Ufficio   delle
pubblicazioni  dell'Unione  europea  e  la  pubblicazione  ai   sensi
dell'articolo 73. Gli effetti degli atti oggetto di pubblicazione  ai
sensi del presente comma decorrono dalla data  di  pubblicazione  dei
relativi dati nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici.»; 
      3) al comma 3, sono inserite,  in  fine,  le  seguenti  parole:
«anche attraverso la messa a disposizione di piattaforme  telematiche
interoperabili con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici per
la gestione di tutte  le  fasi  della  vita  dei  contratti  pubblici
secondo le modalita' indicate all'articolo 213, comma 9»; 
      4) il comma 4 e'  sostituito  dal  seguente:  «4.  Le  stazioni
appaltanti sono tenute ad utilizzare le  piattaforme  telematiche  di
cui al comma 2, aderenti alle regole di cui all'articolo 44.»; 
      5)  il  comma  4-bis  e'  sostituito  dal   seguente:   «4-bis.
L'interscambio dei dati e degli atti tra la Banca Dati Nazionale  dei
Contratti  pubblici  dell'ANAC,  il  sistema  di   cui   al   decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e le piattaforme telematiche ad
essa interconnesse avviene, nel rispetto del  principio  di  unicita'
del  luogo  di  pubblicazione  e   di   unicita'   dell'invio   delle
informazioni, in conformita' alle Linee  guida  AgID  in  materia  di
interoperabilita'. L'insieme dei dati e delle informazioni  condivisi
costituiscono   fonte   informativa   prioritaria   in   materia   di
pianificazione e monitoraggio di contratti. Per le opere pubbliche si
applica  quanto  previsto  dall'articolo  8,  comma  2,  del  decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.». 
    b) all'articolo 36,  comma  6-bis,  secondo  periodo,  la  parola
«decreto» e' sostituita dalla seguente: «provvedimento» e,  al  terzo
periodo, le parole «Banca dati nazionale degli  operatori  economici»
sono sostituite dalle seguenti: «Banca dati nazionale  dei  contratti
pubblici.»; 
    c) all'articolo 77, comma  2,  le  parole  «puo'  lavorare»  sono
sostituite dalle seguenti: «di regola, lavora». 
    d) all'articolo 81: 
      1) al comma 1, le parole «Banca dati centralizzata gestita  dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominata Banca dati
nazionale degli operatori economici» sono sostituite dalle  seguenti:
«Banca dati nazionale dei contratti  pubblici,  di  cui  all'articolo
213, comma 8»; 
      2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Per le  finalita'
di cui al comma  1,  l'ANAC  individua,  con  proprio  provvedimento,
adottato d'intesa con  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  della
mobilita'  sostenibili  e  con  l'AgID,   i   dati   concernenti   la
partecipazione alle gare e il loro esito, in relazione  ai  quali  e'
obbligatoria la verifica  attraverso  la  Banca  dati  nazionale  dei
contratti  pubblici,   i   termini   e   le   regole   tecniche   per
l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei predetti dati,
anche mediante la piattaforma di cui all'articolo 50-ter del  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonche' i  criteri  e  le  modalita'
relative  all'accesso  e   al   funzionamento   della   Banca   dati.
L'interoperabilita' tra le diverse banche  dati  gestite  dagli  enti
certificanti coinvolte nel procedimento,  nonche'  tra  queste  e  le
banche dati gestite dall'ANAC, e'  assicurata  secondo  le  modalita'
individuate dall'AgID con le Linee guida in materia.»; 
      3) al comma 3, primo periodo, la parola «decreto» e' sostituita
dalla seguente: «provvedimento» e, al secondo periodo, le  parole  «,
debitamente  informata  dal  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti,» sono soppresse; 
      4) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Presso  la  Banca
dati nazionale dei  contratti  pubblici  e'  istituito  il  fascicolo
virtuale dell'operatore economico nel quale sono presenti i  dati  di
cui al comma 2 per la verifica dell'assenza di motivi  di  esclusione
di cui all'articolo 80, l'attestazione di cui all'articolo 84,  comma
1, per i soggetti esecutori di lavori  pubblici,  nonche'  i  dati  e
documenti relativi ai criteri di selezione di cui all'articolo 83 che
l'operatore economico carica. Il  fascicolo  virtuale  dell'operatore
economico e' utilizzato per la partecipazione alle  singole  gare.  I
dati e documenti contenuti nel fascicolo  virtuale,  nei  termini  di
efficacia di ciascuno di essi, possono essere  utilizzati  anche  per
gare  diverse.  In  sede  di  partecipazione  alle  gare  l'operatore
economico indica i dati e i documenti relativi ai requisiti  generali
e speciali di cui agli articoli 80, 83 e 84, contenuti nel  fascicolo
virtuale per consentire la valutazione  degli  stessi  alla  stazione
appaltante.»; 
      5) dopo  il  comma  4  e'  aggiunto  il  seguente:  «4-bis.  Le
amministrazioni competenti al rilascio delle  certificazioni  di  cui
all'articolo 80 realizzano, mediante adozione delle necessarie misure
organizzative, sistemi informatici atti a garantire alla  Banca  Dati
Nazionale dei Contratti Pubblici la  disponibilita'  in  tempo  reale
delle dette certificazioni in formato digitale, mediante accesso alle
proprie   banche   dati,   con   modalita'   automatizzate   mediante
interoperabilita' secondo le modalita' individuate dall'AgID  con  le
linee guida  in  materia.  L'ANAC  garantisce  l'accessibilita'  alla
propria banca dati alle stazioni appaltanti, agli operatori economici
e agli organismi di attestazione di cui all'articolo 84,  commi  1  e
seguenti, limitatamente ai loro dati. Fino alla data  di  entrata  in
vigore del provvedimento di cui al comma 2, l'ANAC  puo'  predisporre
elenchi di operatori economici gia'  accertati  e  le  modalita'  per
l'utilizzo degli accertamenti per gare diverse.»; 
    e) all'articolo 85, comma 7, la parola  «decreto»  e'  sostituita
dalla seguente: «provvedimento»; 
  e-bis) all'articolo 111: 
  1) al comma 1: 
  1.1) al primo periodo,  le  parole:  «con  particolare  riferimento
alle» sono sostituite dalla seguente: «mediante»; 
  1.2) al secondo periodo, la parola: «decreto» e'  sostituita  dalla
seguente: «regolamento»; 
  2) al comma 2, secondo periodo, dopo la  parola:  «semplificazione»
sono aggiunte le seguenti: «, mediante metodologie  e  strumentazioni
elettroniche»; 
  3) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
  «2-bis. Le metodologie e  strumentazioni  elettroniche  di  cui  ai
commi 1 e 2 del presente articolo garantiscono il collegamento con la
Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo  213,
comma 8, per l'invio delle informazioni richieste dall'ANAC ai  sensi
del citato articolo 213, comma 9»; 
    f) all'articolo 213, comma 8, il quarto periodo e' soppresso; 
    g) all'articolo 216, comma 13, la parola «decreto» e'  sostituita
dalla seguente: «provvedimento»; 
  6. All'articolo 1 della  legge  27  dicembre  2019,  n.  160,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 593 e' aggiunto,  infine,  il  seguente  periodo  «Il
superamento del limite di cui al comma 591 e' altresi' consentito per
le spese per l'acquisto di beni e  servizi  del  settore  informatico
finanziate con il PNRR»; 
    b) i commi 610, 611, 612 e 613 sono abrogati. 
  7. L' ANAC provvede all'attuazione delle disposizioni del  presente
articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili
a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a  carico  della
finanza pubblica. 


                               Art. 54 
 Estensione dell'Anagrafe antimafia degli  esecutori  agli  interventi
  per la ricostruzione nei comuni interessati  dagli  eventi  sismici
  del mese di aprile 2009 nella regione Abruzzo 
 
  1. Al fine di favorire il piu' celere svolgimento  delle  procedure
connesse all'affidamento e all'esecuzione dei contratti pubblici, per
gli interventi di ricostruzione nei comuni interessati  dagli  eventi
sismici del mese di aprile 2009 nella regione  Abruzzo,  a  decorrere
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto, opera l'Anagrafe antimafia degli esecutori  di  cui
all'articolo 30, comma 6, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229.
Gli operatori economici interessati a partecipare, a qualunque titolo
e per qualsiasi attivita', agli interventi di ricostruzione di cui al
primo periodo,  devono  essere  iscritti,  a  domanda,  nell'Anagrafe
antimafia degli esecutori di cui al citato articolo 30, comma 6,  del
decreto-legge n. 189 del 2016.  Sono  abrogati  i  commi  1,  2  e  4
dell'articolo 16 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. 
  2. A decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, il comma 33 dell'articolo 2-bis del
decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2017,  n.  172,  e'  abrogato.  Gli  operatori
economici gia' iscritti nella sezione speciale del  citato  comma  33
dell'articolo 2-bis del decreto-legge n. 148 del 2017 confluiscono, a
cura della Prefettura-UTG dell'Aquila, nell'Anagrafe antimafia  degli
esecutori di cui al comma 1 del presente articolo. 
  2-bis. Al fine di  accelerare  il  processo  di  ricostruzione  dei
territori abruzzesi interessati dal sisma del 6 aprile 2009, al comma
9  dell'articolo  11  del  decreto-legge  19  giugno  2015,  n.   78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125,  e'
aggiunto,  in  fine,  il  seguente   periodo:   «Le   amministrazioni
assegnatarie delle risorse  individuate  nei  piani  annuali  possono
delegare per l'attuazione delle opere e tramite stipula di un accordo
ai sensi  dell'articolo  15  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,
l'Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente  competente,
che, al fine di accelerare il processo di ricostruzione,  esercitera'
il  ruolo  di  soggetto  attuatore  degli  interventi  pubblici  gia'
finanziati o in corso di programmazione,  nell'ambito  delle  risorse
umane disponibili a legislazione vigente. 
  2-ter. Al  fine  di  favorire  il  piu'  celere  svolgimento  delle
procedure connesse all'affidamento  e  all'esecuzione  dei  contratti
pubblici, la Struttura di missione per il coordinamento dei  processi
di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti  dal  sisma  del  6
aprile 2009 puo' individuare, sulla base  di  specifica  motivazione,
interventi che  rivestono  un'importanza  essenziale  ai  fini  della
ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009. Tali
interventi  possono  essere  realizzati   secondo   le   disposizioni
dell'articolo 63, commi 1 e 6, del codice dei contratti pubblici,  di
cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.  Nel  rispetto  dei
principi  di  trasparenza,   concorrenza   e   rotazione,   l'invito,
contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione  dell'appalto,
e'  rivolto   ad   almeno   cinque   operatori   economici   iscritti
nell'Anagrafe antimafia degli esecutori  prevista  dall'articolo  30,
comma 6, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. In  mancanza  di
un numero sufficiente di operatori economici iscritti nella  predetta
Anagrafe, l'invito e' rivolto ad almeno cinque operatori iscritti  in
uno degli elenchi tenuti dalle prefetture - uffici  territoriali  del
Governo ai sensi dell'articolo 1, comma 52, della  legge  6  novembre
2012, n. 190, che abbiano  presentato  domanda  di  iscrizione  nella
predetta Anagrafe. Si applicano le disposizioni del  citato  articolo
30, comma 6, del  decreto-legge  n.  189  del  2016.  I  lavori  sono
affidati sulla base della valutazione delle offerte effettuata da una
commissione giudicatrice costituita secondo  le  modalita'  stabilite
dall'articolo 216, comma 12, del codice di cui al decreto legislativo
n. 50 del 2016. 


                               Art. 55 
          Misure di semplificazione in materia di istruzione 
 
  1. Al fine di accelerare l'esecuzione degli interventi  in  materia
di istruzione ricompresi nel PNRR e  garantirne  l'organicita',  sono
adottate le seguenti misure di semplificazione: 
    a) per gli interventi di nuova  costruzione,  riqualificazione  e
messa in sicurezza degli edifici pubblici adibiti ad  uso  scolastico
ed educativo da realizzare nell'ambito del PNRR: 
      1) il Ministero dell'istruzione predispone linee guida tecniche
suddivise in base alle principali tipologie di interventi autorizzati
con le quali individua anche i termini che gli enti locali rispettano
per la progettazione, l'affidamento, l'esecuzione e il  collaudo  dei
lavori,  tenendo  conto  delle  regole  di   monitoraggio   e   delle
tempistiche definite dai regolamenti europei in materia; 
      2)  in  caso  di  inerzia   degli   enti   locali   beneficiari
nell'espletamento  delle  procedure  per  la  progettazione   e   per
l'affidamento   dei   lavori,   nonche'   nelle   attivita'    legate
all'esecuzione e al collaudo degli interventi, rilevata a seguito  di
attivita' di monitoraggio, al fine di rispettare le tempistiche e  le
condizioni poste dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, e  di  assicurare  il  diritto
allo studio in ambienti sicuri e adeguati, si applica l'articolo 12; 
      3) all'articolo 7-ter, comma 1,  alinea,  del  decreto-legge  8
aprile 2020, n. 22, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6
giugno 2020, n. 41, le parole  «31  dicembre  2021»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2026»; 
      4) gli enti locali che si trovano in esercizio  provvisorio  di
bilancio sono autorizzati, per le annualita' dal  2021  al  2026,  ad
iscrivere  in  bilancio  i  relativi   finanziamenti   concessi   per
l'edilizia  scolastica  nell'ambito  del   PNRR   mediante   apposita
variazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 163 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e  dall'allegato  4/2  al  decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118; 
      5)  l'autorizzazione  prevista  dall'articolo  21  del  decreto
legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42,  relativa  agli  interventi  di
edilizia  scolastica  autorizzati  nell'ambito  del  PNRR,  e'   resa
dall'amministrazione   competente   entro   sessanta   giorni   dalla
richiesta,  anche  tramite  conferenza  di  servizi.  Il  parere  del
soprintendente  di  cui  all'articolo  146,  comma  8,  del   decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e' reso entro trenta giorni; 
    b) per le misure relative alla transizione digitale delle scuole,
al contrasto  alla  dispersione  scolastica  e  alla  formazione  del
personale scolastico da realizzare nell'ambito del PNRR: 
      1) al fine di rispettare le tempistiche e le  condizioni  poste
dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 12 febbraio 2021, le istituzioni scolastiche, qualora non possano
far ricorso agli strumenti di cui all'articolo 1, commi  449  e  450,
della legge 27 dicembre 2006, n.  296,  possono  procedere  anche  in
deroga alla citata normativa  nel  rispetto  delle  disposizioni  del
presente titolo; 
      2) i dirigenti scolastici, con riferimento all'attuazione degli
interventi  ricompresi   nel   complessivo   PNRR,   procedono   agli
affidamenti nel rispetto delle soglie  di  cui  al  decreto-legge  16
luglio 2020, n. 76, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11
settembre 2020, n. 120, come modificato dal presente  decreto,  anche
in deroga a quanto previsto dall'articolo 45, comma  2,  lettera  a),
del decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca 28 agosto 2018, n. 129; 
      3) fermo restando lo svolgimento dei compiti  di  controllo  di
regolarita' amministrativa e contabile  da  parte  dei  revisori  dei
conti delle istituzioni scolastiche, come  disciplinati  dal  decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 129
del 2018,  ai  fini  del  monitoraggio  sull'utilizzo  delle  risorse
assegnate  alle  istituzioni  scolastiche,  i  revisori   dei   conti
utilizzano apposita piattaforma digitale  messa  a  disposizione  dal
Ministero dell'istruzione, alla quale  e'  possibile  accedere  anche
tramite  il  sistema  pubblico   di   identita'   digitale,   secondo
indicazioni  del  Ministero  dell'istruzione,  sentito  il  Ministero
dell'economia e delle finanze; 
      4) le istituzioni scolastiche beneficiarie di risorse destinate
al cablaggio e alla sistemazione degli  spazi  delle  scuole  possono
procedere direttamente  all'attuazione  dei  suddetti  interventi  di
carattere non  strutturale  previa  comunicazione  agli  enti  locali
proprietari degli edifici. 

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Come verificare requisiti art 80?

Si effettua la richiesta all'Ufficio del casellario giudiziale presso il Tribunale dove ha sede la stazione appaltante, ai fini della verifica dei reati che costituiscono grave illecito professionale. Sul punto rilevano le casistiche di cui all'articolo 80 c. 5 lett.

Chi è il DEC?

Il direttore dei lavori (DL), o direttore dell'esecuzione nei contratti di servizi e forniture (DEC), è l'”anello di congiunzione” tra l'ente pubblico committente e l'organizzazione dell'impresa appaltatrice e riveste, perciò, un ruolo di primaria importanza nella fase esecutiva di una pubblica commessa.

Quando non si applica lo stand still?

Ancora, lo stand still non trova applicazione nemmeno nel caso di un appalto basato su un accordo quadro, né nel caso di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 55 del Codice, né nel caso di acquisto effettuato attraverso il MePa, nei limiti di cui all'articolo 3, lettera ...

Come si calcola il quinto d'obbligo?

n. 145/2000), si ottiene dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione per le varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti dall'appaltatore ai sensi dell'art. 106 del D.