Dimissioni senza preavviso contratto a tempo indeterminato

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24 giugno 2022 | 07.39

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Cosa succede quando il lavoratore si dimette in tronco, quando non si applicano le sanzioni

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La legge riconosce al lavoratore dipendente la possibilità di dimettersi senza doverne dare alcuna giustificazione al datore di lavoro. Le regole che deve rispettare chi vuole lasciare il lavoro, infatti, sono solamente due: utilizzare l’apposita procedura telematica disponibile sul portale ClicLavoro del ministero del Lavoro e comunicare la propria intenzione al datore di lavoro con un congruo preavviso.

È il contratto collettivo di riferimento a indicare il preavviso di dimissioni, la cui durata varia a seconda della qualifica e del tempo trascorso in azienda. Più è importante il proprio ruolo, dunque, e più sarà lungo il preavviso, e viceversa.

Come ricorda Money.it, commette un grave errore il lavoratore che si dimette in tronco, senza dunque osservare alcun periodo di preavviso. Difatti, questo dovrà pagare al datore di lavoro un indennizzo per il danno causato, il cui importo è pari a quanto avrebbe percepito di stipendio qualora il preavviso fosse stato lavorato.

Ad esempio, un dipendente che dovrebbe dare un preavviso di 30 giorni si troverebbe con circa uno stipendio in meno - che il datore di lavoro potrà trattenere dalle competenze di fine rapporto - qualora decidesse di lasciare immediatamente il lavoro.

Ci sono però dei casi in cui tale sanzione non si applica in quanto è consentito dimettersi senza alcun preavviso. È così, ad esempio, per le dimissioni rassegnate durante il periodo di prova, oppure qualora sussista la giusta causa.

Prima di concludere è bene ricordare che l’obbligo di preavviso vale anche per il datore di lavoro in caso di licenziamento. In tal caso sarebbe il dipendente a giovare del mancato preavviso, visto che avrebbe comunque diritto alla retribuzione per il periodo non lavorato.

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"Basta, mi dimetto!”

Le dimissioni sono una fase importante e delicata della vita professionale di ciascun dipendente. Pertanto, quali siano le ragioni dell’uscita volontaria dall’azienda, è importante lasciare un ricordo, per quanto possibile, positivo e una serie di buoni rapporti personali, che potrebbero tornare utili un domani!

Come fare?

Se non si vuole fare la fine di Mario -Le pillole di ASAP “Le dimissioni”- bisogna innanzitutto riprendere in mano il proprio contratto per verificare il periodo di preavviso e la presenza di eventuali vincoli!

La verifica del periodo di preavviso

Il periodo di preavviso, ovvero quel periodo di tempo successivo alla presentazione delle dimissioni in cui il lavoratore continua però a svolgere la propria attività lavorativa, rappresenta un “tutela” per il datore di lavoro, in quanto avrà a disposizione un periodo di tempo sufficiente per individuare, assumere e formare un nuovo dipendente che prenderà posto e mansioni del dimissionario.

Per quanto riguarda il panorama contrattuale italiano (Leggi anche: I TIPI DI CONTRATTO: un’offerta che non si può rifiutare), non tutte le tipologie di contratto prevedono una forma di preavviso:

  • Contratto a tempo determinato: questa tipologia contrattuale non prevede né il recesso anticipato e, di conseguenza, neanche il preavviso; difatti, il rapporto di lavoro può concludersi prima della data di scadenza del contratto solo in caso di accordo di entrambe le parti o in caso di recesso per giusta causa (art. 2119 Codice Civile)
  • Contratto di apprendistato e contratto a tempo indeterminato: questa tipologia contrattuale prevede sia il recesso anticipato che il preavviso, la cui durata dipende dalla tipologia di contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL), dal livello di inquadramento, dall’anzianità di servizio e dalla qualifica.

In quasi tutti i CCNL, il periodo di preavviso decorre dal 1° o dal 16° giorno di ogni mese: quindi, se il dipendente dimissionario invia la comunicazione della propria volontà di recedere il contratto in un momento diverso (es. il 24 giugno), il calcolo della data del termine del rapporto di lavoro comincia nel momento di decorrenza più prossimo (es. il 1 luglio). 

Sapevi che…

Laddove il lavoratore dimissionario e datore di lavoro siano d’accordo, è possibile prolungare il periodo di preavviso (patto di prolungamento di preavviso) affinché sia temporaneo e adeguatamente compensato. E per chi vuole assumere un lavoratore che ha un patto di prolungamento del periodo di preavviso?
In questo caso è possibile pagare il periodo di preavviso, chiedere al lavoratore di contrattare una diminuzione o una rinuncia totale al preavviso.

ATTENZIONE!

  • In caso di mancato preavviso il rischio del lavoratore è di incorrere nella trattenuta dello stipendio che avrebbe dovuto percepire durante il periodo di preavviso
  • In caso di dimissioni per giusta causa la cessazione del rapporto lavorativo avviene immediatamente e il datore di lavoro è tenuto a dare al dimissionario un’indennità sostitutiva
  • In caso di licenziamento collettivo, il lavoratore dimissionario non è tenuto a dare alcun risarcimento al datore di lavoro
  • In caso di dimissioni durante il periodo di maternità o paternità, il lavoratore dimissionario può dimettersi senza preavviso e senza dovere l’indennità di mancato preavviso

RICORDA!
Tra i giorni di preavviso NON vengono conteggiati eventuali giorni di assenza del lavoratore per: malattia, infortunio, ferie e maternità. In questi casi, il conteggio dei giorni riparte dal “rientro del lavoratore in azienda” (in caso di smart working, dalla ripresa dell’operatività).

E le ferie, i permessi, i ROL maturati?

Una volta presentate le dimissioni telematiche, non si ha più la possibilità di fruire delle ferie o delle altre assenze retribuite (permessi, ex festività, ROL, etc.) senza che queste interrompano la decorrenza del periodo di preavviso, postatando quindi in avanti la data di fine rapporto!

Facciamo un esempio…

Se si è maturato ferie e permessi per un totale di 23 giorni, bisognerà spostare di 23 giornate (lavorative, senza includere nel computo i giorni di riposo settimanale) la data di fine rapporto. Se durante il periodo di preavviso decidi, inoltre, di prendere 4 giorni di ferie devi far slittare (allungare) la data di fine rapporto; diversamente, dovrai pagare al datore di lavoro un’indennità corrispondente alle giornate di preavviso non lavorate, salvo diverso accordo tra le parti.

Inoltre, le ferie minime annue pari a 4 settimane sono irrinunciabili e monetizzabili (cioè convertibili con un’indennità in denaro) solo alla cessazione del rapporto di lavoro; mentre, quelle aggiuntive -previste dalla contrattazione collettiva- sono monetizzabili: pertanto, se il datore di lavoro non consente lo smaltimento di ferie e permessi arretrati deve pagare i ratei residui alla cessazione del rapporto, che per legge, vanno smaltiti fruendone o monetizzandoli.

RICORDA!
Durante il periodo di preavviso ferie e permessi maturano normalmente, quindi l’azienda dovrà pagare anche i ratei maturati durante il preavviso, se non consentirà la fruizione di queste ulteriori assenze.

E per quanto riguarda il TFR invece?

Quando si conclude un rapporto di lavoro -sia in caso di dimissioni che in caso di licenziamento- il lavoratore ha diritto a ricevere il TFR, ovvero il trattamento di fine rapporto. Questa prestazione matura mese per mese e vale anche durante il periodo di prova, ma solo se superiore a 15 giorni. In pratica, il datore di lavoro conteggia, ogni mese, un rateo di liquidazione (che viene calcolato dividendo la retribuzione annuale per 13,5). Ovviamente il conferimento del TFR vale se, al momento dell’assunzione, è stato deciso di tenerlo in azienda; diversamente, laddove sia stato messo in un fondo, bisognerà fare una richiesta in merito.

La verifica di vincoli contrattuali

Oltre alla verifica del periodo di preavviso è fondamentale accertarsi anche dell’eventuale presenza di vincoli contrattuali che, in caso di recesso anticipato, comportano un risarcimento.

Solitamente questi vincoli contrattuali assumono le forme di patti di non concorrenza -accordi tra datore di lavoro e lavoratore per limitare la facoltà del di quest’ultimo di svolgere attività professionali in concorrenza con l'azienda dopo la cessazione del rapporto di lavoro, per un determinato periodo di tempo- piuttosto che di patti di stabilitità, nei quali una o entrambe le parti si impegnano affinché il contratto di lavoro abbia una durata minima garantita.

La presentazione telematica delle dimissioni

Il  Jobs Act ha introdotto una significativa novità nella modalità di presentazione del preavviso: a partire dal 12 marzo 2016 infatti, le dimissioni volontarie e la risoluzione consensuale del contratto di lavoro vanno effettuate esclusivamente per via telematica attraverso la compilazione di apposito modulo disponibile sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Tale novità è stata introdotta per motivi di praticità e sicurezza (da un lato infatti si istituisce un’unica procedura che evita qualsiasi tipo di incomprensione o comunicazione incompleta, definendo termini ben precisi di compilazione e invio del modulo di dimissioni; dall’altro, è un modo per contrastare il diffuso fenomeno delle dimissioni in bianco, ovvero la pratica con cui il datore di lavoro fa firmare le dimissioni al lavoratore nel momento stesso dell’assunzione per poi cambiare solo la data quando si presenta l’esigenza di mandarlo via).


Questa modalità di presentazione delle dimissioni è valida per tutti? Ovviamente no!

L’invio telematico delle dimissioni riguarda i lavoratori del settore privato, con contratto di lavoro di apprendistato e a tempo indeterminato, che decidono di recedere anticipatamente dal contratto o che hanno raggiunto i requisiti di accesso alla pensione

Restano escluse dalla modalità telematica le dimissioni legate ai rapporti del pubblico impiego, ai rapporti di lavoro domestico (es. colf, badanti, baby sitter), i contratti di stage e tirocinio, e i rapporti di lavoro marittimo, per i quali si applica ancora la procedura antecedente all’entrata in vigore del Jobs Act (presentazione cartacea al datore di lavoro tramite apposita lettera). Infine restano fuori anche i casi di risoluzione a seguito di conciliazione stragiudiziale

Per concludere…

Perché gestire bene le dimissioni?

Perché al di là di quanto previsto dal proprio contratto di lavoro, laddove ci siano buoni rapporti, vi è sempre la possibilità di trovare un accordo con il futuro ex datore di lavoro affinché si trovi una soluzione che soddisfi/cerchi di soddisfare le esigenze di entrambi (p.e. rinunciare al preavviso per un numero di giornate corrispondente alle ferie da fruire, non rispettare il preavviso senza versare, al contempo, l’indennità sostitutiva per posizioni strategiche -sales- la cui permanenza potrebbe rivelarsi addirittura controproducente, etc.)

E se l'uscita dall'azienda non fosse volontaria?

Allora non perderti la pillola di Martedì prossimo su "ll licenziamento"!

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Come licenziarsi da un contratto a tempo indeterminato senza preavviso?

Nel caso delle dimissioni in prova basta una semplice lettera di dimissioni senza preavviso da scrivere di proprio pugno e consegnare anche a mano, ma con firma di ricevuta, al datore di lavoro.

Come fare per licenziarsi da un contratto a tempo indeterminato?

Se un lavoratore vuole licenziarsi da un contratto a tempo indeterminato può farlo senza dover presentare giustificazioni che rendano legittima la sua scelta. E' sufficiente, e anzi obbligatorio, che venga rispettato un tempo di preavviso che permetta alla azienda di riorganizzarsi.

Quanti giorni di preavviso per dimissioni contratto a tempo indeterminato?

Minimo 15 giorni di preavviso per lavoratori a tempo indeterminato full-time con più di 5 anni di anzianità. Minimo 8 giorni di preavviso per lavoratori a tempo indeterminato full-time e un massimo di 5 anni di anzianità.

Cosa succede se il datore di lavoro non accetta le dimissioni?

Chiaramente l'eventualità va a tuo danno: in queste circostanze, infatti, se il datore non ti riconosce la giusta causa delle dimissioni, considererà il tuo stop al rapporto di lavoro come un una ipotesi di dimissioni volontarie, date peraltro senza il rispetto del periodo di preavviso.

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