In G.U. n. 181 del 30 luglio 2021, S.O. n. 26, è pubblicata la Legge 29 luglio 2021, n. 108: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31
maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.
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TESTO COORDINATO D.L. N. 77/2021 CON LEGGE DI CONVERSIONE N. 108/2021
Testo del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 coordinato con la legge di
conversione 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.» (GU Serie Generale n.181 del 30.07.2021 – Suppl. Ordinario n. 26)
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ARTICOLI RILEVANTI PER APPALTI E CONTRATTI PUBBLICI–
Titolo III
PROCEDURA SPECIALE PER ALCUNI PROGETTI PNRR
Art. 44
Semplificazioni procedurali in materia di opere pubbliche di
particolare complessita' o di rilevante impatto
1. Ai fini della realizzazione degli interventi indicati
nell'Allegato IV al presente decreto, prima dell'approvazione di cui
all'articolo 27 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il
progetto di fattibilita' tecnica ed economica di cui all'articolo 23,
commi 5 e 6, del medesimo decreto e' trasmesso, a cura della stazione
appaltante, al Consiglio superiore dei lavori pubblici per
l'espressione del parere di cui all'articolo 48, comma 7, del
presente decreto. Il Comitato speciale del Consiglio superiore dei
lavori pubblici di cui all'articolo 45 verifica, entro quindici
giorni dalla ricezione del progetto di fattibilita' tecnica ed
economica, l'esistenza di evidenti carenze, di natura formale o
sostanziale, ivi comprese quelle afferenti gli aspetti ambientali,
paesaggistici e culturali, tali da non consentire l'espressione del
parere e, in tal caso, provvede a restituirlo immediatamente alla
stazione appaltante richiedente, con l'indicazione delle integrazioni
ovvero delle eventuali modifiche necessarie ai fini dell'espressione
del parere in senso favorevole. La stazione appaltante procede alle
modifiche e alle integrazioni richieste dal Comitato speciale, entro
e non oltre il termine di quindici giorni dalla data di restituzione
del progetto. Il Comitato speciale esprime il parere entro il termine
massimo di quarantacinque giorni dalla ricezione del progetto di
fattibilita' tecnica ed economica ovvero entro il termine massimo di
venti giorni dalla ricezione del progetto modificato o integrato
secondo quanto previsto dal presente comma. Decorsi tali termini, il
parere si intende reso in senso favorevole.
1-bis. In relazione agli interventi di cui al comma 1 del presente
articolo per i quali, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, e' stato richiesto ovvero acquisito il parere del Consiglio
superiore dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 215 del codice
dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, tale parere tiene luogo di quello previsto dal medesimo comma
1, ferma restando l'applicazione dei commi 5 e 6 del presente
articolo, in caso di approvazione del progetto da parte della
conferenza di servizi sulla base delle posizioni prevalenti ovvero
qualora siano stati espressi dissensi qualificati ai sensi
dell'articolo 14-quinquies, commi 1 e 2, della legge 7 agosto 1990,
n. 241, nonche' dei commi 7 e 8 del presente articolo, relativamente
agli effetti della verifica del progetto effettuata ai sensi
dell'articolo 26, comma 6, del citato codice di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016, agli obblighi di comunicazione in capo
alla stazione appaltante e ai termini di indizione delle procedure di
aggiudicazione, anche ai fini dell'esercizio dell'intervento
sostitutivo di cui all'articolo 12 del presente decreto. Qualora il
parere di cui al primo periodo del presente comma sia stato espresso
sul progetto definitivo, le disposizioni dei commi 4, 5 e 6 si
applicano in relazione a quest'ultimo, in quanto compatibili. Ai fini
dell'applicazione delle disposizioni del secondo periodo del comma 8
del presente articolo e fuori delle ipotesi di cui ai commi 5 e 6,
terzo e quinto periodo, del medesimo articolo, la stazione appaltante
comunica alla Cabina di regia di cui all'articolo 2, per il tramite
della Segreteria tecnica di cui all'articolo 4, e al Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili l'avvenuta approvazione
del livello progettuale da mettere a gara e il termine di novanta
giorni comincia a decorrere dalla data di tale approvazione.
1-ter. Al fine di accelerare la realizzazione degli interventi
relativi ai sistemi di trasporto pubblico locale a impianti fissi e,
in particolare, di quelli finanziati in tutto o in parte con le
risorse del PNRR, in deroga all'articolo 215, comma 3, del codice di
cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il parere del
Consiglio superiore dei lavori pubblici e' obbligatorio
esclusivamente con riguardo agli interventi il cui valore,
limitatamente alla componente «opere civili», e' pari o superiore a
100 milioni di euro. In relazione agli investimenti di cui al primo
periodo del presente comma di importo pari o inferiore a 100 milioni
di euro, si prescinde dall'acquisizione del parere previsto dal
citato articolo 215, comma 3, del codice di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016. Al fine di ridurre i tempi di espressione
del parere di cui al presente comma, la Direzione generale del
Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili
competente in materia di trasporto pubblico locale a impianti fissi
provvede, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, allo svolgimento dell'attivita' istruttoria e alla
formulazione di una proposta di parere al Consiglio superiore dei
lavori pubblici, che si pronuncia nei successivi trenta giorni.
Decorso tale termine, il parere si intende reso in senso favorevole.
2. Ai fini della verifica preventiva dell'interesse archeologico di
cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 50 del 2016, il
progetto di fattibilita' tecnica ed economica relativo agli
interventi di cui all' Allegato IV al presente decreto e' trasmesso
dalla stazione appaltante alla competente soprintendenza decorsi
quindici giorni dalla trasmissione al Consiglio superiore dei lavori
pubblici del progetto di fattibilita' tecnica ed economica, ove
questo non sia stato restituito ai sensi del secondo periodo del
comma 1, ovvero contestualmente alla trasmissione al citato Consiglio
del progetto modificato nei termini dallo stesso richiesti. Il
termine di cui al comma 3, secondo periodo, dell'articolo 25 del
decreto legislativo n. 50 del 2016 e' ridotto a quarantacinque
giorni. Le risultanze della verifica preventiva sono acquisite nel
corso della conferenza di servizi di cui al comma 4.
3. In relazione agli interventi di cui all'Allegato IV del presente
decreto, il progetto di fattibilita' tecnica ed economica e'
trasmesso all'autorita' competente ai fini dell'espressione della
valutazione di impatto ambientale di cui alla Parte seconda del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, unitamente alla
documentazione di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, a cura della stazione appaltante
decorsi quindici giorni dalla trasmissione al Consiglio superiore dei
lavori pubblici del progetto di fattibilita' tecnica ed economica ove
questo non sia stato restituito ai sensi del secondo periodo del
comma 1, ovvero contestualmente alla trasmissione al citato Consiglio
del progetto modificato nei termini dallo stesso richiesti. Gli esiti
della valutazione di impatto ambientale sono trasmessi e comunicati
dall'autorita' competente alle altre amministrazioni che partecipano
alla conferenza di servizi di cui al comma 4. Qualora si sia svolto
il dibattito pubblico di cui all'articolo 46, e' escluso il ricorso
all'inchiesta pubblica di cui all'articolo 24-bis del predetto
decreto legislativo n. 152 del 2006. Le procedure di valutazione di
impatto ambientale degli interventi di cui all'Allegato IV del
presente decreto sono svolte con le modalita' e nei tempi previsti
per i progetti di cui al comma 2-bis dell'articolo 8 del citato
decreto legislativo n. 152 del 2006.
4. In relazione agli interventi di cui all'Allegato IV del presente
decreto, decorsi quindici giorni dalla trasmissione al Consiglio
superiore dei lavori pubblici del progetto di fattibilita' tecnica ed
economica, ove non sia stato restituito ai sensi del secondo periodo
del comma 1, ovvero contestualmente alla trasmissione al citato
Consiglio del progetto modificato nei termini dallo stesso richiesti,
la stazione appaltante convoca la conferenza di servizi per
l'approvazione del progetto ai sensi dell'articolo 27, comma 3, del
decreto legislativo n. 50 del 2016. La conferenza di servizi e'
svolta in forma semplificata ai sensi dell'articolo 14-bis della
legge 7 agosto 1990, n. 241 e nel corso di essa, ferme restando le
prerogative dell'autorita' competente in materia di VIA, sono
acquisite e valutate le eventuali prescrizioni e direttive adottate
dal Consiglio superiore dei lavori pubblici ai sensi del secondo
periodo del comma 1, nonche' gli esiti del dibattito pubblico e le
osservazioni raccolte secondo le modalita' di cui all'articolo 46 del
presente decreto, della verifica preventiva dell'interesse
archeologico e della valutazione di impatto ambientale. La
determinazione conclusiva della conferenza approva il progetto e
tiene luogo dei pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari ai fini
della localizzazione dell'opera, della conformita' urbanistica e
paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e
delle relative opere mitigatrici e compensative. La determinazione
conclusiva della conferenza perfeziona, ad ogni fine urbanistico ed
edilizio, l'intesa tra Stato e regione o provincia autonoma, in
ordine alla localizzazione dell'opera, ha effetto di variante degli
strumenti urbanistici vigenti e comprende il provvedimento di VIA e i
titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del
progetto, recandone l'indicazione esplicita. La variante urbanistica,
conseguente alla determinazione conclusiva della conferenza, comporta
l'assoggettamento dell'area a vincolo preordinato all'esproprio ai
sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8
giugno 2001, n. 327, e le comunicazioni agli interessati di cui
all'articolo 14, comma 5, della legge n. 241 del 1990 tengono luogo
della fase partecipativa di cui all'articolo 11 del predetto decreto
del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001. Gli enti locali
provvedono alle necessarie misure di salvaguardia delle aree
interessate e delle relative fasce di rispetto e non possono
autorizzare interventi edilizi incompatibili con la localizzazione
dell'opera.
5. In caso di approvazione del progetto da parte della conferenza
di servizi sulla base delle posizioni prevalenti ovvero qualora siano
stati espressi dissensi qualificati ai sensi dell'articolo
14-quinquies, commi 1 e 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, la
questione e' posta all'esame del Comitato speciale del Consiglio
superiore dei lavori pubblici e definita, anche in deroga alle
previsioni di cui al medesimo articolo 14-quinquies, secondo le
modalita' di cui al comma 6.
6. Entro cinque giorni dalla conclusione della conferenza di
servizi di cui al comma 4, il progetto e' trasmesso unitamente alla
determinazione conclusiva della conferenza e alla relativa
documentazione al Comitato speciale del Consiglio superiore dei
lavori pubblici, integrato, nei casi previsti dal comma 5, con la
partecipazione dei rappresentanti delle amministrazioni che hanno
espresso il dissenso e delle altre amministrazioni che hanno
partecipato alla conferenza. Fatto salvo quanto previsto dal quarto
periodo, entro e non oltre i quindici giorni successivi, il Comitato
speciale adotta una determinazione motivata, comunicata senza indugio
alla stazione appaltante, con la quale individua le eventuali
integrazioni e modifiche al progetto di fattibilita' tecnica ed
economica rese necessarie dalle prescrizioni e dai pareri acquisiti
in sede di conferenza di servizi. Nei casi previsti dal comma 5 e
fatto salvo quanto previsto dal quinto periodo del presente comma, la
determinazione motivata del Comitato speciale individua altresi' le
integrazioni e modifiche occorrenti per pervenire, in attuazione del
principio di leale collaborazione, ad una soluzione condivisa e
sostituisce, con i medesimi effetti di cui al comma 4, quella della
conferenza di servizi. In relazione alle eventuali integrazioni
ovvero modifiche richieste dal Comitato speciale e' acquisito, ove
necessario, il parere dell'autorita' che ha rilasciato il
provvedimento di VIA, che si esprime entro venti giorni dalla
richiesta e, in tal caso, il Comitato speciale adotta la
determinazione motivata entro i successivi dieci. In presenza di
dissensi qualificati ai sensi dell'articolo 14-quinquies, commi 1 e
2, della medesima legge n. 241 del 1990 e qualora non sia possibile
pervenire ad una soluzione condivisa ai fini dell'adozione della
determinazione motivata, il Comitato speciale, entro tre giorni dalla
scadenza del termine di cui al secondo ovvero al quarto periodo,
trasmette alla Segreteria tecnica di cui all'articolo 4 una relazione
recante l'illustrazione degli esiti della conferenza di servizi,
delle ragioni del dissenso e delle proposte dallo stesso formulate
per il superamento del dissenso, compatibilmente con le preminenti
esigenze di appaltabilita' dell'opera e della sua realizzazione entro
i termini previsti dal PNRR ovvero, in relazione agli interventi
finanziati con le risorse del PNC dal decreto di cui al comma 7
dell'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59. La Segreteria
tecnica propone al Presidente del Consiglio dei ministri, entro
quindici giorni dalla ricezione della relazione di cui al quinto
periodo, di sottoporre la questione all'esame del Consiglio dei
ministri per le conseguenti determinazioni. Il Consiglio dei ministri
si pronuncia, entro i successivi dieci giorni, se del caso adottando
una nuova determinazione conclusiva ai sensi del primo periodo del
comma 6 del predetto articolo 14-quinquies della legge n. 241 del
1990 con i medesimi effetti di cui al comma 4, terzo, quarto e quinto
periodo del presente articolo. Alle riunioni del Consiglio dei
ministri possono partecipare senza diritto di voto i Presidenti delle
regioni o delle province autonome interessate. Restano ferme le
attribuzioni e le prerogative riconosciute alle regioni a statuto
speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti
speciali di autonomia e dalle relative norme di attuazione. Le
decisioni del Consiglio dei ministri sono immediatamente efficaci,
non sono sottoposte al controllo preventivo di legittimita' della
Corte dei conti di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n.
20, e sono pubblicate, per estratto, entro cinque giorni dalla data
di adozione, nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
7. In deroga all'articolo 27 del decreto legislativo n. 50 del
2016, la verifica del progetto definitivo e del progetto esecutivo
condotta ai sensi dell'articolo 26, comma 6, del predetto decreto
accerta altresi' l'ottemperanza alle prescrizioni impartite in sede
di conferenza di servizi e di VIA, nonche' di quelle impartite ai
sensi del comma 6 ed all'esito della stessa la stazione appaltante
procede direttamente all'approvazione del progetto definitivo ovvero
del progetto esecutivo.
8. La stazione appaltante provvede ad indire la procedura di
aggiudicazione non oltre novanta giorni dalla data di comunicazione
della determinazione motivata del Comitato speciale ai sensi del
comma 6 ovvero dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della decisione del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma
6, dandone contestuale comunicazione alla Cabina di regia di cui
all'articolo 2, per il tramite della Segreteria tecnica di cui
all'articolo 4, e al Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili. In caso di inosservanza del termine di cui al primo
periodo, l'intervento sostitutivo e' attuato nelle forme e secondo le
modalita' di cui all'articolo 12.
8-bis. Il quinto periodo del comma 290 dell'articolo 2 della legge
24 dicembre 2007, n. 244, e' sostituito dal seguente: «Alla societa'
possono essere affidate le attivita' di realizzazione e di gestione,
comprese quelle di manutenzione ordinaria e straordinaria, di
ulteriori tratte autostradali situate prevalentemente nel territorio
della regione Veneto nonche', previa intesa tra le regioni
interessate, nel territorio delle regioni limitrofe, nei limiti e
secondo le modalita' previsti dal comma 8-ter dell'articolo 178 del
codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50».
8-ter. Al comma 7-bis dell'articolo 206 del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2021».
8-quater. All'articolo 35, comma 1-ter, del decreto-legge 30
dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 2020, n. 8, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le
tratte diverse da quelle previste dal secondo periodo sono assegnate,
all'esito del procedimento di revisione della concessione di cui al
terzo periodo, alla societa' ANAS Spa che provvede altresi' alla
realizzazione dell'intervento viario Tarquinia-San Pietro in Palazzi,
anche attraverso l'adeguamento della strada statale n. 1-Aurelia, nei
limiti delle risorse che si renderanno disponibili a tale fine
nell'ambito del contratto di programma tra il Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili e la societa' ANAS Spa
relativo al periodo 2021-2025. Per la progettazione ed esecuzione
dell'intervento viario di cui al precedente periodo, a decorrere
dalla data di sottoscrizione del contratto di programma relativo al
periodo 2021-2025 e fino al completamento dei lavori,
l'amministratore delegato pro tempore della societa' ANAS Spa e'
nominato commissario straordinario, con i poteri e le funzioni di cui
all'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Al Commissario
straordinario non spettano compensi, gettoni di presenza e indennita'
comunque denominate».
8-quinquies. Al fine di consentire l'ultimazione delle procedure
espropriative e dei contenziosi pendenti nonche' dei collaudi
tecnico-amministrativi relativi alle opere realizzate per lo
svolgimento dei XX Giochi olimpici invernali e dei IX Giochi
Paralimpici invernali svoltisi a Torino nel 2006 e delle opere
previste e finanziate dalla legge 8 maggio 2012, n. 65, il termine di
cui all'articolo 3, comma 7, della legge 9 ottobre 2000, n. 285, come
gia' prorogato dall'articolo 2, comma 5-octies, del decreto-legge 29
dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2011, n. 10, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2023.
Art. 45
Disposizioni urgenti in materia di funzionalita' del Consiglio
Superiore dei lavori pubblici
1. Al fine di conseguire gli obbiettivi di cui al regolamento (UE)
2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021
e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 12 febbraio 2021, e' istituito, fino al 31 dicembre 2026, presso
il Consiglio superiore dei lavori pubblici per l'espressione dei
pareri di cui all'articolo 44 del presente decreto, in relazione agli
interventi indicati nell'Allegato IV al presente decreto, un Comitato
speciale presieduto dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori
pubblici e composto da:
a) sei dirigenti di livello generale in servizio presso le
amministrazioni dello Stato, designati dal Presidente del Consiglio
dei Ministri e dai rispettivi Ministri, dei quali uno appartenente
alla Presidenza del Consiglio dei ministri, uno appartenente al
Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, uno
appartenente al Ministero della transizione ecologica, uno
appartenente al Ministero della cultura, uno appartenente al
Ministero dell'interno, uno appartenente al Ministero dell'economia e
delle finanze;
b) tre rappresentanti designati dalla Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, scelti
tra soggetti in possesso di adeguate professionalita';
c) tre rappresentanti designati dagli Ordini professionali, di
cui uno designato dall'Ordine professionale degli ingegneri, uno
designato dall'Ordine professionale degli architetti ed uno designato
dall'Ordine professionale dei geologi;
d) tredici esperti scelti fra docenti universitari di chiara ed
acclarata competenza;
e) un magistrato amministrativo, con qualifica di consigliere, un
consigliere della Corte dei conti e un avvocato dello Stato.
2. Al Comitato possono essere invitati a partecipare, in qualita'
di esperti per la trattazione di speciali problemi, studiosi e
tecnici anche non appartenenti a pubbliche amministrazioni, senza
diritto di voto. Per la partecipazione alle attivita' del Comitato
non spettano indennita', gettoni di presenza, rimborsi spese o altri
emolumenti comunque denominati.
3. I componenti del Comitato speciale sono nominati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, durano in carica tre
anni e possono essere confermati per un secondo triennio e comunque
non oltre il 31 dicembre 2026. I componenti del Comitato speciale non
possono farsi rappresentare. Ai componenti del Comitato speciale e'
corrisposta, anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo 24,
comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e fermo il
limite di cui all'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, un'indennita' pari al 25 per cento
dell'ammontare complessivo del trattamento economico percepito presso
l'amministrazione di appartenenza e comunque non superiore alla somma
di 35.000 euro annui comprensiva degli oneri a carico
dell'Amministrazione.
4. Per lo svolgimento dell'attivita' istruttoria del Comitato
speciale e' istituita, presso il Consiglio Superiore dei lavori
pubblici, nei limiti di una spesa pari a euro 391.490 per l'anno 2021
e pari a euro 782.979 per gli anni dal 2022 al 2026, una struttura di
supporto di durata temporanea fino al 31 dicembre 2026, cui e'
preposto un dirigente di livello generale, in aggiunta all'attuale
dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili, e composta da un dirigente di livello non
generale e da dieci unita' di personale di livello non dirigenziale,
individuate tra il personale di ruolo delle pubbliche amministrazioni
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 ad esclusione del personale docente, educativo,
amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche.
Il personale delle pubbliche amministrazioni e' collocato, ai sensi
dell'articolo 17, comma 14 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in
posizione di fuori ruolo, comando, distacco o altra analoga
posizione, secondo i rispettivi ordinamenti. La struttura di supporto
puo' altresi' avvalersi, mediante apposite convenzioni e nel limite
complessivo di spesa di euro 500.000 per l'anno 2021 e di euro 1
milione per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, di societa'
controllate da Amministrazioni dello Stato specializzate nella
progettazione o realizzazione di opere pubbliche.
5. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 4 quantificati in euro
1.381.490 per l'anno 2021 e in euro 2.762.979 per ciascuno degli anni
dal 2022 fino al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma
«Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Art. 46
Modifiche alla disciplina del dibattito pubblico
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, con decreto del Ministro delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili, adottato su proposta della Commissione
nazionale per il dibattito pubblico di cui all'articolo 22, comma 2,
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, possono essere
individuate, in relazione agli interventi di cui all'articolo 44,
comma 1, nonche' a quelli finanziati in tutto o in parte con le
risorse del PNRR e del PNC, soglie dimensionali delle opere da
sottoporre obbligatoriamente a dibattito pubblico inferiori a quelle
previste dall'Allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 10 maggio 2018, n. 76. In relazione agli interventi di cui
all'Allegato IV al presente decreto, il dibattito pubblico ha una
durata massima di quarantacinque giorni e tutti i termini previsti
dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 76
del 2018, sono ridotti della meta'. Nei casi di obbligatorieta' del
dibattito pubblico, la stazione appaltante provvede ad avviare il
relativo procedimento contestualmente alla trasmissione del progetto
di fattibilita' tecnica ed economica al Consiglio superiore dei
lavori pubblici per l'acquisizione del parere di cui all'articolo 44,
comma 1. In caso di restituzione del progetto ai sensi del secondo
periodo dell'articolo 44, comma 1, il dibattito pubblico e' sospeso
con avviso pubblicato sul sito istituzionale della stazione
appaltante e il termine di cui al secondo periodo del presente comma
riprende a decorrere dalla data di pubblicazione sul medesimo sito
internet istituzionale dell'avviso di trasmissione del progetto di
fattibilita' tecnica ed economica integrato o modificato secondo le
indicazioni rese dal Comitato speciale del Consiglio superiore di
lavori pubblici. Gli esiti del dibattito pubblico e le osservazioni
raccolte sono valutate nella conferenza di servizi di cui
all'articolo 44, comma 4. Al fine di assicurare il rispetto dei
termini di cui al secondo periodo del presente comma, la Commissione
nazionale per il dibattito pubblico provvede ad istituire, entro il
termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, un elenco di soggetti, in possesso di comprovata
esperienza e competenza nella gestione dei processi partecipativi
ovvero nella gestione ed esecuzione delle attivita' di programmazione
e pianificazione in materia urbanistica o di opere pubbliche, cui
conferire l'incarico di coordinatore del dibattito pubblico, come
disciplinato dal decreto adottato in attuazione dell'articolo 22,
comma 2, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016. In caso di
inosservanza da parte della stazione appaltante dei termini di
svolgimento del dibattito pubblico previsti dal presente comma, la
Commissione nazionale per il dibattito pubblico esercita, senza
indugio, i necessari poteri sostitutivi. Ai componenti della
Commissione nazionale e' riconosciuto, per il periodo dal 2021 al
2026 in caso di esercizio dei poteri sostitutivi, il rimborso delle
spese di missione nei limiti previsti per il personale del Ministero
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, con oneri non
superiori a 22.500 euro per l'anno 2021 e a 45.000 euro per ciascuno
degli anni dal 2022 al 2026.
2. Agli oneri di cui al comma 1, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023,
nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
Titolo IV
CONTRATTI PUBBLICI
Art. 47
Pari opportunita' e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel
PNRR e nel PNC
1. Per perseguire le finalita' relative alle pari opportunita',
generazionali e di genere e per promuovere l'inclusione lavorativa
delle persone disabili, in relazione alle procedure afferenti agli
investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse
previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonche' dal
PNC, si applicano le disposizioni seguenti.
2. Gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla
situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto
legislativo 11 aprile 2006, n. 198, producono, a pena di esclusione,
al momento della presentazione della domanda di partecipazione o
dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione
della sua conformita' a quello trasmesso alle rappresentanze
sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di
parita' ai sensi del secondo comma del citato articolo 46, ovvero, in
caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo
articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle
rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al
consigliere regionale di parita'.
3. Gli operatori economici, diversi da quelli indicati nel comma 2
e che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti,
entro sei mesi dalla conclusione del contratto, sono tenuti a
consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla
situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle
professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della
formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi
di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilita',
dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti,
dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione
effettivamente corrisposta. La relazione di cui al primo periodo e'
tramessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e
al consigliere regionale di parita'.
3-bis. Gli operatori economici di cui al comma 3 sono, altresi',
tenuti a consegnare, nel termine previsto dal medesimo comma, alla
stazione appaltante la certificazione di cui all'articolo 17 della
legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento
degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e
provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data
di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione di cui al
presente comma e' trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.
4. Le stazioni appaltanti prevedono, nei bandi di gara, negli
avvisi e negli inviti, specifiche clausole dirette all'inserimento,
come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali
dell'offerta, di criteri orientati a promuovere l'imprenditoria
giovanile, l'inclusione lavorativa delle persone disabili, la parita'
di genere e l'assunzione di giovani, con eta' inferiore a trentasei
anni, e donne. Il contenuto delle clausole e' determinato tenendo,
tra l'altro, conto dei principi di libera concorrenza,
proporzionalita' e non discriminazione, nonche' dell'oggetto del
contratto, della tipologia e della natura del singolo progetto in
relazione ai profili occupazionali richiesti, dei principi
dell'Unione europea, degli indicatori degli obiettivi attesi in
termini di occupazione femminile e giovanile e di tasso di
occupazione delle persone disabili al 2026, anche in considerazione
dei corrispondenti valori medi nonche' dei corrispondenti indicatori
medi settoriali europei in cui vengono svolti i progetti. Fermo
restando quanto previsto al comma 7, e' requisito necessario
dell'offerta l'aver assolto, al momento della presentazione
dell'offerta stessa, agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999,
n. 68, e l'assunzione dell'obbligo di assicurare, in caso di
aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento,
delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la
realizzazione di attivita' ad esso connesse o strumentali, sia
all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile.
5. Ulteriori misure premiali possono prevedere l'assegnazione di un
punteggio aggiuntivo all'offerente o al candidato che:
a) nei tre anni antecedenti la data di scadenza del termine di
presentazione delle offerte, non risulti destinatario di accertamenti
relativi ad atti o comportamenti discriminatori ai sensi
dell'articolo 44 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215,
dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216,
dell'articolo 3 della legge 1° marzo 2006, n. 67, degli articoli 35 e
55-quinquies del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, ovvero
dell'articolo 54 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;
b) utilizzi o si impegni a utilizzare specifici strumenti di
conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro per i
propri dipendenti, nonche' modalita' innovative di organizzazione del
lavoro;
c) si impegni ad assumere, oltre alla soglia minima percentuale
prevista come requisito di partecipazione, persone disabili, giovani,
con eta' inferiore a trentasei anni, e donne per l'esecuzione del
contratto o per la realizzazione di attivita' ad esso connesse o
strumentali;
d) abbia, nell'ultimo triennio, rispettato i principi della parita'
di genere e adottato specifiche misure per promuovere le pari
opportunita' generazionali e di genere, anche tenendo conto del
rapporto tra uomini e donne nelle assunzioni, nei livelli retributivi
e nel conferimento di incarichi apicali;
d-bis) abbia, nell'ultimo triennio, rispettato gli obblighi di cui
alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
e) abbia presentato o si impegni a presentare per ciascuno degli
esercizi finanziari, ricompresi nella durata del contratto di
appalto, una dichiarazione volontaria di carattere non finanziario ai
sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n.
254.
6. I contratti di appalto prevedono l'applicazione di penali per
l'inadempimento dell'appaltatore agli obblighi di cui al comma 3, al
comma 3-bis ovvero al comma 4, commisurate alla gravita' della
violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle
prestazioni del contratto, nel rispetto dell'importo complessivo
previsto dall'articolo 51 del presente decreto. La violazione
dell'obbligo di cui al comma 3 determina, altresi', l'impossibilita'
per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in
raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori
procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici
finanziati, in tutto o in parte, con le risorse di cui al comma 1.
7. Le stazioni appaltanti possono escludere l'inserimento nei bandi
di gara, negli avvisi e negli inviti dei requisiti di partecipazione
di cui al comma 4, o stabilire una quota inferiore, dandone adeguata
e specifica motivazione, qualora l'oggetto del contratto, la
tipologia o la natura del progetto o altri elementi puntualmente
indicati ne rendano l'inserimento impossibile o contrastante con
obiettivi di universalita' e socialita', di efficienza, di
economicita' e di qualita' del servizio nonche' di ottimale impiego
delle risorse pubbliche
8. Con linee guida del Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero
dei Ministri o delle autorita' delegati per le pari opportunita' e
della famiglia e per le politiche giovanili e il servizio civile
universale, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili, con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali e con il Ministro per le disabilita', da adottarsi entro
sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono
definiti le modalita' e i criteri applicativi delle misure previste
dal presente articolo, indicate misure premiali e predisposti modelli
di clausole da inserire nei bandi di gara differenziati per settore,
tipologia e natura del contratto o del progetto.
9. I rapporti e le relazioni previste dai commi 2, 3 e 3-bis sono
pubblicati sul profilo del committente, nella sezione
«Amministrazione trasparente», ai sensi dell'articolo 29 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e comunicati alla Presidenza del
consiglio dei ministri ovvero ai Ministri o alle autorita' delegati
per le pari opportunita' e della famiglia e per le politiche
giovanili e il servizio civile universale.
Art. 47 bis
Composizione degli organismi pubblici istituiti dal presente decreto
1. Salvo quanto espressamente stabilito dal presente decreto, la
composizione degli organismi pubblici istituiti dal medesimo decreto,
i cui membri non siano individuati esclusivamente tra i titolari di
incarichi di Governo e di altre cariche istituzionali, nonche' delle
relative strutture amministrative di supporto, e' definita nel
rispetto del principio di parita' di genere, fermo restando il numero
di componenti previsto alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
Art. 47 ter
Disposizioni urgenti in materia di affidamenti dei concessionari
1. All'articolo 177, comma 2, primo periodo, del codice dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2022».
Art. 47 quater
Misure urgenti in materia di tutela della concorrenza nei contratti
pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC
1. Ai fini della tutela della libera concorrenza e di garantire il
pluralismo degli operatori nel mercato, le procedure afferenti agli
investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse
previste dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 10 febbraio 2021, e dal regolamento (UE) 2021/241 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonche' dal
PNC, possono prevedere, nel bando di gara, nell'avviso o nell'invito
criteri premiali atti ad agevolare le piccole e medie imprese nella
valutazione dell'offerta.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano
compatibilmente con il diritto dell'Unione europea e con i principi
di parita' di trattamento, non discriminazione, trasparenza e
proporzionalita'.
Art. 48
Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR
e PNC
1. In relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici
finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e
dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali
dell'Unione europea, si applicano le disposizioni del presente
titolo, l'articolo 207, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
nonche' le disposizioni di cui al presente articolo.
2. E' nominato, per ogni procedura, un responsabile unico del
procedimento che, con propria determinazione adeguatamente motivata,
valida e approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione del
contratto, anche in corso d'opera, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 26, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50.
3. Le stazioni appaltanti possono altresi' ricorrere alla procedura
di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i
settori ordinari, e di cui all'articolo 125, per i settori speciali,
nella misura strettamente necessaria, quando, per ragioni di estrema
urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla
stazione appaltante, l'applicazione dei termini, anche abbreviati,
previsti dalle procedure ordinarie puo' compromettere la
realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione
di cui al PNRR nonche' al PNC e ai programmi cofinanziati dai fondi
strutturali dell'Unione Europea.
4. In caso di impugnazione degli atti relativi alle procedure di
affidamento di cui al comma 1, si applica l'articolo 125 del codice
del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio
2010, n. 104.
5. Per le finalita' di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto
dall'articolo 59, commi 1, 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo n.
50 del 2016, e' ammesso l'affidamento di progettazione ed esecuzione
dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilita'
tecnica ed economica di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto
legislativo n. 50 del 2016. Sul progetto di fattibilita' tecnica ed
economica posto a base di gara, e' sempre convocata la conferenza di
servizi di cui all'articolo 14, comma 3, della legge 7 agosto 1990,
n. 241. L'affidamento avviene mediante acquisizione del progetto
definitivo in sede di offerta ovvero, in alternativa, mediante
offerte aventi a oggetto la realizzazione del progetto definitivo,
del progetto esecutivo e il prezzo. In entrambi i casi, l'offerta
relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto
per la progettazione definitiva, per la progettazione esecutiva e per
l'esecuzione dei lavori. In ogni caso, alla conferenza di servizi
indetta ai fini dell'approvazione del progetto definitivo partecipa
anche l'affidatario dell'appalto, che provvede, ove necessario, ad
adeguare il progetto alle eventuali prescrizioni susseguenti ai
pareri resi in sede di conferenza di servizi. A tal fine, entro
cinque giorni dall'aggiudicazione ovvero dalla presentazione del
progetto definitivo da parte dell'affidatario, qualora lo stesso non
sia stato acquisito in sede di gara, il responsabile unico del
procedimento avvia le procedure per l'acquisizione dei pareri e degli
atti di assenso necessari per l'approvazione del progetto.
6. Le stazioni appaltanti che procedono agli affidamenti di cui al
comma 1, possono prevedere, nel bando di gara o nella lettera di
invito, l'assegnazione di un punteggio premiale per l'uso nella
progettazione dei metodi e strumenti elettronici specifici di cui
all'articolo 23, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 50
del 2016. Tali strumenti utilizzano piattaforme interoperabili a
mezzo di formati aperti non proprietari, al fine di non limitare la
concorrenza tra i fornitori di tecnologie e il coinvolgimento di
specifiche progettualita' tra i progettisti. Entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con
provvedimento del Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, sono stabilite le regole e specifiche tecniche per
l'utilizzo dei metodi e strumenti elettronici di cui al primo
periodo, assicurandone il coordinamento con le previsioni di cui al
decreto non regolamentare adottato ai sensi del comma 13 del citato
articolo 23.
7. Per gli interventi di cui al comma 1, in deroga a quanto
previsto dall'articolo 215 del decreto legislativo n. 50 del 2016, il
parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici e' reso
esclusivamente sui progetti di fattibilita' tecnica ed economica di
lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per
almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo pari o superiore ai
100 milioni di euro. In tali casi, il parere reso dal Consiglio
Superiore, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 9, del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, non riguarda anche la valutazione
di congruita' del costo. In relazione agli investimenti di cui al
primo periodo di importo inferiore ai 100 milioni di euro, dalla data
di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2026,
si prescinde dall'acquisizione del parere di cui all'articolo 215,
comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Con provvedimento
del Presidente del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, adottato
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono individuate le modalita' di presentazione delle
richieste di parere di cui al presente comma, e' indicato il
contenuto essenziale dei documenti e degli elaborati di cui
all'articolo 23, commi 5 e 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016,
occorrenti per l'espressione del parere, e sono altresi'
disciplinate, fermo quanto previsto dall'articolo 44 del presente
decreto, procedure semplificate per la verifica della completezza
della documentazione prodotta e, in caso positivo, per la conseguente
definizione accelerata del procedimento.
Art. 49
Modifiche alla disciplina del subappalto
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto:
a) fino al 31 ottobre 2021, in deroga all'articolo 105, commi 2 e
5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il subappalto non
puo' superare la quota del 50 per cento dell'importo complessivo del
contratto di lavori, servizi o forniture. E' soppresso l'articolo 1,
comma 18, primo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55;
b) all'articolo 105 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50:
1) al comma 1, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti
dai seguenti: «A pena di nullita', fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 106, comma 1, lettera d), il contratto non puo' essere
ceduto, non puo' essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle
prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonche'
la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso
delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensita' di
manodopera. E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni del
presente articolo.»;
2) al comma 14, il primo periodo e' sostituito dal seguente:
«Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve
garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti
nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento
economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il
contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti
collettivi nazionali di lavoro, qualora le attivita' oggetto di
subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto
dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie
prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente
principale.».
2. Dal 1° novembre 2021, al citato articolo 105 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
a) al comma 2, il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Le
stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di cui all'articolo
30, previa adeguata motivazione nella determina a contrarre,
eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti,
indicano nei documenti di gara le prestazioni o le lavorazioni
oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura
dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche
dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 89, comma 11,
dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessita' delle
prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il
controllo delle attivita' di cantiere e piu' in generale dei luoghi
di lavoro e di garantire una piu' intensa tutela delle condizioni di
lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire
il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori
siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed
esecutori di lavori di cui al comma 52 dell' articolo 1 della legge 6
novembre 2012, n. 190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori
istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.
229.»;
b) il comma 5 e' abrogato;
b-bis) al comma 7, secondo periodo, le parole da: «la
certificazione attestante» fino alla fine del periodo sono sostituite
dalle seguenti: «la dichiarazione del subappaltatore attestante
l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 e il
possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84. La
stazione appaltante verifica la dichiarazione di cui al secondo
periodo del presente comma tramite la Banca dati nazionale di cui
all'articolo 81»;
c) al comma 8, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Il
contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido
nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni
oggetto del contratto di subappalto.».
3. Le amministrazioni competenti:
a) assicurano la piena operativita' della Banca Dati Nazionale
dei Contratti Pubblici di cui all'articolo 81 del decreto legislativo
n. 50 del 2016, come modificato dall'articolo 53 del presente
decreto;
b) adottano il documento relativo alla congruita' dell'incidenza
della manodopera, di cui all'articolo 105, comma 16, del citato
decreto legislativo n. 50 del 2016 e all'articolo 8, comma 10-bis,
del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
c) adottano entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto il regolamento di cui all'articolo 91, comma 7,
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
4. Per garantire la piena operativita' e l'implementazione della
banca dati di cui al comma 3, lettera a), e' autorizzata la spesa di
euro 1 milione per l'anno 2021 e di euro 2 milioni per ciascuno degli
anni dal 2022 al 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Art. 50
Semplificazioni in materia di esecuzione dei contratti pubblici PNRR
e PNC
1. Al fine di conseguire gli obbiettivi di cui al regolamento (UE)
2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021
e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 febbraio 2021, in relazione alla esecuzione dei
contratti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse
previste dai citati regolamenti, nonche' dalle risorse del PNC, e dai
programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea, si
applicano le disposizioni del presente titolo, nonche' le
disposizioni del presente articolo.
2. Decorsi inutilmente i termini per la stipulazione del contratto,
la consegna dei lavori, la costituzione del collegio consultivo
tecnico, gli atti e le attivita' di cui all'articolo 5 del
decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nonche' gli altri termini,
anche endoprocedimentali, previsti dalla legge, dall'ordinamento
della stazione appaltante o dal contratto per l'adozione delle
determinazioni relative all'esecuzione dei contratti pubblici PNRR e
PNC, il responsabile o l'unita' organizzativa di cui all'articolo 2,
comma 9-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, titolare del potere
sostitutivo in caso di inerzia, d'ufficio o su richiesta
dell'interessato, esercita il potere sostitutivo entro un termine
pari alla meta' di quello originariamente previsto, al fine di
garantire il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR nonche'
al PNC e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione
Europea.
3. Il contratto diviene efficace con la stipulazione e non trova
applicazione l'articolo 32, comma 12, del decreto legislativo 18
aprile 2016 n. 50.
4. La stazione appaltante prevede, nel bando o nell'avviso di
indizione della gara, che, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga
in anticipo rispetto al termine ivi indicato, e' riconosciuto, a
seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del
certificato di collaudo o di verifica di conformita', un premio di
accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base
degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale, mediante
utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento
alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili,
sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni
assunte. In deroga all'articolo 113-bis del decreto legislativo n. 50
del 2016, le penali dovute per il ritardato adempimento possono
essere calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,6 per mille
e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in
relazione all'entita' delle conseguenze legate al ritardo, e non
possono comunque superare, complessivamente, il 20 per cento di detto
ammontare netto contrattuale.
Art. 51
Modifiche al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76
1. Al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) al comma 1, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite
dalle seguenti: «30 giugno 2023»;
2) al comma 2:
2.1. la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a)
affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e
per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e
architettura e l'attivita' di progettazione, di importo inferiore a
139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede
all'affidamento diretto, anche senza consultazione di piu' operatori
economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui
all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che siano scelti
soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a
quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che
risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione
appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione;»;
2.2. alla lettera b), le parole «di importo pari o superiore
a 75.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto
legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a
150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, ovvero di almeno dieci
operatori per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e
inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno quindici operatori
per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino
alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del
2016» sono sostituite dalle seguenti: «di importo pari o superiore a
139.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto
legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a
150.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno dieci
operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro
e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n.
50 del 2016»;
b) all'articolo 2:
1) al comma 1, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite
dalle seguenti: «30 giugno 2023»;
2) al comma 2, le parole «agli articoli 61 e 62» sono
sostituite dalle seguenti: «all'articolo 62»;
b-bis) all'articolo 2-ter:
1) al comma 1, lettera a), le parole: «31 dicembre 2021» sono
sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»;
2) al comma 1, lettera b), le parole: «31 dicembre 2021» sono
sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023» e dopo le parole: «legati
alla stessa funzione,» e' inserita la seguente: «anche»;
c) all'articolo 3:
1) al comma 1, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite
dalle seguenti: «30 giugno 2023»;
2) al comma 2, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite
dalle seguenti: «30 giugno 2023»;
2-bis) al comma 3, dopo le parole: «esiti delle interrogazioni»
sono inserite le seguenti: «, anche demandate al gruppo interforze
tramite il "Sistema di indagine" gestito dal Centro elaborazione dati
del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero
dell'interno,»;
d) all'articolo 5:
1) al comma 1, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite
dalle seguenti: «30 giugno 2023»;
2) al comma 2, le parole «su determinazione» sono sostituite
dalle seguenti: «su parere»;
e) all'articolo 6:
1) al comma 1, le parole «31 dicembre 2021», ovunque ricorrano,
sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»;
2) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole «ciascuna di
esse nomini uno o due componenti» sono inserite le seguenti: «,
individuati anche tra il proprio personale dipendente ovvero tra
persone ad esse legate da rapporti di lavoro autonomo o di
collaborazione anche continuativa in possesso dei requisiti previsti
dal primo periodo,»;
3) al comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde
interamente al contenuto della determinazione del collegio
consultivo, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute
dalla parte vincitrice che non ha osservato la determinazione,
riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la
condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente
relative allo stesso periodo, nonche' al versamento all'entrata del
bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente
al contributo unificato dovuto. Resta ferma l'applicabilita' degli
articoli 92 e 96 del codice di procedura civile.»;
4) al comma 7, il secondo periodo e' soppresso e, al quarto
periodo, dopo le parole «fino a un quarto» sono inserite le seguenti:
«e di quanto previsto dalle linee guida di cui al comma 8-ter»;
5) dopo il comma 8 e' inserito il seguente: «8-bis. Entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili, previo parere del Consiglio superiore
dei lavori pubblici, sono approvate apposite Linee guida volte a
definire, nel rispetto di quanto stabilito dal presente articolo, i
requisiti professionali e i casi di incompatibilita' dei membri e del
Presidente del collegio consultivo tecnico, i criteri preferenziali
per la loro scelta, i parametri per la determinazione dei compensi
rapportati al valore e alla complessita' dell'opera, nonche'
all'entita' e alla durata dell'impegno richiesto ed al numero e alla
qualita' delle determinazioni assunte, le modalita' di costituzione e
funzionamento del collegio e il coordinamento con gli altri istituti
consultivi, deflativi e contenziosi esistenti. Con il medesimo
decreto, e' istituito presso il Consiglio superiore dei lavori
pubblici, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un
Osservatorio permanente per assicurare il monitoraggio dell'attivita'
dei collegi consultivi tecnici. A tale fine, i Presidenti dei collegi
consultivi provvedono a trasmettere all'Osservatorio gli atti di
costituzione del collegio e le determinazioni assunte dal collegio,
entro cinque giorni dalla loro adozione. Ai componenti
dell'osservatorio non spettano indennita', gettoni di presenza,
rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. Al
funzionamento dell'Osservatorio si provvede nell'ambito delle risorse
umane, strumentali e finanziarie del Consiglio superiore dei lavori
pubblici disponibili a legislazione vigente»;
f) all'articolo 8, comma 1, le parole «31 dicembre 2021» sono
sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»;
f-bis) all'articolo 10, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. In deroga alle disposizioni del decreto del Ministro per la
sanita' 5 luglio 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del
18 luglio 1975, con riferimento agli immobili di interesse culturale,
sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:
a) l'altezza minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione
e' fissata in 2,4 metri, riducibili a 2,2 metri per i corridoi, i
disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti e i ripostigli;
b) per ciascun locale adibito ad abitazione, l'ampiezza della
finestra deve essere proporzionata in modo da assicurare un valore di
fattore luce diurna medio non inferiore all'1 per cento e, comunque,
la superficie finestrata apribile non deve essere inferiore a un
sedicesimo della superficie del pavimento;
c) ai fini della presentazione e del rilascio dei titoli
abilitativi per il recupero e per la qualificazione edilizia degli
immobili di cui al presente comma e della segnalazione certificata
della loro agibilita', si fa riferimento alle dimensioni
legittimamente preesistenti anche nel caso di interventi di
ristrutturazione e di modifica di destinazione d'uso»;
g) all'articolo 13, comma 1, le parole «31 dicembre 2021» sono
sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»;
h) all'articolo 21, comma 2, le parole «31 dicembre 2021» sono
sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023».
2. La proroga di cui al comma 1, lettera b), numero 1), non si
applica alle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 2 del
decreto-legge n. 76 del 2020.
3. Le modifiche apportate dal comma 1, lettera a), numero 2),
numeri 2.1 e 2.2, all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), del
decreto-legge n. 76 del 2020 si applicano alle procedure avviate dopo
l'entrata in vigore del presente decreto. Per le procedure i cui
bandi o avvisi di indizione della gara siano pubblicati prima
dell'entrata in vigore del presente decreto ovvero i cui inviti a
presentare le offerte o i preventivi siano inviati entro la medesima
data continua ad applicarsi il citato articolo 1 del decreto-legge n.
76 del 2020 nella formulazione antecedente alle modifiche apportate
con il presente decreto.
Art. 52
Modifiche al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32
e prime misure di riduzione delle stazioni appaltanti
1. Al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) al comma 1:
1.1 all'alinea, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite
dalle seguenti: «30 giugno 2023»;
1.2. alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole «, limitatamente alle procedure non afferenti agli
investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse
previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonche'
dalle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari
di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59. Nelle
more di una disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il
rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti, per le
procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, i comuni non capoluogo di
provincia procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori,
oltre che secondo le modalita' indicate dal citato articolo 37, comma
4, attraverso le unioni di comuni, le province, le citta'
metropolitane e i comuni capoluogo di provincia»;
2) il comma 2 e' abrogato;
3) al comma 3, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite
dalle seguenti: «30 giugno 2023»;
4) al comma 4, le parole «Per gli anni 2019, 2020 e 2021» sono
sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2019 al 2023»;
5) al comma 6, le parole «Per gli anni 2019, 2020 e 2021» sono
sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2019 al 2023»;
6) al comma 7, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite
dalle seguenti: «30 giugno 2023» ed e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Restano ferme le disposizioni relative all'acquisizione del
parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici relativamente alla
costruzione e all'esercizio delle dighe di ritenuta.»;
7) al comma 10, le parole «Fino al 31 dicembre 2021» sono
sostituite dalle seguenti: «Fino al 30 giugno 2023»;
8) al comma 15, le parole «Per gli anni dal 2019 al 2022» sono
sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2019 al 2023»;
9) al comma 18, secondo periodo le parole «Fino al 31 dicembre
2021» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2023».
a-bis) all'articolo 4, comma 1, le parole: «30 giugno 2021» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
1-bis. In caso di comprovate necessita' correlate alla
funzionalita' delle Forze armate, anche connesse all'emergenza
sanitaria, le misure di semplificazione procedurale di cui
all'articolo 44 del presente decreto si applicano alle opere
destinate alla difesa nazionale, di cui all'articolo 233, comma 1,
lettere a), i), m), o) e r), del codice dell'ordinamento militare, di
cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, individuate, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro della difesa, sentito il Ministro delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili.
Art. 53
Semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici
strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure
di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici
1. Fermo restando, per l'acquisto dei beni e servizi di importo
inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, quanto previsto dall'articolo 1, comma 2,
lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, cosi' come
modificato dal presente decreto, le stazioni appaltanti possono
ricorrere alla procedura di cui all'articolo 48, comma 3, in presenza
dei presupposti ivi previsti, in relazione agli affidamenti di
importo superiore alle predette soglie, aventi ad oggetto l'acquisto
di beni e servizi informatici, in particolare basati sulla tecnologia
cloud, nonche' servizi di connettivita', finanziati in tutto o in
parte con le risorse previste per la realizzazione dei progetti del
PNRR, la cui determina a contrarre o altro atto di avvio del
procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2026,
anche ove ricorra la rapida obsolescenza tecnologica delle soluzioni
disponibili tale da non consentire il ricorso ad altra procedura di
affidamento.
2. Al termine delle procedure di gara di cui al comma 1, le
amministrazioni stipulano il contratto e avviano l'esecuzione dello
stesso secondo le modalita' di cui all'articolo 75, comma 3, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile
2020, n. 27, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 32, commi
9 e 10, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Per le verifiche
antimafia si applica l'articolo 3 del decreto-legge 16 luglio 2020,
n. 76, convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120.
L'autocertificazione consente di stipulare, approvare o autorizzare i
contratti relativi ai beni, servizi e forniture, sotto condizione
risolutiva, ferme restando le verifiche successive ai fini del
comprovato possesso dei requisiti da completarsi entro sessanta
giorni.
3. La struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri
competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale
esercita la funzione di cui all'articolo 14-bis, comma 2, lettera g),
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sentita l'AgID, in
relazione alle procedure di affidamento di cui al comma 1 ritenute
strategiche per assicurare il conseguimento degli specifici obiettivi
di trasformazione digitale previsti dal Piano nazionale di ripresa e
resilienza.
4. Nell'esercizio della funzione di cui al comma 3, la struttura
della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per
l'innovazione tecnologica e la transizione digitale detta anche
prescrizioni, obbligatorie e vincolanti nei confronti delle
amministrazioni aggiudicatrici, relative alle modalita' organizzative
e ai tempi di svolgimento delle procedure di affidamento necessarie
al fine di assicurare il conseguimento degli specifici obiettivi di
trasformazione digitale previsti dal PNRR nel rispetto dei termini di
attuazione individuati nel cronoprogramma relativo ai singoli
progetti, nonche' alla qualita' e alla coerenza tecnologica
complessiva delle architetture infrastrutturali.
5. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante "Codice
dei contratti pubblici" sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 29:
1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole «nonche' alle
procedure per l'affidamento» sono inserite le seguenti: «e
l'esecuzione»;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Tutte le
informazioni inerenti agli atti delle amministrazioni aggiudicatrici
e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione, alla scelta
del contraente, all'aggiudicazione e all'esecuzione di lavori,
servizi e forniture relativi all'affidamento, inclusi i concorsi di
progettazione e i concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli
di cui all'articolo 5, sono gestite e trasmesse tempestivamente alla
Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici dell'ANAC attraverso le
piattaforme telematiche ad essa interconnesse secondo le modalita'
indicate all'articolo 213, comma 9. L'ANAC garantisce, attraverso la
Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici, la pubblicazione dei
dati ricevuti, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 e ad
eccezione di quelli che riguardano contratti secretati ai sensi
dell'articolo 162, la trasmissione dei dati all'Ufficio delle
pubblicazioni dell'Unione europea e la pubblicazione ai sensi
dell'articolo 73. Gli effetti degli atti oggetto di pubblicazione ai
sensi del presente comma decorrono dalla data di pubblicazione dei
relativi dati nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici.»;
3) al comma 3, sono inserite, in fine, le seguenti parole:
«anche attraverso la messa a disposizione di piattaforme telematiche
interoperabili con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici per
la gestione di tutte le fasi della vita dei contratti pubblici
secondo le modalita' indicate all'articolo 213, comma 9»;
4) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Le stazioni
appaltanti sono tenute ad utilizzare le piattaforme telematiche di
cui al comma 2, aderenti alle regole di cui all'articolo 44.»;
5) il comma 4-bis e' sostituito dal seguente: «4-bis.
L'interscambio dei dati e degli atti tra la Banca Dati Nazionale dei
Contratti pubblici dell'ANAC, il sistema di cui al decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e le piattaforme telematiche ad
essa interconnesse avviene, nel rispetto del principio di unicita'
del luogo di pubblicazione e di unicita' dell'invio delle
informazioni, in conformita' alle Linee guida AgID in materia di
interoperabilita'. L'insieme dei dati e delle informazioni condivisi
costituiscono fonte informativa prioritaria in materia di
pianificazione e monitoraggio di contratti. Per le opere pubbliche si
applica quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, del decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.».
b) all'articolo 36, comma 6-bis, secondo periodo, la parola
«decreto» e' sostituita dalla seguente: «provvedimento» e, al terzo
periodo, le parole «Banca dati nazionale degli operatori economici»
sono sostituite dalle seguenti: «Banca dati nazionale dei contratti
pubblici.»;
c) all'articolo 77, comma 2, le parole «puo' lavorare» sono
sostituite dalle seguenti: «di regola, lavora».
d) all'articolo 81:
1) al comma 1, le parole «Banca dati centralizzata gestita dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominata Banca dati
nazionale degli operatori economici» sono sostituite dalle seguenti:
«Banca dati nazionale dei contratti pubblici, di cui all'articolo
213, comma 8»;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Per le finalita'
di cui al comma 1, l'ANAC individua, con proprio provvedimento,
adottato d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili e con l'AgID, i dati concernenti la
partecipazione alle gare e il loro esito, in relazione ai quali e'
obbligatoria la verifica attraverso la Banca dati nazionale dei
contratti pubblici, i termini e le regole tecniche per
l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei predetti dati,
anche mediante la piattaforma di cui all'articolo 50-ter del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonche' i criteri e le modalita'
relative all'accesso e al funzionamento della Banca dati.
L'interoperabilita' tra le diverse banche dati gestite dagli enti
certificanti coinvolte nel procedimento, nonche' tra queste e le
banche dati gestite dall'ANAC, e' assicurata secondo le modalita'
individuate dall'AgID con le Linee guida in materia.»;
3) al comma 3, primo periodo, la parola «decreto» e' sostituita
dalla seguente: «provvedimento» e, al secondo periodo, le parole «,
debitamente informata dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti,» sono soppresse;
4) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Presso la Banca
dati nazionale dei contratti pubblici e' istituito il fascicolo
virtuale dell'operatore economico nel quale sono presenti i dati di
cui al comma 2 per la verifica dell'assenza di motivi di esclusione
di cui all'articolo 80, l'attestazione di cui all'articolo 84, comma
1, per i soggetti esecutori di lavori pubblici, nonche' i dati e
documenti relativi ai criteri di selezione di cui all'articolo 83 che
l'operatore economico carica. Il fascicolo virtuale dell'operatore
economico e' utilizzato per la partecipazione alle singole gare. I
dati e documenti contenuti nel fascicolo virtuale, nei termini di
efficacia di ciascuno di essi, possono essere utilizzati anche per
gare diverse. In sede di partecipazione alle gare l'operatore
economico indica i dati e i documenti relativi ai requisiti generali
e speciali di cui agli articoli 80, 83 e 84, contenuti nel fascicolo
virtuale per consentire la valutazione degli stessi alla stazione
appaltante.»;
5) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: «4-bis. Le
amministrazioni competenti al rilascio delle certificazioni di cui
all'articolo 80 realizzano, mediante adozione delle necessarie misure
organizzative, sistemi informatici atti a garantire alla Banca Dati
Nazionale dei Contratti Pubblici la disponibilita' in tempo reale
delle dette certificazioni in formato digitale, mediante accesso alle
proprie banche dati, con modalita' automatizzate mediante
interoperabilita' secondo le modalita' individuate dall'AgID con le
linee guida in materia. L'ANAC garantisce l'accessibilita' alla
propria banca dati alle stazioni appaltanti, agli operatori economici
e agli organismi di attestazione di cui all'articolo 84, commi 1 e
seguenti, limitatamente ai loro dati. Fino alla data di entrata in
vigore del provvedimento di cui al comma 2, l'ANAC puo' predisporre
elenchi di operatori economici gia' accertati e le modalita' per
l'utilizzo degli accertamenti per gare diverse.»;
e) all'articolo 85, comma 7, la parola «decreto» e' sostituita
dalla seguente: «provvedimento»;
e-bis) all'articolo 111:
1) al comma 1:
1.1) al primo periodo, le parole: «con particolare riferimento
alle» sono sostituite dalla seguente: «mediante»;
1.2) al secondo periodo, la parola: «decreto» e' sostituita dalla
seguente: «regolamento»;
2) al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: «semplificazione»
sono aggiunte le seguenti: «, mediante metodologie e strumentazioni
elettroniche»;
3) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Le metodologie e strumentazioni elettroniche di cui ai
commi 1 e 2 del presente articolo garantiscono il collegamento con la
Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 213,
comma 8, per l'invio delle informazioni richieste dall'ANAC ai sensi
del citato articolo 213, comma 9»;
f) all'articolo 213, comma 8, il quarto periodo e' soppresso;
g) all'articolo 216, comma 13, la parola «decreto» e' sostituita
dalla seguente: «provvedimento»;
6. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 593 e' aggiunto, infine, il seguente periodo «Il
superamento del limite di cui al comma 591 e' altresi' consentito per
le spese per l'acquisto di beni e servizi del settore informatico
finanziate con il PNRR»;
b) i commi 610, 611, 612 e 613 sono abrogati.
7. L' ANAC provvede all'attuazione delle disposizioni del presente
articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
Art. 54
Estensione dell'Anagrafe antimafia degli esecutori agli interventi
per la ricostruzione nei comuni interessati dagli eventi sismici
del mese di aprile 2009 nella regione Abruzzo
1. Al fine di favorire il piu' celere svolgimento delle procedure
connesse all'affidamento e all'esecuzione dei contratti pubblici, per
gli interventi di ricostruzione nei comuni interessati dagli eventi
sismici del mese di aprile 2009 nella regione Abruzzo, a decorrere
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, opera l'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui
all'articolo 30, comma 6, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
Gli operatori economici interessati a partecipare, a qualunque titolo
e per qualsiasi attivita', agli interventi di ricostruzione di cui al
primo periodo, devono essere iscritti, a domanda, nell'Anagrafe
antimafia degli esecutori di cui al citato articolo 30, comma 6, del
decreto-legge n. 189 del 2016. Sono abrogati i commi 1, 2 e 4
dell'articolo 16 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, il comma 33 dell'articolo 2-bis del
decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e' abrogato. Gli operatori
economici gia' iscritti nella sezione speciale del citato comma 33
dell'articolo 2-bis del decreto-legge n. 148 del 2017 confluiscono, a
cura della Prefettura-UTG dell'Aquila, nell'Anagrafe antimafia degli
esecutori di cui al comma 1 del presente articolo.
2-bis. Al fine di accelerare il processo di ricostruzione dei
territori abruzzesi interessati dal sisma del 6 aprile 2009, al comma
9 dell'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le amministrazioni
assegnatarie delle risorse individuate nei piani annuali possono
delegare per l'attuazione delle opere e tramite stipula di un accordo
ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
l'Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente,
che, al fine di accelerare il processo di ricostruzione, esercitera'
il ruolo di soggetto attuatore degli interventi pubblici gia'
finanziati o in corso di programmazione, nell'ambito delle risorse
umane disponibili a legislazione vigente.
2-ter. Al fine di favorire il piu' celere svolgimento delle
procedure connesse all'affidamento e all'esecuzione dei contratti
pubblici, la Struttura di missione per il coordinamento dei processi
di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6
aprile 2009 puo' individuare, sulla base di specifica motivazione,
interventi che rivestono un'importanza essenziale ai fini della
ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009. Tali
interventi possono essere realizzati secondo le disposizioni
dell'articolo 63, commi 1 e 6, del codice dei contratti pubblici, di
cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Nel rispetto dei
principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, l'invito,
contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione dell'appalto,
e' rivolto ad almeno cinque operatori economici iscritti
nell'Anagrafe antimafia degli esecutori prevista dall'articolo 30,
comma 6, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. In mancanza di
un numero sufficiente di operatori economici iscritti nella predetta
Anagrafe, l'invito e' rivolto ad almeno cinque operatori iscritti in
uno degli elenchi tenuti dalle prefetture - uffici territoriali del
Governo ai sensi dell'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre
2012, n. 190, che abbiano presentato domanda di iscrizione nella
predetta Anagrafe. Si applicano le disposizioni del citato articolo
30, comma 6, del decreto-legge n. 189 del 2016. I lavori sono
affidati sulla base della valutazione delle offerte effettuata da una
commissione giudicatrice costituita secondo le modalita' stabilite
dall'articolo 216, comma 12, del codice di cui al decreto legislativo
n. 50 del 2016.
Art. 55
Misure di semplificazione in materia di istruzione
1. Al fine di accelerare l'esecuzione degli interventi in materia
di istruzione ricompresi nel PNRR e garantirne l'organicita', sono
adottate le seguenti misure di semplificazione:
a) per gli interventi di nuova costruzione, riqualificazione e
messa in sicurezza degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico
ed educativo da realizzare nell'ambito del PNRR:
1) il Ministero dell'istruzione predispone linee guida tecniche
suddivise in base alle principali tipologie di interventi autorizzati
con le quali individua anche i termini che gli enti locali rispettano
per la progettazione, l'affidamento, l'esecuzione e il collaudo dei
lavori, tenendo conto delle regole di monitoraggio e delle
tempistiche definite dai regolamenti europei in materia;
2) in caso di inerzia degli enti locali beneficiari
nell'espletamento delle procedure per la progettazione e per
l'affidamento dei lavori, nonche' nelle attivita' legate
all'esecuzione e al collaudo degli interventi, rilevata a seguito di
attivita' di monitoraggio, al fine di rispettare le tempistiche e le
condizioni poste dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, e di assicurare il diritto
allo studio in ambienti sicuri e adeguati, si applica l'articolo 12;
3) all'articolo 7-ter, comma 1, alinea, del decreto-legge 8
aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
giugno 2020, n. 41, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;
4) gli enti locali che si trovano in esercizio provvisorio di
bilancio sono autorizzati, per le annualita' dal 2021 al 2026, ad
iscrivere in bilancio i relativi finanziamenti concessi per
l'edilizia scolastica nell'ambito del PNRR mediante apposita
variazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 163 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dall'allegato 4/2 al decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
5) l'autorizzazione prevista dall'articolo 21 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, relativa agli interventi di
edilizia scolastica autorizzati nell'ambito del PNRR, e' resa
dall'amministrazione competente entro sessanta giorni dalla
richiesta, anche tramite conferenza di servizi. Il parere del
soprintendente di cui all'articolo 146, comma 8, del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e' reso entro trenta giorni;
b) per le misure relative alla transizione digitale delle scuole,
al contrasto alla dispersione scolastica e alla formazione del
personale scolastico da realizzare nell'ambito del PNRR:
1) al fine di rispettare le tempistiche e le condizioni poste
dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 12 febbraio 2021, le istituzioni scolastiche, qualora non possano
far ricorso agli strumenti di cui all'articolo 1, commi 449 e 450,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere anche in
deroga alla citata normativa nel rispetto delle disposizioni del
presente titolo;
2) i dirigenti scolastici, con riferimento all'attuazione degli
interventi ricompresi nel complessivo PNRR, procedono agli
affidamenti nel rispetto delle soglie di cui al decreto-legge 16
luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
settembre 2020, n. 120, come modificato dal presente decreto, anche
in deroga a quanto previsto dall'articolo 45, comma 2, lettera a),
del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca 28 agosto 2018, n. 129;
3) fermo restando lo svolgimento dei compiti di controllo di
regolarita' amministrativa e contabile da parte dei revisori dei
conti delle istituzioni scolastiche, come disciplinati dal decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 129
del 2018, ai fini del monitoraggio sull'utilizzo delle risorse
assegnate alle istituzioni scolastiche, i revisori dei conti
utilizzano apposita piattaforma digitale messa a disposizione dal
Ministero dell'istruzione, alla quale e' possibile accedere anche
tramite il sistema pubblico di identita' digitale, secondo
indicazioni del Ministero dell'istruzione, sentito il Ministero
dell'economia e delle finanze;
4) le istituzioni scolastiche beneficiarie di risorse destinate
al cablaggio e alla sistemazione degli spazi delle scuole possono
procedere direttamente all'attuazione dei suddetti interventi di
carattere non strutturale previa comunicazione agli enti locali
proprietari degli edifici. RISORSE CORRELATE
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- PNRR : misure urgenti di attuazione e prevenzione infiltrazioni mafiose
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Come verificare requisiti art 80?
Si effettua la richiesta all'Ufficio del casellario giudiziale presso il Tribunale dove ha sede la stazione appaltante, ai fini della verifica dei reati che costituiscono grave illecito professionale. Sul punto rilevano le casistiche di cui all'articolo 80 c. 5 lett.
Chi è il DEC?
Il direttore dei lavori (DL), o direttore dell'esecuzione nei contratti di servizi e forniture (DEC), è l'”anello di congiunzione” tra l'ente pubblico committente e l'organizzazione dell'impresa appaltatrice e riveste, perciò, un ruolo di primaria importanza nella fase esecutiva di una pubblica commessa.
Quando non si applica lo stand still?
Ancora, lo stand still non trova applicazione nemmeno nel caso di un appalto basato su un accordo quadro, né nel caso di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 55 del Codice, né nel caso di acquisto effettuato attraverso il MePa, nei limiti di cui all'articolo 3, lettera ...
Come si calcola il quinto d'obbligo?
n. 145/2000), si ottiene dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione per le varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti dall'appaltatore ai sensi dell'art. 106 del D.