Cosa serve per sposarsi in comune con uno straniero

Chi si sposa in Italia anche se straniero è soggetto alla legislazione Italiana in materia di diritto di famiglia, Art. 116 del codice civile e aggiornamento.

Per sposarsi in Italia con un cittadino italiano o con un cittadino extracomunitario, non è necessario avere il Permesso di soggiorno, ma è sufficiente un documento di identità in corso di validità, es. passaporto.

In buona sostanza, è necessario ed opportuno rivolgersi al Consolato o all’Ambasciata per richiedere il rilascio del nulla osta per le nozze ovvero una dichiarazione dalla quale si evince che non ci siano impedimenti per contrarre matrimonio, viste le leggi dello Stato d’origine. Una volta rilasciato il nulla osta, è importante esigere l’autenticazione della firma  apposta dall’Ambasciatore o dal Console, presso l’Ufficio legalizzazione della Prefettura.

In alcuni casi, può capitare che alcune Ambasciate o Consolati non rilascino il nulla osta se non si è in possesso di un regolare permesso di soggiorno e di un passaporto. In questo frangente, il cittadino straniero dovrà recarsi nel proprio paese per richiederlo presso gli uffici competenti.

Una volta in regola con la procedura, i coniugi si devono recare insieme, all’Ufficio Matrimoni dell’Anagrafe centrale del Comune di residenza consegnando l’apposita documentazione:

  • documento di identità in corso di validità;
  • certificato di nascita autenticato dall’Ambasciata del Paese di provenienza;
  • nulla-osta rilasciato dal Consolato o dall’Ambasciata;
  • autocertificazione di stato libero e residenza;

In seguito a questa documentazione presentata, verrà fissato il giorno del giuramento per scambiare pubblicamente la promessa di matrimonio dinnanzi all’Ufficiale di Stato Civile, assieme a due testimoni, uno per ciascuno. In caso di testimoni stranieri essi dovranno possedere un valido permesso di soggiorno. Su richiesta dei futuri sposi stranieri è possibile richiedere la presenza di un interprete.

Alla luce di quanto avvenuto, l’Ufficio provvederà poi alla pubblicazione, cioè esporrà nell’Albo pretorio del Comune un foglio con i nomi dei futuri sposi e il luogo in cui si sposeranno.

Trascorsi 8 giorni (comprendenti almeno 2 domeniche) dalla pubblicazione, l’Ufficio Matrimoni rilascerà il certificato di avvenuta pubblicazione.

Questo documento dovrà essere consegnato, entro il termine di 180 giorni, all’Ufficiale dello Stato civile presso il Comune di residenza per fissare la data del matrimonio.

Una volta contratto matrimonio con un cittadino italiano, il cittadino straniero ha diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari, anche se prima del matrimonio era un cittadino clandestino o irregolare.

Se possiede un permesso di soggiorno per qualsiasi altro motivo potrà richiedere la conversione del proprio permesso  in un permesso per motivi familiari utilizzando il kit da spedire in Questura tramite gli uffici postali abilitati.

Se, invece, non possiede alcun permesso di soggiorno, il cittadino straniero non può essere espulso e può comunque chiedere il permesso di soggiorno per motivi familiari recandosi direttamente in Questura, Ufficio Centrale, per richiedere il permesso.

Documentazione: per contrarre matrimonio in Italia, il cittadino straniero deve produrre:

1.  Passaporto valido;

2. Nulla Osta al matrimonio” di cui all’articolo 116 del Codice Civile italiano, che può essere rilasciato:

  • Dall’Autorità dell’Ambasciata o del Consolato dello Stato di appartenenza in Italia, la cui firma deve essere legalizzata in Prefettura per gli Stati che non hanno aderito alle Convenzioni che ne prevedono l’esenzione. Sono esenti dalla legalizzazione i seguenti Stati: Austria, Belgio, Bosnia-Erzegovina, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Macedonia, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Moldova, Romania, Serbia-Montenegro, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia.
  • Dall’Autorità competente dello Stato di appartenenza, nel caso che la normativa dello Stato estero lo permetta (accertarsi della competenza contattando il Consolato o l’Ambasciata in Italia). I documenti rilasciati all’estero devono essere tradotti in lingua italiana e legalizzati dall’Autorità italiana nello stesso Stato estero (Consolato o cancelleria consolare dell’Ambasciata d’Italia) o mediante apostille  dagli organi preposti dai paesi aderenti alla Convenzione dell’Aja del 5/10/1961, a meno che non ci siano disposizioni diverse. Se la traduzione viene fatta all’estero anche la firma del traduttore va legalizzata nelle forme descritte. Paesi che prevedono questa casistica sono: Finlandia, Lituania, Norvegia, Polonia, Svezia e Regno Unito.

Il Nulla Osta
Essendo le condizioni per contrarre matrimonio regolate dalla legge nazionale del Paese di appartenenza, il documento fondamentale per la celebrazione del matrimonio dello straniero in Italia è il Nulla-Osta, rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine.
In base a specifici accordi e convenzioni internazionali per alcuni cittadini stranieri vigono condizioni diverse (si veda il punto successivo).
Il Nulla-Osta deve attestare che non esistono impedimenti al matrimonio secondo le leggi del Paese di appartenenza e deve chiaramente indicare i seguenti dati: nome, cognome, data e luogo di nascita, paternità e maternità, cittadinanza, residenza e stato libero.
Può essere rilasciato:
– Dall’Autorità Consolare in Italia; in questo caso la firma del Console deve essere legalizzata presso la Prefettura italiana competente con marca da bollo di € 16,00
Oppure
– Dall’Autorità competente del proprio Paese, se la normativa dello stato estero lo permette. In questo caso il documento deve essere legalizzato dal Consolato o dall’Ambasciata italiana all’estero.

Il Nulla Osta deve indicare: che non vi sono impedimenti al matrimonio secondo le leggi dello Stato di appartenenza, cognome, nome, data e luogo di nascita, cittadinanza, residenza e domicilio, stato civile e generalità dei genitori. Per la donna divorziata o vedova occorre, inoltre, la data di scioglimento del matrimonio. (Se tale data non è indicata nel nulla osta, occorre copia della sentenza di divorzio, legalizzata e tradotta).
N.B. Se il cittadino è iscritto all’anagrafe di un Comune italiano indicare, come residenza, detto Comune; se invece il cittadino non è iscritto in alcuna anagrafe italiana indicare il Comune di residenza all’estero.
Qualora nel nulla-osta non fossero indicate le generalità dei genitori è necessario l’atto di nascita che può essere rilasciato:
A) nel Paese di nascita legalizzato dall’Autorità Consolare Italiana all’estero e tradotto;
B) con certificato del proprio Consolato in Italia;
C) su modello internazionale plurilingue, esente da legalizzazione, purché lo Stato abbia aderito alla Convenzione Internazionale.
• Per la donna divorziata o vedova o con matrimonio nullo da meno di 300 giorni, occorre l’autorizzazione del Tribunale;
• Per il minorenne da 16 a 18 anni occorre il provvedimento di ammissione al matrimonio del tribunale per i Minorenni;Lo straniero che intende riconoscere un figlio naturale deve presentare dichiarazione di nulla osta alriconoscimento rilasciata dall’autorità consolare del proprio Paese in Italia debitamente legalizzata in Prefettura.

Lo straniero che risulta “RIFUGIATO POLITICO” deve presentare:
1) certificato rilasciato dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite in Roma;
2) copia atto di notorietà con 2 testimoni effettuato presso il Tribunale;
3) documento di viaggio attestante lo stato di rifugiato politico;
4) documento d’identità valido.
NOTA BENE
Il Nulla-Osta non può essere sostituito né da un semplice certificato di stato libero rilasciatodall’Autorità estera nè da autocertificazione.
Onde evitare contrattempi è consigliabile verificare sempre che le generalità riportate sul nullaosta coincidano esattamente con quelle indicate sul passaporto.
Sono completamente esenti da legalizzazione gli atti e i documenti rilasciati dai seguenti paesi:
Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Irlanda, Lettonia (per i documenti rilasciati dopo il31/10/2010), Lussemburgo, Olanda (estesa ad Antille Olandesi e Aruba), Polonia, Portogallo, Turchia, Marocco.

Sono esenti da legalizzazioni gli atti redatti dai rappresentanti diplomatici e consolari dei seguenti Paesi:
Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Moldova, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, San Marino, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Ungheria.

Sono esenti da legalizzazione, a condizione che rechino “l’Apostille” (apposita timbratura quadrata attestante l’autenticità del documento e la qualità legale dell’Autorità rilasciante), gli atti e i documenti rilasciati all’estero dai seguenti Paesi aderenti alla Convenzione dell’Aja firmata il 5 ottobre 1961:
Albania, Andorra, Antigua e Barbuda, Argentina, Armenia, Australia, Azerbaijan, Bahamas, Barbados, Belize, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Botswana, Brunei, Bulgaria, Cina, Cipro, Colombia, Croazia, Ecuador, El Salvador, Estonia, Federazione Russa, Fiji, Finlandia, Georgia, Giappone, Gran Bretagna (estesa all’Isola di Mann), Grecia, Grenada, Honduras, India, Islanda, Isole Cook, Isole Marshall, Israele, Kazakhistan, Lesotho, Lituania, Liberia, Liechtenstein, Macedonia, Malawi, Malta, Mauritius, Messico, Moldova, Mongolia, Montenegro, Namibia, Niue, Norvegia, Nuova Zelanda, Panama, Principato di Monaco, Repubblica Ceca, Repubblica di Corea (già Corea del Sud), Repubblica Dominicana, Romania, Saint Christopher e Nevis, San Marino, Samoa, Santa Lucia, Sant’Elena, Serbia, Seychelles, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Suriname, Svezia, Svizzera, Swaziland, Stati Uniti d’America, Sud Africa, Tonga, Trinidad e Tobago, Ucraina, Ungheria,Vanuatu, Venezuela, Vergini Britanniche.
Nota bene: l’Apostille si applica solo ai documenti rilasciati all’estero nei paesi aderenti alla Convenzione dell’Aja, mentre per i documenti eventualmente rilasciati in Italia dall’autorità consolare degli stessi Paesi è necessario procedere alla legalizzazione presso la Prefettura.

ALCUNI PAESI NON RILASCIANO IL NULLA OSTA

Il cittadino di nazionalità statunitense deve produrre:
• dichiarazione giurata davanti al Console degli Stati Uniti d’America in Italia, la cui firma deve essere legalizzata in Prefettura, munirsi di marca da bollo da € 16,00.
• atto di notorietà (deve indicare che il cittadino può contrarre il matrimonio in base alla legge dello Stato di appartenenza) con due testimoni, redatto davanti all’Autorità italiana competente: Console Italiano all’Estero, Tribunale competente o Notaio.
Il cittadino di nazionalità australiana deve produrre:
• dichiarazione giurata davanti al Console Australiano in Italia, la cui firma deve essere legalizzata in Prefettura, munirsi di marca da bollo da € 16,00
• atto di notorietà (deve indicare che il cittadino può contrarre il matrimonio in base alla legge dello Stato di appartenenza) con quattro testimoni, redatto davanti all’Autorità italiana competente (all’estero il Console Italiano, in Italia l’Ufficiale di Stato Civile).

CASI PARTICOLARI

Il cittadino di nazionalità austriaca, svizzera e tedesca deve produrre il certificato di capacità matrimoniale, rilasciato dall’Ufficio dello Stato Civile del Comune di residenza (appartenenza) nello Stato di origine (esente da legalizzazione).
Il cittadino di nazionalità spagnola, portoghese, turca e del Lussemburgo deve produrre il certificato di capacità matrimoniale (informarsi presso il rispettivo Consolato sull’Autorità competente al rilascio).

Cittadini norvegesi: devono richiedere il nulla-osta direttamente all’Anagrafe del Comune di residenza in Norvegia. Il NULLA-OSTA verrà rilasciato, completo di Apostille, in lingua italiana o in lingua norvegese con traduzione effettuata da un traduttore giurato in Norvegia (Circ. 65/2004).

Cittadini Polacchi: (Circ. 33/2005) devono richiedere il nulla-osta al Capo dell’Ufficio Stato Civile polacco o al Console se il cittadino polacco:

– non ha avuto la residenza in Polonia

– non è in grado di risalire al luogo di ultima residenza in Polonia

– sia partito dalla Polonia prima dei 16 anni e risieda permanentemente all’estero

Cittadini Brasiliani: presentano una dichiarazione ai fini del matrimonio in Italia, rilasciata dalle loro autorità consolari conforme al modello concordato dal nostro Ministero AA.EE. e dall’Ambasciata del Brasile (Circ. 1/2009)

Cittadini Svedesi: residenti in SVEZIA devono richiedere il nulla-osta all’Anagrafe del Comune di residenza in Svezia che lo rilascia in lingua svedese con traduzione effettuata da un traduttore giurato che attesterà la conformità all’originale;

se residenti in ITALIA devono richiedere il nulla-osta all’Autorità Diplomatica Svedese (Circ. 2/2010)

Cittadini Slovacchi: un CERTIFICATO attestante l’assenza degli impedimenti al matrimonio rilasciato dall’Ambasciata della Repubblica Slovacca di ROMA sostituisce il nulla osta (art. 116 c.c.) (Circ. 29/2011).

Cittadini Britannici: (Circ. 6 e 13/2014) residenti nel Regno Unito, in sostituzione del nulla osta ex art. 116 c.c. devono presentare:

  • un certificato di non impedimento rilasciato dall’autorità locale del paese di provenienza, postillato e debitamente tradotto,
  • una dichiarazione giurata bilingue, legalizzata, resa dagli interessati presso un awocato o un notaio britannici;

mentre i BRITANNICI residenti in GALLES e in INGHILTERRA, che intendono sposare in Italia un cittadino Irlandese o i BRITANNICI residenti in un PAESE TERZO (circ. 10/2015), possono presentare il consueto NULLA OSTA (art. 116 c.c.) rilasciato dall’Autorità consolare britannica oppure il certificato di non impedimento e la dichiarazione giurata bilingue resa presso avvocato o notaio britannici

Cittadini Ungheresi: la certificazione sostitutiva del nulla osta al matrimonio viene rilasciata ai cittadini ungheresi che desiderano contrarre matrimonio in Italia dall’Ambasciata d’Ungheria (Circ. 11/2013)

Cittadini Filandesi: il Nulla osta per i cittadini finlandesi che intendono contrarre matrimonio in Italia viene rilasciato dalla loro autorità locale ed è conforme al modello allegato alla Circolare 1/2014

Cittadini Lituani: i cittadini lituani residenti in Italia che intendono contrarre matrimonio in Italia devono richiedere il NULLA OSTA agli Uffici Comunali del proprio Paese (facsimile allegato alla Circ. 2/2014)

Cittadini Danesi: Il Nulla Osta, munito di Apostille, verrà rilasciato dall’Anagrafe del Comune di residenza in Danimarca in lingua danese, inglese e tedesco con traduzione in italiano effettuata da traduttore giurato in Danimarca. Il certificato ha validità 4 mesi. (facsimile allegato alla Circ. 18/2014)

Cittadini Messicani: dal 14.05.2015 il nuovo certificato di “Constancia de inexistencia de Registro” è il documento idoneo ai fini della celebrazione del matrimonio dei cittadini messicani in Italia (Circ. 11/2015).

Cittadini Siriani

In Italia non esiste un’autorità diplomatica siriana. Il riferimento è l’Ambasciata di Siria a Vienna.Sarà questa l’autorità diplomatica competente al rilascio del nulla osta al matrimonio del cittadino siriano che intende contrarre matrimonio in Italia (Circ. 3/2014)

Attenzione alla legalizzazione del documento! La firma del funzionario dell’Ambasciata siriana dovrà essere legalizzata dal Ministero degli Affari esteri austriaco e tale firma sarà a sua volta legalizzata dal Consolato d’Italia in Vienna.

Solo in questo modo il documento potrà essere recepito in Italia.

Adempimenti:

  • Se lo straniero è residente o domiciliato in Italia, sono necessarie le Pubblicazioni di matrimonio.
  • Se i nubendi sono entrambi stranieri, non residenti né domiciliati in Italia, anziche’ richiedere le Pubblicazioni di matrimonio, dovranno sottoscrivere un verbale nel quale dichiarano che non esistono fra di loro impedimenti di parentela, affinita’, adozione o affiliazione, ne’ altri impedimenti ai sensi degli artt. 85, 86, 87 e 88 del Codice Civile. Il Verbale viene sottoscritto, previo appuntamento con l’Ufficio dello Stato Civile, almeno tre giorni prima del matrimonio presentando i documenti necessari (nulla-osta al matrimonio o certificazione sostitutiva del nulla-osta prevista da apposite convenzioni/accordi tra Stati)
  • Se il cittadino straniero non conosce perfettamente la lingua italiana, deve farsi assistere da un traduttore – interprete, sia alla richiesta di pubblicazioni che durante la celebrazione, munito di un idoneo documento di riconoscimento

Per la celebrazione del matrimonio vedere la sezione “Matrimonio civile”

Riferinenti normativi:

  • codice civile (articolo 116);
  • circolari ministeriali relative alla modalita’ del rilascio del nulla-osta, che si allegano
  • convenzioni tra Italia e altro paese relative sempre alla modalita’ del rilascio del nulla-osta

Che documenti servono per sposarsi al Comune con una straniera?

- I documenti fondamentali per la celebrazione del matrimonio di uno straniero in Italia sono un documento di identità personale valido, quindi il passaporto, il Nulla Osta, rilasciato dalla autorità competente del paese d'origine e un documento che attesti la regolarità del soggiorno in Italia (permesso/carta di ...

Come ci si sposa con uno straniero?

Per potersi sposare nel territorio italiano con un cittadino straniero non serve avere un permesso di soggiorno, infatti basta la carta d'identità oppure un altro valido documento che certifichi l'identità della persona (come, ad esempio, il passaporto).

Quando uno straniero si sposa con un italiano?

I cittadini stranieri possono validamente contrarre matrimonio in Italia sia con rito civile italiano che con un rito religioso valido agli effetti civili, secondo i culti ammessi nello Stato. Se lo straniero è residente o domiciliato in Italia, sono necessarie le pubblicazioni di matrimonio.

Quali sono i documenti per sposarsi in Comune?

I documenti da produrre per contrarre il matrimonio civile hanno validità di 6 mesi..
Documento di identità valido;.
Stato di famiglia;.
Codice fiscale;.
Marca da bollo;.
Autocertificazione da compilare presso l'Ufficio di Stato Civile..

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