Mancata comunicazione cessazione rapporto di lavoro inps

Il lavoro domestico: comunicazioni per la cessazione

Per essere aiutati negli adempimenti burocratici potete contattare lo sportello Occupazione e servizi alla persona della Provincia di Bergamo.

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Ai sensi dell'articolo 38 del CCNL Rapporto di Lavoro Domestico, il rapporto di lavoro può essere risolto da ciascuna delle parti con l'osservanza dei seguenti termini di preavviso:

per i rapporti non inferiori a 25 ore settimanali:

  • fino a 5 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 15 giorni di calendario
  • oltre i 5 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 30 giorni di calendario

I suddetti termini saranno ridotti del 50% nel caso di dimissioni da parte del lavoratore.

per i rapporti inferiori alle 25 ore settimanali:

  • fino a 2 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 8 giorni di calendario
  • oltre i 2 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 15 giorni di calendario

Per i portieri privati, custodi di villa ed altri dipendenti che usufruiscono con la famiglia di alloggio indipendente di proprietà del datore di lavoro, e/o messo a disposizione dal medesimo, il preavviso è di: 30 giorni di calendario, sino ad un anno di anzianità, 60 giorni di calendario per anzianità superiore.
Alla scadenza del preavviso, l'alloggio dovrà essere rilasciato, libero da persone e da cose non di proprietà del datore di lavoro.

In caso di mancato o insufficiente preavviso, è dovuta dalla parte recedente un'indennità pari alla retribuzione corrispondente al periodo di preavviso non concesso.

Possono dare luogo al licenziamento senza preavviso mancanze così gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro. Il licenziamento non esclude le eventuali responsabilità nelle quali possa essere incorso il lavoratore.

Al lavoratore che si dimette per giusta causa compete l'indennità di mancato preavviso.

In caso di morte del datore di lavoro il rapporto può essere risolto con il rispetto dei termini di preavviso indicati nel presente articolo.

I familiari coabitanti, risultanti dallo stato di famiglia, sono obbligati in solido per i crediti di lavoro maturati fino al momento del decesso.

A partire dal 29 gennaio 2009 la comunicazione relativa alla cessazione del rapporto di lavoro domestico deve essere presentata all'Inps entro cinque giorni dall'evento. La comunicazione ha efficacia anche nei confronti dei Servizi competenti, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail), nonché della Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo.

L'obbligo di comunicazione esiste anche in fase di proroga e trasformazione (da tempo determinato a tempo indeterminato oppure in caso di svolgimento dell'attività in una abitazione del datore di lavoro diversa da quella comunicata precedentemente). Anche in questi casi la comunicazione dovrà essere effettuata entro cinque giorni dall'evento.

Devono inoltre essere comunicate variazioni di elementi del rapporto di lavoro - come retribuzione, orario, settimane lavorate, ecc..- utilizzati per il calcolo dei contributi. Le variazioni riguardanti orario e retribuzione sono soggette ad un limite massimo complessivo di due comunicazioni al trimestre, mentre non vi sono limiti per tutte le altre comunicazioni che non hanno effetto sul calcolo dei contributi da versare.

Da aprile 2011 le modalità di comunicazione a disposizione del datore di lavoro domestico per le eventuali variazioni e per le cessazioni sono, previa identificazione tramite PIN:

  • il Contact Center, al numero 803.164, fornendo telefonicamente i dati necessari
  • l'apposita procedura Internet di compilazione e invio on-line disponibile sul sito internet dell'Istituto nazionale di previdenza sociale

In caso di cessazione il versamento dei contributi INPS deve essere effettuato entro i dieci giorni successivi alla data di cessazione del rapporto di lavoro, indicando nell'apposito spazio tale data.

Il ritardo nel pagamento comporta l'applicazione di sanzioni da parte dell'Inps.

L’obbligo di comunicazione è un vincolo che ricade in capo al datore di lavoro che al momento dell’instaurazione, proroga, trasformazione, cessazione del rapporto di lavoro, subordinato o autonomo o delle altre tipologie di lavoro individuate dalla legge (art. 9-bis c. 2 del decreto legge n. 510/96) deve dare comunicazione al Servizio competente del Centro per l’Impiego nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro.

Soggetti

Per quanto riguarda l’attuale struttura organizzativa dell’Università è tenuto alla comunicazione al centro per l’impiego il dirigente responsabile del procedimento individuabile nei soggetti sottoindicati:

  • dirigente
  • presidente di scuola
  • direttore di dipartimento
  • direttore di centro di ricerca
  • direttore di centro interdipartimentale
  • direttore di centri interuniversitari

Tipologie di rapporto

La comunicazione per la P.A attiene a quei rapporti che si qualificano di tipo lavorativo e sono relative alle assunzioni, proroghe, trasformazioni e cessazioni riguardanti le tipologie di:

  • rapporto di lavoro del personale dirigente
  • rapporto di lavoro subordinato del personale tecnico-amm.vo, dei collaboratori esperti linguistici sia a tempo indeterminato, tempo determinato, sia tempo pieno che a tempo parziale
  • collaborazione coordinata e continuativa (art. 7 del decreto legislativo n. 165/01)
  • collaborazione coordinata e continuativa dei professori a contratto
  • rapporto di lavoro subordinato dei ricercatori a tempo determinato
  • tirocinio formativo e di orientamento a favore di soggetti inoccupati o disoccupati nonché di soggetti svantaggiati o di disabili, quali i tirocini di avviamento al lavoro
  • altre esperienze lavorative assimilate ai tirocini formativi e di orientamento, quali gli assegni di ricerca e le borse di studio non ministeriali.

Termini per l’obbligo di comunicazione

Dal 1 gennaio 2007 (entrata in vigore della legge finanziaria 2007) e fino al 23 novembre 2010 i termini per le comunicazione online erano così fissate:

  • entro le 24 ore precedenti in caso di instaurazione del rapporto di lavoro
  • entro i 5 cinque giorni successivi l’evento di proroga, trasformazione, cessazione.

L’art. 5 della Legge n. 183 del 4 novembre 2010 (pdf) riguardante gli adempimenti formali relativi alle pubbliche amministrazioni al comma 1 lett. b) ha modificato la disciplina previgente disponendo che le comunicazioni riguardanti le assunzioni, le proroghe, le trasformazioni e le cessazioni dal servizio devono essere comunicate al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro entro il ventesimo giorno del mese successivo all’evento.

Efficacia

Le comunicazioni online sono valide ai fini dell’assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti delle direzioni regionali e provinciali del lavoro, dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), dell’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive nonché nei confronti della prefettura-ufficio territoriale del governo (art. 4 bis del decreto legislativo n. 181/2000).

Sanzioni

In caso di omessa o ritardata comunicazione è prevista una sanzione amministrativa di importo variabile da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato. Detta sanzione viene posta a carico del responsabile della struttura.

Normativa di riferimento

  • Circolare del 2 maggio 2007 (pdf) sulle Comunicazioni obbligatorie ai Centri per l’impiego secondo la Legge Finanziaria 2007
  • Circolare del 5 luglio 2007 (pdf) - nuova modulistica obbligatoria dal 2 luglio 2007 per le comunicazioni ai Centri per l’impiego
  • Circolare dell’11 settembre 2007 (pdf) - Comunicazioni online ai Centri per l’Impiego dal 1° ottobre 2007
    • Modulo richiesta smart card - firma digitale (pdf)
    • Modulo richiesta smart card - autenticazione (pdf)
  • Nota Circolare n. 1/2008 dell'8 gennaio 2008 (pdf) del Dipartimento della Funzione Pubblica in tema di comunicazioni obbligatorie al Centro per l'impiego
  • Nota Circolare UPPA n. 33/2008 del 22 maggio 2008 (pdf) - Seguito della nota circolare n. 1/08 dell'8 gennaio 2008: ulteriori chiarimenti
  • Istruzioni per l'installazione della smart card (pdf)
  • Istruzioni per la compilazione dei moduli al Centro per l'impiego (aggiornato a gennaio 2020) (link a pdf esterno)
  • FAQ aggiornate al 18 aprile 2011 (pdf)
 

Che cosa succede per il mancato invio della comunicazione di cessazione?

In caso di omessa o ritardata comunicazione è prevista una sanzione amministrativa di importo variabile da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato. Detta sanzione viene posta a carico del responsabile della struttura.

Chi comunica all'INPS la cessazione del rapporto di lavoro?

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro deve provvedere all'invio del modello UniLav, compilando la sezione “Cessazione”, entro 5 giorni dalla data in cui termina il rapporto. Se il quinto giorno è festivo, il termine slitta al primo giorno successivo non festivo.

Quanto tempo per comunicare licenziamento INPS?

A partire dal 29 gennaio 2009 tutte le comunicazioni relative alla modifica o alla cessazione del rapporto di lavoro domestico devono essere presentate all'INPS entro cinque giorni dall'evento.

Qual è la data di cessazione del rapporto di lavoro?

La comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro deve essere effettuata entro 5 giorni dalla data dell'evento. Qualora l'ultimo giorno utile all'invio della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro sia festivo, il termine slitta al primo giorno feriale successivo.