Numerose modifiche si sono susseguite in questi ultimi mesi nella normativa che disciplina la cessione dei crediti derivanti da bonus edilizi, opzione utilizzabile in luogo della diretta esposizione in dichiarazione dei redditi da parte del beneficiario che ha sostenuto le spese agevolate. Show Si ricorda, infatti, che l’art. 28, comma 1 del D.L. 4/2022 (c.d. “Decreto Sostegni-ter”) era intervenuto, in precedenza, modificando il comma 1 dell’art. 121 del D.L. 34/2020 e limitando il numero delle cessioni realizzabili. In particolare:
Il D.L. n. 13/2022 (“Decreto Frodi”), entrato in vigore lo scorso 26 febbraio, ha abrogato il comma 1 dell’art. 28 del D.L. 4/2022, modificando nuovamente il comma 1 dell’art. 121 del D.L. 34/2020 e ridisegnando, in tal modo, la disciplina dell’opzione per la cessione dei crediti da bonus edilizi. Restano validi, invece, il comma 2 del cit. art. 28 riguardante la disciplina transitoria per le comunicazioni inviate entro il 16.02.2022, nonché il comma 3 contenente le disposizioni in merito alla nullità dei contratti stipulati in violazione del divieto di cessioni plurime. Secondo la formulazione disposta dal nuovo decreto, il fornitore (che ha concesso lo sconto sul corrispettivo) o il beneficiario della detrazione (che ha sostenuto le spese per l’intervento edilizio) possono cedere il credito nei confronti di qualsiasi soggetto terzo. Il cessionario, ovvero colui che ha applicato lo sconto in fattura o colui che ha acquistato il credito dal soggetto che ha sostenuto la spesa agevolata (e qui sta la novità) può, a sua volta:
Dal momento che il D.L. 13/2022 è entrato in vigore il 26.02.2022, molti dubbi ed incertezze sono sorti tra gli addetti ai lavori in merito al trattamento delle cessioni dei crediti avvenute nel periodo 17.02.2022 - 25.02.2022. Ci è voluto l’intervento dell’Agenzia delle Entrate, con la FAQ pubblicata in data 17.03.2022 sul proprio sito istituzionale, per spiegare l’accavallarsi di norme, proroghe, conferme e cambi di direzione. Lo schema fornito dall’Amministrazione Finanziaria è la guida da seguire per la gestione dei crediti da bonus edilizi da parte dei soggetti che optano per la cessione o per lo sconto sul corrispettivo alternativamente alla fruizione diretta in dichiarazione dei redditi. 1) Bonus edilizi: sintesi della nuova disciplina delle cessione dei creditiVediamo di sintetizzare, il più chiaramente possibile, la nuova disciplina in materia:
Sulle cessione dei crediti ti consigliamo:
2) Bonus edilizi: la quarta cessioneL’ultima novità dovrebbe trovare introduzione a seguito della modifica dell’art. 121 del D.L. 34/2020 prevista dal nuovo testo del Ddl di conversione del D.L. 17/2022, su cui la Camera ha già votato la questione di fiducia. Sembrerebbe, infatti, concesso il via libero ad una quarta cessione da parte delle banche nei confronti dei propri correntisti. Ecco, quindi, che lo scenario cambierebbe in questo senso:
Se la norma venisse approvata in questi termini, le nuove disposizioni troverebbero applicazione per le comunicazioni inviate all’Agenzia delle Entrate a partire dal prossimo 1 maggio 2022. Sulle cessione dei crediti ti consigliamo:
Quando posso cedere il credito 2022?Solo i crediti che entro la data del 16 febbraio 2022 sono stati oggetto di cessione o sconto possono essere ceduti ancora una volta ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari (cosiddetta cessione jolly). La data del 7 febbraio 2022, prevista dal decreto legge n.
Da quando si può cedere il credito d'imposta?Il credito d'imposta può essere ceduto a banche o ditte edili. Ne beneficiano i lavori effettuati tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2022.
Quando sbloccano la cessione del credito?Le banche potranno cedere a tutte le Partite Iva tutti i crediti, anche se comunicati prima del 1° maggio 2022. Si sblocca, almeno in parte, la cessione dei crediti corrispondenti ai bonus edilizi.
Come funziona la cessione del credito per un privato?Il contribuente provvede al pagamento del fornitore dopodiché sceglie di cedere il credito corrispondente alla detrazione fiscale spettante ad altri soggetti terzi, tra cui banche o intermediari finanziari. La cessione può avvenire anche ad un valore inferiore a quello nominale.
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