Regime di esonero agricoltura e regime forfettario

DOMANDA.

Il regime forfettario è certamente compatibile con l’attività agricola tassata catastalmente. Ma se per l’attività agricola, sempre tassata catastalmente, si opta per il regime Iva normale (Iva da Iva) è possibile restare nel regime forfettario per un’attività professionale?

RISPOSTA.

Lo svolgimento di attività agricola rientrante nel reddito agrario ex articolo 32 del Tuir (Dpr 917/1986) è compatibile con il contestuale svolgimento di attività di impresa o professionale in regime forfettario, come è stato chiarito dalla circolare 10/E/2016, poiché le due attività sono produttive di redditi tra loro diversi e appartenenti a diverse categorie reddituali. Inoltre, il regime Iva utilizzato per l’attività agricola non è, a sua volta, una causa ostativa allo svolgimento dell’attività professionale in regime forfettario.

La circolare citata può trarre in inganno laddove tra le cause ostative specifica che il regime forfettario non è compatibile con lo svolgimento di attività che prevedono l’applicazione di regimi speciali Iva, ma in quel caso il riferimento è al regime Iva dell’attività per la quale si vorrebbe applicare il regime forfettario.

A cura di Gianpaolo Tosoni

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Svolgo l’attività professionale di Architetto e allo stesso tempo ho una piccola azienda agricola in regime speciale iva con redditi fondiari e non d’impresa, vorrei sapere se posso adottare il regime forfettario per la sola attività di architetto.

Nel caso in cui l’attività agricola viene esercitata entro i limiti dell’Art. 32 TUIRE' il Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il Dpr n. 917/1986. anche se il redditoInsieme delle entrate conseguite da un soggetto in un determinato periodo di tempo - in genere coincidente con l'anno solare - a seguito dell'esercizio di un'attività, del viene determinato con criteri forfettari, per esplicito chiarimento fatto dall’Agenzia delle entrateAgenzia pubblica italiana che si occupa della gestione delle entrate fiscali italiane. Può in qualsiasi momento svolgere controlli ed accertamenti per verificare il rispetto delle norme di nella sua circolare 9 del 10/04/2019, di cui le riporto lo stralcio:

“L’esercizio di una attività esclusa dal regime forfetario, in quanto soggetta ad un regime speciale IVAImposta sul Valore Aggiunto. Imposta indiretta che colpisce il consumatore finale. Attualmente è l’imposta in Italia che assicura il maggior prelievo fiscale. Questa particolare tipologia di tributo ed espressiva, ai fini dell’impostaL’imposta è un tributo che prevede il prelevamento coattivo di denaro ad un soggetto per il finanziamento della spesa pubblica in generale. Lo Stato impone il pagamento sul reddito delle persone fisiche, di un reddito d’impresaL’impresa è un’attività economica finalizzata alla produzione/distribuzione di beni o servizi. L’impresa è l’attività svolta dall’imprenditore. Perché si possa parlare di attività d’impresa, questa attività deve presentare o di lavoro autonomoEsercizio abituale di arti e professioni., preclude l’accesso al regime per tutte le altre attività anche se non soggette ad un regime speciale. In proposito, si ritiene opportuno evidenziare che i produttori agricoli, che rispettano i limiti previsti all’articolo 32 del TUIR, sono titolari di reddito fondiario e, pertanto, non esercitando l’attività d’impresa, possono applicare il regime forfetario per le altre attività che intendono svolgere”

Viene ammessa la possibilità di applicazione del Regime forfettario per eventuali attività in aggiunta a quelle esercitata in agricoltura.

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2 della Legge n. 77 del 25/3/1997). Dal 1 gennaio 2016 abbiamo l'aliquota ordinaria del 22% e tre aliquote ridotte del 4% (tabella A parte seconda), 5% (tabella A parse seconda bis) e 10% (tabella A parte terza).

Quale vincolo non rientra nel regime speciale per l agricoltore?

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