Il lavoro domestico: comunicazioni per la cessazionePer essere aiutati negli adempimenti burocratici potete contattare lo sportello Occupazione e servizi alla persona della Provincia di Bergamo. Show
Vai alla pagina di spiegazione delle dimissioni volontarie Ai sensi dell'articolo 38 del CCNL Rapporto di Lavoro Domestico, il rapporto di lavoro può essere risolto da ciascuna delle parti con l'osservanza dei seguenti termini di preavviso: per i rapporti non inferiori a 25 ore settimanali:
I suddetti termini saranno ridotti del 50% nel caso di dimissioni da parte del lavoratore. per i rapporti inferiori alle 25 ore settimanali:
Per i portieri privati, custodi di villa ed altri dipendenti che usufruiscono con la famiglia di alloggio indipendente di proprietà del datore di lavoro, e/o messo a disposizione dal medesimo, il preavviso è di: 30 giorni di calendario, sino ad un anno di anzianità, 60 giorni di calendario per anzianità superiore. In caso di mancato o insufficiente preavviso, è dovuta dalla parte recedente un'indennità pari alla retribuzione corrispondente al periodo di preavviso non concesso. Possono dare luogo al licenziamento senza preavviso mancanze così gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro. Il licenziamento non esclude le eventuali responsabilità nelle quali possa essere incorso il lavoratore. Al lavoratore che si dimette per giusta causa compete l'indennità di mancato preavviso. In caso di morte del datore di lavoro il rapporto può essere risolto con il rispetto dei termini di preavviso indicati nel presente articolo. I familiari coabitanti, risultanti dallo stato di famiglia, sono obbligati in solido per i crediti di lavoro maturati fino al momento del decesso. A partire dal 29 gennaio 2009 la comunicazione relativa alla cessazione del rapporto di lavoro domestico deve essere presentata all'Inps entro cinque giorni dall'evento. La comunicazione ha efficacia anche nei confronti dei Servizi competenti, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail), nonché della Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo. L'obbligo di comunicazione esiste anche in fase di proroga e trasformazione (da tempo determinato a tempo indeterminato oppure in caso di svolgimento dell'attività in una abitazione del datore di lavoro diversa da quella comunicata precedentemente). Anche in questi casi la comunicazione dovrà essere effettuata entro cinque giorni dall'evento. Devono inoltre essere comunicate variazioni di elementi del rapporto di lavoro - come retribuzione, orario, settimane lavorate, ecc..- utilizzati per il calcolo dei contributi. Le variazioni riguardanti orario e retribuzione sono soggette ad un limite massimo complessivo di due comunicazioni al trimestre, mentre non vi sono limiti per tutte le altre comunicazioni che non hanno effetto sul calcolo dei contributi da versare. Da aprile 2011 le modalità di comunicazione a disposizione del datore di lavoro domestico per le eventuali variazioni e per le cessazioni sono, previa identificazione tramite PIN:
In caso di cessazione il versamento dei contributi INPS deve essere effettuato entro i dieci giorni successivi alla data di cessazione del rapporto di lavoro, indicando nell'apposito spazio tale data. Il ritardo nel pagamento comporta l'applicazione di sanzioni da parte dell'Inps. L’obbligo di comunicazione è un vincolo che ricade in capo al datore di lavoro che al momento dell’instaurazione, proroga, trasformazione, cessazione del rapporto di lavoro, subordinato o autonomo o delle altre tipologie di lavoro individuate dalla legge (art. 9-bis c. 2 del decreto legge n. 510/96) deve dare comunicazione al Servizio competente del Centro per l’Impiego nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro. SoggettiPer quanto riguarda l’attuale struttura organizzativa dell’Università è tenuto alla comunicazione al centro per l’impiego il dirigente responsabile del procedimento individuabile nei soggetti sottoindicati:
Tipologie di rapportoLa comunicazione per la P.A attiene a quei rapporti che si qualificano di tipo lavorativo e sono relative alle assunzioni, proroghe, trasformazioni e cessazioni riguardanti le tipologie di:
Termini per l’obbligo di comunicazioneDal 1 gennaio 2007 (entrata in vigore della legge finanziaria 2007) e fino al 23 novembre 2010 i termini per le comunicazione online erano così fissate:
L’art. 5 della Legge n. 183 del 4 novembre 2010 (pdf) riguardante gli adempimenti formali relativi alle pubbliche amministrazioni al comma 1 lett. b) ha modificato la disciplina previgente disponendo che le comunicazioni riguardanti le assunzioni, le proroghe, le trasformazioni e le cessazioni dal servizio devono essere comunicate al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro entro il ventesimo giorno del mese successivo all’evento. EfficaciaLe comunicazioni online sono valide ai fini dell’assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti delle direzioni regionali e provinciali del lavoro, dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), dell’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive nonché nei confronti della prefettura-ufficio territoriale del governo (art. 4 bis del decreto legislativo n. 181/2000). SanzioniIn caso di omessa o ritardata comunicazione è prevista una sanzione amministrativa di importo variabile da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato. Detta sanzione viene posta a carico del responsabile della struttura. Normativa di riferimento
Che cosa succede per il mancato invio della comunicazione di cessazione?In caso di omessa o ritardata comunicazione è prevista una sanzione amministrativa di importo variabile da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato. Detta sanzione viene posta a carico del responsabile della struttura.
Chi comunica all'INPS la cessazione del rapporto di lavoro?In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro deve provvedere all'invio del modello UniLav, compilando la sezione “Cessazione”, entro 5 giorni dalla data in cui termina il rapporto. Se il quinto giorno è festivo, il termine slitta al primo giorno successivo non festivo.
Quanto tempo per comunicare licenziamento INPS?A partire dal 29 gennaio 2009 tutte le comunicazioni relative alla modifica o alla cessazione del rapporto di lavoro domestico devono essere presentate all'INPS entro cinque giorni dall'evento.
Qual è la data di cessazione del rapporto di lavoro?La comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro deve essere effettuata entro 5 giorni dalla data dell'evento. Qualora l'ultimo giorno utile all'invio della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro sia festivo, il termine slitta al primo giorno feriale successivo.
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