Precetto su decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo modello

Quando il precetto è notificato congiuntamente al titolo esecutivo, va redatto di seguito al decreto ingiuntivo, come dispone l'art. 479 c.p.c., e notificato alla parte personalmente

  • La notifica del precetto
  • Il contenuto dell'atto di precetto
  • I termini per pignorare
  • L'opposizione a precetto

La notifica del precetto

Il decreto ingiuntivo è uno strumento giuridico molto utile, perché consente a chi è creditore di una somma di denaro di ottenere il pagamento in tempi brevi, invece di attendere le consuete lungaggini dei procedimenti ordinari.

Passaggio obbligato per ottenere il pagamento desiderato è la notifica al debitore dell'atto di precetto.

Il precetto è, tecnicamente, l'intimazione fatta al debitore di pagare quanto dovuto. Nel percorso che porta il creditore a far valere la sua pretesa, la notifica del precetto si pone come fase essenziale per l'esperimento del successivo pignoramento dei beni e della conseguente esecuzione forzata.

Per poter notificare il precetto, è necessario che il decreto ingiuntivo sia munito di formula esecutiva. Pertanto, esso non deve essere stato opposto entro 40 giorni dalla sua notifica al debitore oppure dev'essere provvisoriamente esecutivo, come avviene solitamente quando il credito è fondato su cambiale o assegno bancario o circolare.

Il precetto può essere notificato successivamente al titolo esecutivo, ma è anche possibile provvedere alla notifica congiunta dei due atti. In questo caso, il precetto deve essere redatto di seguito al decreto ingiuntivo, come dispone l'art. 479 c.p.c., e notificato alla parte personalmente.

Il contenuto dell'atto di precetto

L'atto di precetto deve contenere alcuni elementi essenziali. Innanzitutto, è necessario che vi siano indicate le parti e la data della notifica del titolo esecutivo, se avvenuta in precedenza.

Inoltre, il precetto deve contenere l'avvertimento al debitore che, in difetto di pagamento entro dieci giorni dalla notifica dell'atto, si procederà, senza alcun ulteriore avviso, al pignoramento dei beni e quindi ad esecuzione forzata.

Altro elemento necessario del precetto, a norma dell'art. 480 c.p.c., è l'avvertimento che il debitore può avvalersi dell'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice per porre rimedio alla situazione debitoria.

Se il precetto, inoltre, non contiene la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio da parte del creditore, l'atto rimane valido ma l'eventuale opposizione a precetto può essere proposta davanti al giudice del luogo in cui è stato notificato.

Il precetto va sottoscritto personalmente dal creditore oppure dal difensore che lo assiste. Quest'ultimo, a norma dell'art. 125 c.p.c., è tenuto ad indicare anche il proprio codice fiscale e il numero di fax.

I termini per pignorare

La notifica del precetto eseguita dall'ufficiale giudiziario fa decorrere il termine di 90 giorni entro il quale il creditore può procedere al pignoramento dei beni mobili o immobili del debitore, oppure del suo conto in banca o del quinto dello stipendio o della pensione.

Il pignoramento può essere effettuato soltanto quando siano trascorsi dieci giorni dalla data di notifica del precetto.

Il mancato pignoramento entro il termine di 90 giorni fa perdere efficacia al precetto già notificato, ma non preclude al creditore il diritto di notificare un nuovo atto di precetto, che farà decorrere un nuovo termine di 90 giorni.

L'opposizione a precetto

Al debitore è riconosciuto il diritto di opporsi al precetto, entro 20 giorni dalla notifica quando con l'opposizione vengano fatti valere vizi formali. Se invece si intende contestare l'esistenza stessa del debito, l'opposizione va fatta entro la fine dell'esecuzione.

 

Il decreto ingiuntivo, in mancanza di opposizione entro quaranta giorni dalla notifica, viene dichiarato definitivamente esecutivo con decreto dello stesso giudice e ad istanza del ricorrente. La legge tuttavia prevede l’ipotesi in cui il decreto ingiuntivo debba o possa essere dichiarato provvisoriamente esecutivo dal giudice, ad istanza del ricorrente da avanzare nel medesimo ricorso per l’emissione di decreto ingiuntivo, appunto, provvisoriamente esecutivo.

Ai sensi dell’art. 642 c.p.c. il giudice, a fronte della richiesta avanzata nel ricorso, deve concedere l’esecuzione provvisoria del decreto, se «il credito è fondato su cambiale, assegno bancario, assegno circolare, certificato di liquidazione di borsa o su atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale».

E’ evidente che alcuni dei documenti elencati, in particolare la cambiale e l’assegno, costituiscono per sé stessi titoli esecutivi ai sensi del già visto art. 474 c.p.c.. Tuttavia ciò non impedisce al creditore di instaurare il procedimento d’ingiunzione e utilizzarli come prova scritta nell’ambito di questo. Inoltre non va dimenticato che il decreto ingiuntivo, a differenza della cambiale e dell’assegno, costituisce titolo per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale ex art. 655 c.p.c..

La legge contempla anche altre ipotesi in cui il giudice può concedere l’esecuzione provvisoria ex art. 642 comma 2, «se vi è pericolo di grave pregiudizio nel ritardo ovvero se il ricorrente produce documentazione sottoscritta dal debitore, comprovante il diritto fatto valere». In questi casi, «a differenza di quelli previsti nel comma 1, si tratta di un potere che il giudice esercita in modo discrezionale, in particolare per ciò che concerne la valutazione della gravità del pregiudizio nel ritardo».

L’esecuzione provvisoria, in tutti i casi in cui viene concessa, consiste nell’ingiungere al debitore di pagare la somma dovuta «senza dilazione», ossia immediatamente, subito dopo la notifica del decreto. In mancanza di tale pagamento immediato, il giudice autorizza l’esecuzione provvisoria del decreto, fissando il termine dei quaranta giorni «ai soli effetti dell’opposizione».
 

Inoltre, sempre su istanza del ricorrente e nei soli casi previsti dal comma 2 (cioè di pericolo nel ritardo e di documentazione sottoscritta dal debitore), il giudice può anche autorizzare l’esecuzione provvisoria «senza l’osservanza del termine di cui all’art. 482 c.p.c.», cioè consentire al creditore di non attendere neppure i dieci giorni, previsti dalla norma suddetta e decorrenti dalla notifica del precetto, per iniziare l’esecuzione forzata.

L’esecuzione provvisoria del decreto implica pertanto che lo stesso costituisce un titolo provvisoriamente esecutivo, al quale il cancelliere provvederà ad apporre la formula esecutiva prima della notifica.

Visto che la formula deve essere rilasciata in un unica copia, e visto che per la notifica occorrono quanto meno due copie autentiche del decreto, la formula viene rilasciata sempre in un’unica copia in calce al decreto, che costituirà l’originale, e in un’altra copia che recherà la dizione «per autentica della prima copia rilasciata per la prima volta in forma esecutiva». Questa copia della formula verrà apposta in calce all’altra copia del decreto che costituirà la copia notifica.

La precisazione rileva in quanto l’originale della formula deve rimanere in possesso del legale, per cui è importante distinguerla dalla copia che dovrà essere notificata al debitore. Ciò evidentemente non rappresenta un problema, o comunque un aspetto su cui porre attenzione, nel caso in cui il decreto non sia provvisoriamente esecutivo, poiché in tal caso le due copie del decreto sono esattamente identiche ed é indifferente quale venga usata come originale e quale come copia notifica.

Quindi, una volta emesso il decreto e ottenute le copie (ciò anche in tribunale, proprio per la presenza della formula esecutiva), sarà opportuno evidenziare la distinzione tra le due copie con la dicitura originale e copia notifica (anche per agevolare l’ufficiale giudiziario nella distinzione ed evitare possibili errori). Infatti il problema non è se il destinatario riceve per errore l’originale (la notifica sarà comunque valida), ma il non essere più in possesso dell’originale della formula, senza il quale non potrà richiedersi l’esecuzione forzata.

L’esecuzione provvisoria quindi non esonera il creditore dalla notifica del decreto entro sessanta giorni dalla sua emissione, ma lo agevola dal punto di vista tempistico nell’instaurazione del processo esecutivo.

Infatti ai sensi dell’art. 479 comma 2, «il precetto può essere redatto di seguito al titolo esecutivo ed essere notificato insieme a questo, purché la notificazione - esattamente come richiesto per la notifica del titolo - sia fatta alla parte personalmente».

Quindi il decreto ed il precetto possono essere collazionati l’uno di seguito all’altro e notificati congiuntamente. In questo caso l’atto di precetto non dovrà contenere l’indicazione della data di notifica del decreto ingiuntivo, visto che la notifica avviene contestualmente ex art. 480 comma 2, ma soltanto la data di apposizione della formula.

Perfezionata la notifica, non dovranno attendersi quaranta giorni per iniziare l’esecuzione forzata, proprio in virtù della concessa esecuzione provvisoria, ma soltanto dieci giorni dalla notifica come previsto dall’art. 482 c.p.c., salvo ovviamente che il giudice abbia concesso anche quest’ultima esenzione.

In sostanza la notifica del pignoramento, con cui si inizia l’esecuzione forzata, potrà farsi di regola [Omissis - versione integrale presente nel testo].

Cosa fare con un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo?

Se il decreto è provvisoriamente esecutivo, il giudice ingiunge al debitore di pagare senza dilazione, fermo restando il diritto di proporre opposizione nel termine di 40 giorni dalla notifica.

Come si notifica precetto su decreto ingiuntivo?

Il precetto può essere notificato successivamente al titolo esecutivo, ma è anche possibile provvedere alla notifica congiunta dei due atti. In questo caso, il precetto deve essere redatto di seguito al decreto ingiuntivo, come dispone l'art. 479 c.p.c., e notificato alla parte personalmente.

Quanto tempo deve passare tra decreto ingiuntivo e precetto?

Il decreto ingiuntivo, detto anche precetto, non è altro che un'intimazione di pagamento. Con esso si ordina di pagare tutti i debiti in un'unica soluzione entro 10 giorni dalla notifica. Passati 10 giorni senza riscontro all'atto, il creditore ha 90 giorni di tempo per tramutare il precetto in pignoramento.

Da quando decorrono i 90 giorni del precetto?

Nel caso in cui il destinatario non venga reperito, e quindi l'ufficiale abbia inviato una cad (comunicazione di avvenuto deposito), se la notifica non viene ritirata si perfeziona dopo 10 giorni dall'invio della raccomandata cad. Questo sarà il termine da considerare per la decorrenza dei 90 giorni.