Trasferimento sede di lavoro oltre 50 km

Arturo Rossi - Il Sole 24 ore | 30 Gennaio

In presenza di dimissioni che il lavoratore asserisce avvenute per giusta causa, a seguito di trasferimento ad altra sede dell'azienda, è ammesso l'accesso alla Naspi se il trasferimento non sia sorretto da «comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive» previste dall'articolo 2103 del Codice civile.
Lo precisa l'Inps, con messaggio 26 gennaio 2018, n. 369 , in seguito richieste di chiarimento sulla definizione di casi concreti aventi quale tematica la possibilità di accedere alla prestazione Naspi nei casi di risoluzione consensuale, in seguito al rifiuto da parte del lavoratore al proprio trasferimento ad altra sede della stessa azienda distante oltre 50 chilometri dalla residenza del lavoratore e/o mediamente raggiungibile in 80 minuti o oltre con i mezzi di trasporto pubblico e nella ipotesi di dimissioni per giusta causa a seguito del trasferimento del lavoratore.
A tal proposito, vengono riepilogate le istruzioni già fornite nel corso degli anni sulla tematica in esame, evidenziando come l'articolo 2, comma 4, della legge 92/2012 e l'articolo 3 del Dlgs n. 22/2015, riconoscono rispettivamente il diritto all'indennità di disoccupazione in ambito Aspi e all'indennità Naspi ai lavoratori dipendenti che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente gli ulteriori requisiti legislativamente previsti.
In merito all'involontarietà dello stato di disoccupazione, le norme citate prevedono che le indennità di disoccupazione sono riconosciute anche nelle ipotesi di dimissioni per giusta causa e di risoluzione consensuale intervenuta nell'ambito della procedura di conciliazione di cui all'articolo 7 della legge n.604/66.
Quindi, in certi casi in cui la cessazione del rapporto di lavoro non consegue ad un atto unilaterale del datore di lavoro, è consentito l'accesso al trattamento di disoccupazione. Nello specifico, nelle ipotesi di dimissioni per giusta causa e cioè in presenza di una condizione di improseguibilità del rapporto di lavoro, la cui ricorrenza deve essere valutata dal giudice, l'atto di dimissioni del lavoratore è comunque da ascrivere al comportamento di un altro soggetto e il conseguente stato di disoccupazione non può che ritenersi involontario.
Discorso analogo riguarda lo stato di disoccupazione che può ritenersi involontario nelle ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in cui le parti addivengono alla risoluzione consensuale del rapporto stesso, sia in esito alla procedura di conciliazione, sia in esito al rifiuto del lavoratore al trasferimento ad altra sede della stessa azienda distante oltre 50 km dalla residenza del lavoratore o mediamente raggiungibile in oltre 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblico. Su tale ultima ipotesi di risoluzione consensuale in esito al rifiuto al trasferimento, la volontà del lavoratore può essere stata indotta dalle notevoli variazioni delle condizioni di lavoro conseguenti al trasferimento ad altra sede dell'azienda distante più di 50 km dalla residenza del lavoratore e/o raggiungibile in 80 minuti con i mezzi pubblici.
Quindi, in tale caso si può riconoscere l'indennità di disoccupazione.
Anche nei suddetti casi di risoluzione a seguito di rifiuto del trasferimento da parte del lavoratore le parti (datore di lavoro e lavoratore), in sede di conciliazione, convengono sulla corresponsione a vario titolo, spesso a titolo di incentivo, di somme, talvolta consistenti, diverse da quelle spettanti in relazione al pregresso rapporto di lavoro; anche in tali fattispecie – acquisito sulla materia il parere favorevole dell'ufficio legislativo del ministero del Lavoro - è possibile accedere alla Naspi in presenza di tutti i requisiti legislativamente previsti, anche laddove il lavoratore ed il datore di lavoro pattuiscano la corresponsione, a favore del lavoratore, di somme a vario titolo e di qualunque importo esse siano.

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Vi contatto per una consulenza in merito alla cessazione del mio ultimo rapporto lavorativo. Lavoro stagionalmente come coordinatore staff accoglienza per hotel, tramite cooperativa. Quest'anno hanno iniziato a non pagarmi le ore straordinarie (almeno 100 al mese), così come spesso a demansionarmi per questioni di under staffing. Al che, dopo 5 mesi di stagione ho chiesto un colloquio coi referenti della cooperativa per manifestargli la mia profonda infelicità e la mia volontà di dimettermi per peggioramento delle condizioni di lavoro, dando eventualmente loro la possibilità della risoluzione consensuale (nell'ottica di salvaguardare una mia eventuale richiesta NASPI). Questi soggetti mi hanno comunicato che non sarebbe stato per loro possibile percorrere la strada della risoluzione consensuale, proponendomi verbalmente in tale sede un trasferimento presso un’altra attività gestita dalla loro cooperativa, distante oltre 60 km dalla mia abitazione principale e più di 40 dalla mia sede di lavoro attuale. Documentandomi su internet, ho capito forse che la loro intenzione era quella di farmi dimettere volontariamente.

RISPOSTA

Secondo la circolare INPS n. 111 del 29.09.2020 ed il successivo messaggio n. 4464 del 26.11.2020, in merito all’ambito di applicazione dell’art. 14, comma 3, del DL 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, non è ostativa al riconoscimento della prestazione di disoccupazione, la cessazione del rapporto di lavoro per risoluzione consensuale in seguito al rifiuto da parte del lavoratore a trasferimento presso altra sede della stessa azienda distante oltre 50 km dalla residenza del lavoratore ovvero mediamente raggiungibile in 80 minuti o oltre con i mezzi di trasporto pubblici.
Confermo: la loro intenzione era quella di convincerti a rassegnare le dimissioni per giusta causa, con diritto alla NASPI.

Ho dunque inviato loro (incluso il loro indirizzo pec) tale mail; "Buongiorno, Con la presente a rifiutare per motivi personali la proposta di trasferimento in una sede lavorativa differente da quella attuale, in quanto distante oltre 56 km dalla mia abitazione principale. Chiedo dunque la possibilità di sciogliere l'attuale rapporto che intercorre tra le nostre parti, nel rispetto del preavviso”.
Alla quale ad oggi non ho ancora ricevuto la risposta che mi avevano prospettato. Mi è stato da loro comunicato di procedere tramite sito clicklavoro alla richiesta di dimissioni per giusta causa (cosa che ho fatto, allegando all'inps nella voce "note" la mail sopra riportata).

RISPOSTA

Esatto, le dimissioni per giusta causa devono essere trasmesse telematicamente tramite il sito web clicklavoro.

Ora però, a freddo, mi rendo conto di non aver materialmente in mano una loro proposta scritta che attesti la proposta di trasferimento e mi domando se, alla fine della fiera, mi troverò a non poter ottenere la mia disoccupazione).

RISPOSTA

Mi sembra di capire che non ci sia un ordine di servizio scritto che prevede un trasferimento presso una sede distante oltre 50 Km dalla tua residenza.
Chiederai di scriverlo adesso, ovviamente con data anteriore rispetto alla comunicazione telematica delle tue dimissioni per giusta causa, tramite il sito web clicklavoro.
Non penso che si tratti di un problema per il tuo datore di lavoro … in fondo hanno raggiunto il loro obiettivo di evitare un contenzioso con il dipendente per demansionamento … per quale motivo dovrebbero porre ostacoli al conseguimento della NASPI!?
Si tratterebbe di una cattiveria fine a se stessa!

Mi sento un po' raggirato in quanto temo che tutto ciò sia stato da loro fatto al fine di non ricevere delle dimissioni per "peggioramento delle condizioni lavorative" che avrebbe potuto portare, immagino, a qualche tipo di verifica da parte dell' ITL.

RISPOSTA

E' scontato che tutto questo sia stato fatto per evitare un contenzioso con il dipendente ed eludere i probabili controlli da parte dell'ITL. Tuttavia il datore di lavoro ha ormai raggiunto il suo obiettivo … per quale motivo dovrebbero porre ostacoli al conseguimento della NASPI !? Ti scriveranno adesso un ordine di servizio avente ad oggetto il trasferimento “oltre 50 Km”, indicando una data antecedente rispetto alla comunicazione telematica delle tue dimissioni!

Chiedo cortesemente come muovermi per non perdere diritto alla naspi.

RISPOSTA

Chiedere al datore di lavoro di scrivere adesso un ordine di servizio avente ad oggetto il trasferimento “oltre 50 Km”, indicando una data antecedente rispetto alla comunicazione telematica delle tue dimissioni!

Cosa accadrebbe se inoltrassi un nuovo modulo di dimissioni per giusta causa questa volta per peggioramento delle condizioni lavorative?
Ringraziando per l'attenzione
Distinti saluti

RISPOSTA

Non avrebbe alcuna attendibilità!
Il datore di lavoro eccepirebbe all'INPS che il lavoratore si è inventato tutto, per avere diritto alla NASPI in modo truffaldino, poi resosi conto che l'azienda non era connivente con i suoi piani, ha ripresentato le sua dimissioni, indicando una causale differente!
Ad ogni modo, a prescindere dal mio ragionamento, le dimissioni telematiche trasmesse da oltre 7 giorni non possono essere revocate e acquistano piena ed inequivocabile efficacia, determinando la cessazione del rapporto con effetto dal giorno indicato nel modulo on line. Se invece non sono trascorsi 7 giorni dalle dimissioni telematiche, puoi revocarle, sempre in via telematica (la revoca deve essere comunicata anche al datore di lavoro, a mezzo pec oppure raccomandata a/r). La revoca delle dimissioni permette al lavoratore di rientrare a lavoro come se le dimissioni non fossero mai state presentate.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti:

  • DECRETO-LEGGE 14 agosto 2020, n. 104 Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia.

Cosa spetta al lavoratore che viene trasferito?

Indennità di trasferimento rimborso delle spese di viaggio. rimborso della spesa per il trasloco (trasporto dei mobili) rimborso dell'eventuale perdita di pigione (canone d'affitto) per un massimo di 6 mesi. diaria non inferiore al doppio della quota giornaliera di retribuzione.

Quando si può rifiutare un trasferimento?

L'articolo 2103 del codice civile stabilisce che il lavoratore non può essere trasferito da un'unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Detto ciò, richieda le motivazioni oggettive a supporto del trasferimento. La mancanza di una causale, legittima il suo rifiuto.

Come si impugnare un trasferimento di lavoro?

Se intende opporsi al provvedimento del datore di lavoro, egli deve impugnarlo presso il tribunale e, nel frattempo, svolgere regolarmente la prestazione che gli viene chiesta. Secondo la Cassazione [5] è dunque legittimo il licenziamento del lavoratore trasferito che non si presenta nella nuova sede.

Cosa succede se non si accetta un trasferimento?

Secondo alcune il lavoratore non può rifiutare il trasferimento, anche se avviene senza il suo consenso: dovrà recarsi presso la nuova sede lavorativa e, solo se ritiene il provvedimento illegittimo, potrà impugnarlo. In caso di vittoria, riuscirebbe a tornare nella sua sede lavorativa originaria.

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