Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) ha diritto di ricevere, a spese del Datore di Lavoro, la formazione necessaria allo svolgimento del ruolo.
- La normativa di riferimento
- Durata della formazione per RLS
- Contenuti dei corsi di
formazione per RLS
- Corso RLS aggiornamento: ogni quanto?
- Attestato RLS
- Per saperne di più
La normativa di riferimento
I contenuti minimi, la durata della formazione iniziale e dei corsi di aggiornamento dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono definiti dal D.Lgs. 81/2008, all’art. 37, comma 11.
Durata della formazione per RLS
La formazione prevista per il RLS ha una durata minima di 32 ore con verifica di apprendimento, 12 delle quali inerenti i rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate.
Contenuti dei corsi di formazione per RLS
I corsi di formazione degli RLS devono trattare i seguenti argomenti:
- principi giuridici comunitari e nazionali;
- legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
- definizione e individuazione dei fattori di rischio;
- valutazione dei rischi;
- individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
- aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori;
- nozioni di tecnica della comunicazione.
La contrattazione collettiva nazionale può fissare una maggiore durata minima dei corsi e dell’aggiornamento, ampliandone anche i contenuti minimi.
Corso RLS aggiornamento: ogni quanto?
È inoltre previsto un obbligo di aggiornamento periodico della durata non inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori, e ad 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.
Attestato RLS
Al termine del percorso formativo l’ente di formazione accreditato che ha erogato il corso di formazione specifico rilascia un attestato valido ai sensi del D.lgs. 81/08 (art. 37).
Per saperne di più
Leggi anche i nostri articoli di approfondimento sulla figura del RLS e sul suo aggiornamento:
- RLS: definizione, compiti e doveri
- Aggiornamento RLS: ogni quanto tempo?
Per approfondire
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Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
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Indice
I video “RLS nell’attività quotidiana”
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Corsi di formazione
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
Il corso consente di adempiere ai dettami normativi che prevedono un percorso formativo di 32 ore e un aggiornamento annuale.
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La formazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Che formazione deve fare il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza?
Gli articolo 37 e 50 comma 1 del TESTO UNICO sulla sicurezza stabiliscono l’obbligo di formazione di base per chi venga eletto RLS della propria azienda e che questa formazione sia molto particolare ed adeguata ma soprattutto tenga conto, sia di informazioni di carattere generale, sia sui rischi specifici rispetto alla sicurezza nei luoghi di lavoro.
È per questo motivo che il corso per Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza ha una durata minima di 32 ore, di cui 12 ore incentrate sui rischi specifici presenti in azienda e le misure di prevenzione e protezione adottate, affinchè il RLS sia in grado di assolvere i seguenti compiti e attribuzioni previste:
- raccogliere dai lavoratori le indicazioni concernenti la salute sul luogo di lavoro
- essere consultato nell’individuazione e nella valutazione dei fattori di rischio;
- essere consultato per la designazione dei lavoratori addetti al Servizio di prevenzione e protezione, prevenzione incendi, pronto soccorso ed evacuazione dei lavoratori
- fare proposte in merito all’attività di prevenzione e sicurezza
- proporre dei programmi di formazione e di informazione per i lavoratori
È possibile svolgere la formazione RLS in e-learning?
Come previsto dall'Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016 la formazione base per RLS non può essere svolta in modalità e-Learning, ma va svolta solo con formazione in presenza, tranne che in alcuni casi.
ATTENZIONE: modalità di erogazione della formazione ai RLS
La formazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è disciplinata dall'articolo 37, comma 11 del Decreto legislativo 81/2008 in cui è previsto che le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza siano stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale.
L'Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 ha specificato che per i corsi per RLS la modalità e-learning è da ritenersi valida solo se espressamente prevista dalla contrattazione collettiva.
Il datore di lavoro che desidera acquistare un corso di formazione per RLS in modalità e-learning, deve quindi preventivamente verificare se tali corsi sono previsti, non previsti o vietati dalla contrattazione collettiva nazionale (CCNL) applicata in azienda. Se previsti, il datore di lavoro deve sottoscrivere una specifica dichiarazione di assunzione di responsabilità.
Da chi viene eletto il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Il RLS viene eletto secondo queste modalità:
- nelle aziende fino a 15 dipendenti viene eletto direttamente dai lavoratori al loro interno;
- nelle aziende con oltre 15 dipendenti il RLS viene eletto dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali dell’azienda.
Quanti RLS si possono avere in azienda
Il numero dei RLS varia in base alle dimensioni dell’azienda:
- 1 RLS per le aziende sino a 200 lavoratori,
- 3 RLS per le aziende da 200 a 1000 lavoratori
- 6 RLS per le aziende con oltre 1000 lavoratori.
Che aggiornamento deve fare il RLS?
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ha l'obbligo di aggiornamento periodico annuale fissando la durata minima del corso in:
- 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori
- 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.
- per le imprese che occupano meno di 15 lavoratori non è obbligatorio ma è comunque consigliato anche alla luce delle recenti disposizioni normative emanate dal Ministero del lavoro secondo cui la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o l'insorgenza di nuovi rischi.
Come previsto dall'Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016 la formazione di aggiornamento per RLS non può essere svolta in modalità e-Learning, ma va svolta solo con formazione in presenza.