Legge 104 si paga il bollo auto

Regione Toscana

Riduzioni ed esenzioni per veicoli destinati ai disabili

La legge prevede l'esenzione dal pagamento della Tassa Automobilistica per i veicoli destinati alla mobilità dei cittadini portatori di handicap o invalidi.
L'esenzione riguarda

  • le autovetture,
  • gli autoveicoli per trasporto promiscuo,
  • gli autoveicoli per trasporti specifici,
  • le motocarrozzette,
  • i motoveicoli per trasporto promiscuo,
  • i motoveicoli per trasporti specifici,

con limitazione di cilindrata fino a 2000 cc per i veicoli a benzina e fino a 2800 cc per i veicoli diesel.

Il Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 ha esteso l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica ai veicoli con motore ibrido a benzina (di cilindrata fino a 2000 cc),  ibrido a gasolio (di cilindrata fino a 2800 cc) e ai veicoli elettrici di potenza non superiore a 150 KW.

Il beneficio fiscale, che si applica sia ai veicoli condotti dai disabili sia a quelli utilizzati per l'accompagnamento dei disabili stessi, spetta al portatore di handicap/invalido intestatario del veicolo oppure alla persona intestataria del veicolo se il portatore di handicap/invalido è fiscalmente a suo carico. L'esenzione spetta anche per i veicoli dei quali il portatore di handicap sia  utilizzatore a titolo di locazione finanziaria o a titolo di locazione a lungo termine senza  conducente.

L'esenzione è concessa per un solo veicolo e la targa di questo deve essere indicata al momento della presentazione della domanda.

Le richieste di esenzione devono essere indirizzate alla:

Regione Toscana - Settore Finanze, Tributi e Contenzioso Via di Novoli 26 - 50127 Firenze

e vanno presentate presso le Unità Territoriali ACI anche tramite PEC intestata al richiedente, allegando un documento di identità in corso di validità e la relativa documentazione a supporto in formato PDF nel limite di 2 MB (se il singolo documento è composto da più pagine, la scansione delle pagine deve essere salvata in uno stesso file pdf), presso le  Delegazioni ACI o presso gli Studi di Consulenza (Agenzie ex L.264/91) presenti su tutto il territorio.

L’istanza deve essere presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario per il versamento della tassa.

L’esenzione decorre dal periodo tributario in corso alla data di accertamento della disabilità.

Se il disabile possiede più veicoli, l’esenzione spetta per un solo veicolo. Il trasferimento del beneficio da un veicolo ad un altro avviene in seguito a variazioni di natura soggettiva o oggettiva intervenuti nei requisiti che hanno determinato il diritto all'esenzione.

Nel caso di demolizione o di trasferimento di proprietà di veicolo usato già in esenzione per acquisto di veicolo nuovo o usato, qualora vi sia sovrapposizione nella proprietà di entrambi i veicoli, l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica è riconosciuta sul veicolo nuovo già a decorrere dalla prima periodicità tributaria a condizione che la demolizione o il trasferimento di proprietà del veicolo ceduto siano effettuati entro trenta giorni dalla data di prima immatricolazione del veicolo nuovo o di acquisto del veicolo usato.

Per la comunicazione di variazioni che intervengono sui requisiti per il diritto dell’esenzione  il termine è di 180 giorni per gli eredi - in caso di decesso del disabile - e di 60 giorni per i restanti casi. In caso di tardiva comunicazione, la sanzione è compresa tra un minimo pari alla metà della tassa dovuta e a un massimo pari a due volte la tassa stessa, mentre in caso di omessa comunicazione la sanzione è compresa tra un minimo pari all’importo della tassa dovuta e a un massimo pari a quattro volte la tassa stessa.  Questa ultima sanzione viene applicata anche nel caso in cui le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà non trovino puntuale riscontro negli accertamenti effettuati dall’Ente.

Se l'esenzione viene richiesta da soggetto che trasferisce la propria residenza in regione Toscana e che aveva già l'esenzione per handicap su altra regione, il termine per la presentazione della domanda è un anno,  dalla data di trasferimento in Toscana.

Il diritto all’esenzione spetta quando la situazione di disabilità è riconosciuta in modo permanente senza previsione di revisione. Nel caso di soggetti minorenni il diritto all’esenzione non è subordinato al possesso di tale requisito ed è riconosciuto fino alla data stabilita per la revisione, ma non oltre la data di compimento della maggiore età.

Sono previste quattro tipologie di esenzione:

1) Disabilità con patologia che comporta ridotte o impedite capacità deambulatorie permanenti.

Il disabile deve essere stato riconosciuto portatore di handicap o invalido affetto da una patologia che comporta ridotte o impedite capacità deambulatorie permanenti. Con legge Regionale 27 dicembre 2017 n.78 è stato eliminato il requisito che correlava la disabilità ai soli arti inferiori.E' stato ampliato il termine per  il collaudo  degli adattamenti a 90 giorni dalla data di immatricolazione

Il veicolo, sempre nei limiti di cilindrata previsti, deve essere necessariamente dotato di adattamento tecnico risultanti dalla carta di circolazione.
Gli adattamenti possono riguardare sia le modifiche ai comandi di guida, sia solo la carrozzeria o la sistemazione interna del veicolo, per mettere il disabile in condizione di accedervi. A titolo di esempio l'adattamento tecnico alla carrozzeria può consistere in pedana sollevatrice, scivolo a scomparsa, braccio sollevatore, paranco (ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico), sedile scorrevole-girevole simultaneamente atto a facilitare l'insediamento del disabile nell'abitacolo, sistema di ancoraggio delle carrozzelle con annesso sistema di ritenuta del disabile (cinture di sicurezza), sportello scorrevole. Anche in caso di altra tipologia di adattamento l'esenzione è concessa purché vi sia sempre un collegamento funzionale tra l'handicap e l'adattamento stesso.

Vengono equiparati ai veicoli adattati alla guida, anche quelli dotati di sola frizione automatica o cambio automatico purché prescritti dalle commissioni mediche locali di cui all'art 119, comma 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285.

La documentazione da allegare alla domanda di esenzione è costituita da:

  • Copia della carta di circolazione dalla quale risultino gli adattamenti necessari al trasporto o (per i titolari di patente) i dispositivi di guida applicati al veicolo, integrata (per i veicoli muniti di solo cambio automatico) dalla prescrizione della commissione medica locale, ai sensi dell'art.119 del Codice della Strada;
  • Copia della patente di guida speciale (non è richiesta per i veicoli adattati solo nella carrozzeria, da utilizzare per l'accompagnamento e la locomozione dei disabili);
  • Copia dei certificati, rilasciati da Commissioni mediche pubbliche, che riconoscono:
    a) lo stato di handicap o di invalidità,
    b) l'affezione da patologia che comporta ridotte o impedite capacità motorie.
  • Copia della documentazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti che il disabile è fiscalmente a carico dell'intestatario del veicolo (solo nel caso in cui il veicolo non sia intestato al portatore di handicap/invalido).

2) Disabili  portatori di handicap in condizione di gravità

Hanno diritto all'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche i soggetti portatori di handicap che comporta limitazione della capacità di deambulazione, in condizione di gravità ai sensi dell’articolo 3 comma 3 della legge n.104 del 5 febbraio 1992, e gli invalidi gravi affetti  da una patologia o da  pluriamputazioni, che comportano la grave limitazione della capacità di deambulazione.
Il veicolo, sempre nei limiti di cilindrata previsti, non necessita di adattamento tecnico.
La documentazione da allegare alla domanda di esenzione è costituita da:

  • Copia della carta di circolazione;
  • Copia dei certificati, rilasciati da Commissioni mediche pubbliche, che riconoscono:
    a) lo stato di handicap o di invalidità,
    b) l'affezione da patologia o da pluriamputazioni che comportano una limitazione grave della deambulazione,
    c) la situazione di accertata gravità. Tale situazione si desume dalla L. 104/92 art.3 comma 3 o dalla documentazione rilasciata da commissioni mediche per soggetti con handicap fisico titolari dell'indennità di accompagno.
  • Copia della documentazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti che il disabile è fiscalmente a carico dell'intestatario del veicolo (solo nel caso in cui il veicolo non sia intestato al portatore di handicap/invalido).

3) Disabilità mentale o psichica
Il disabile deve essere stato riconosciuto portatore di handicap o invalido, in stato di gravità, affetto da una patologia mentale o psichica, con riconoscimento della indennità di accompagnamento.
Il veicolo, sempre nei limiti di cilindrata previsti, non necessita di adattamento tecnico.
La documentazione da allegare alla domanda di esenzione è costituita da:

  • Copia della carta di circolazione;
  • Copia dei certificati, rilasciati da Commissioni mediche pubbliche, che riconoscono:
    a) lo stato di handicap o di invalidità,
    b) la disabilità di tipo mentale o psichico,
    c) la situazione di accertata gravità,
    d) il riconoscimento della indennità di accompagnamento.
  • Copia della documentazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti che il disabile è fiscalmente a carico dell'intestatario del veicolo (solo nel caso in cui il veicolo non sia intestato al portatore di handicap/invalido).

4) Disabilità per cecità o sordità
Hanno diritto all'esenzione i non vedenti affetti da cecità assoluta o parziale, e gli ipovedenti gravi, come individuati dagli articoli 2, 3 e 4 della legge n.138 del 3 aprile 2001, ed i sordomuti, come definiti dall’art.1, comma 2 della legge n.381 del 26 maggio 1970.
Il veicolo, sempre nei limiti di cilindrata previsti, non necessita di adattamento tecnico.
La documentazione da allegare alla domanda di esenzione è costituita da:

  • Copia della carta di circolazione;
  • Copia dei certificati, rilasciati da Commissioni mediche pubbliche, che riconoscono:
    a) lo stato di handicap o di invalidità,
    b) l'affezione da cecità o sordità.
  • Copia della documentazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti che il disabile è fiscalmente a carico dell'intestatario del veicolo (solo nel caso in cui il veicolo non sia intestato al portatore di handicap/invalido).

MODULISTICA

  • Istanza esenzione (file pdf, 312 Kb)
  • Istanza esenzione da parte del soggetto con disabile fiscalmente a carico (file pdf, 325 Kb)
  • Istanza trasferimento esenzione su altro veicolo (file pdf, 293 Kb)
  • Istanza trasferimento esenzione su altro veicolo da parte del soggetto con disabile fiscalmente a carico (file pdf, 316 Kb)
  • Comunicazione di cessazione dell’esenzione (file pdf, 292 Kb)

Che invalidità bisogna avere per non pagare il bollo auto?

L'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica è prevista in caso di: disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 104/1992. handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.

Come fare per non pagare il bollo auto con la 104?

L'esenzione dal pagamento del bollo auto grazie alla legge 104 spetta ai cittadini ai quali è stato riconosciuto lostatus di soggetto disabile ai sensi della legge 104/ 92. Per ottenerlo è necessario inoltrare la domanda e la relativa documentazione sfruttando il sito dell'INPS.

Chi ha diritto all'esenzione bollo auto 2022?

Esenzione bollo auto per chi ha la 104 Tutti i contribuenti di cui sia stata accertata l'handicap e i loro caregiver sono esonerati dal pagamento del bollo auto 2022. Vediamo nel dettaglio allora quali sono le categorie che possono esimersi: per prima cosa i coniugi e i genitori della persona disabile.

Quali sono le agevolazioni per chi usufruisce della legge 104?

La legge 104 riconosce, in casi di gravi disabilità, il diritto a ricevere una prestazione economica dallo Stato. Si parla di assegno di invalidità, per riconosciuta riduzione della capacità lavorativa superiore al 67 per cento in presenza di almeno 5 anni di contributi versati di cui almeno 3 negli ultimi 5 anni.