Software compilazione istanza fondo perduto agenzia entrate

Software di compilazione - Istanza di accreditamento al 5 per mille - ASD - 2022

Versione software: 1.0.0 del 09/03/2022

Indipendentemente dal sistema operativo, per eseguire il software selezionare il link: Istanza di accreditamento al 5 per mille - ASD - 2022

Il software Istanza accreditamento 5 per mille - ASD - 2022 consente la compilazione e la predisposizione del tracciato telematico della domanda: per l'iscrizione all'elenco delle associazioni Sportive Dilettantistiche (art. 1 comma 1, lettera e), articolo 2, comma 1, lettera d), e articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2020) per essere ammesso al beneficio del 5 per mille dell'IRPEF per l'esercizio finanziario 2022.

Istanza accreditamento 5 per mille - ASD - 2022 utilizza una tecnologia di distribuzione dei software basata su Java che consente all'utente di usufruire delle applicazioni direttamente dal web. In tal modo è possibile attivare le applicazioni in maniera semplice e con un solo clic, avendo la certezza di utilizzare sempre la versione più aggiornata ed evitando complesse procedure di installazione o aggiornamento.

Per eseguire il software è necessario utilizzare la Java Virtual Machine versione 1.8 o successive. Si consiglia di utilizzare sempre la versione più aggiornata disponibile.

Sistemi operativi:

  • Windows 10 e Windows 8.1
  • Linux (garantito sulle distribuzioni Ubuntu e Red-hat)
  • Mac OS X 10.8.3 e superiori

È inoltre richiesta l'installazione di un software per leggere e stampare i file prodotti in formato PDF

Non ci sono aggiornamenti per questo software

I contribuenti possono richiedere il contributo a fondo perduto presentando apposita istanza mediante invio file esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate dal 2 dicembre 2021 al 21 dicembre 2021. Il file contenente i dati dell’istanza, generato utilizzando il software di compilazione messo a disposizione dall’Agenzia delle entrate, o altro software che rispetti le specifiche tecniche, deve essere trasmesso attraverso il Desktop Telematico. Nel secondo caso il file deve essere preventivamente controllato con il software di controllo reso disponibile dall’Agenzia.

L’istanza deve contenere:

  • il codice fiscale del soggetto richiedente, del soggetto deceduto di cui l’erede richiedente continua l’attività, del rappresentante legale o del tutore firmatario dell’istanza, dell’intermediario delegato alla trasmissione e la partita iva del soggetto cessato in caso di trasformazioni aziendali;
  • i dati relativi alla sussistenza dei requisiti;
  • le sezioni dedicate alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà relative al possesso dei requisiti e al non superamento dei limiti massimi di aiuti di Stato previsti per le sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”, come modificati dalla Comunicazione della Commissione europea C(2021) 564 final del 28 gennaio 2021;
  • l’importo del minor contributo richiesto, se rideterminato ai fini del rispetto del limite massimo previsto per la sezione 3.1 della predetta Comunicazione;
  • l’IBAN del richiedente il contributo;
  • la firma e la data di sottoscrizione dell’istanza;
  • il quadro A con indicazione degli aiuti di Stato ricevuti dal richiedente durante il periodo di emergenza;
  • il quadro B nel caso in cui il soggetto richiedente abbia dichiarato nell’istanza che fa parte di un'impresa unica, con indicazione dei codici fiscali dei soggetti appartenenti alla stessa;
  • nel caso in cui il soggetto abbia fruito di aiuti di Stato relativi all’IMU, i comuni e il numero di immobili relativamente ai quali si è beneficiato degli aiuti, da indicare nel quadro C.

Delega agli intermediari

Possono presentare l’istanza, per conto del richiedente, gli intermediari abilitati alla presentazione delle dichiarazioni (articolo 3, comma 3, del Dpr n. 322 del 1998) che, alternativamente:

  • sono abilitati al cassetto fiscale del richiedente;
  • dichiarano, nell’istanza, di essere stati appositamente delegati dal richiedente.

E’ possibile, in caso di errore, presentare entro il 21 dicembre 2021 una nuova istanza, in sostituzione dell’istanza precedentemente trasmessa. L’ultima istanza trasmessa nel periodo utile sostituisce integralmente tutte quelle precedentemente inviate. È possibile, inoltre, presentare entro la stessa data una rinuncia all’Istanza precedentemente trasmessa, da intendersi come rinuncia totale al contributo.

La rinuncia, che può essere trasmessa anche dagli intermediari con delega di consultazione del Cassetto fiscale anche se non hanno preventivamente presentato l’istanza.

La rinuncia può essere trasmessa anche dall’intermediario che ha preventivamente inviato l’istanza di richiesta del contributo nella quale ha auto-dichiarato di aver avuto la delega alla trasmissione della medesima istanza.

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