Nel caso di omesso o insufficiente versamento si applica la sanzione di cui all’articolo 13 D.Lgs. 471/1997 pari a:
- 30% se il pagamento è effettuato oltre i 90 giorni
- 15% se il pagamento è effettuato entro 90 giorni
- un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo (1%), se il versamento è eseguito entro quindici giorni dalla scadenza del termine per l’adempimento.
Nel caso di versamento dell’imposta di bollo omesso o carente rispetto all’importo dovuto o tardivo rispetto alla scadenza, l’Agenzia delle Entrate trasmette al contribuente una comunicazione telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata presente nell’elenco INI-PEC (Indice nazionale degli indirizzi di PEC), nella quale indica l’importo dovuto per:
- l’imposta di bollo,
- la sanzione prevista ridotta a un terzo,
- gli interessi.
La sanzione è ridotta di un terzo se il pagamento è effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione
È possibile effettuare il ravvedimento operoso applicando le seguenti sanzioni ridotte previste dall’articolo 13 D.Lgs. 472/1997:
Data ravvedimento | Sanzione ridotta |
Entro 30 giorni | 1/10 del minimo |
Entro 90 giorni | 1/9 del minimo |
Entro 1 anno | 1/8 del minimo |
Entro 2 anni | 1/7 del minimo |
I codici tributo da utilizzare sono:
- 2525 -Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – articolo 6 decreto 17 giugno 2014 – sanzioni;
- 2526 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – articolo 6 decreto 17 giugno 2014 – interessi.
Esempio di calcolo del ravvedimento:
Importo dovuto per imposta di bollo: euro 200,00
Scadenza del versamento 31/5/2021
Data del ravvedimento 30/9/2021
calcolo sanzione: euro 7,5 (200×30%/8)
calcolo interessi: euro 0,1 (200*0,01%/365*122)
Attenzione: 0,01% sono gli interessi legali per l’anno 2021 (prima di effettuare il versamento verificare gli interessi in vigore).
122 sono i giorni di ritardo nel pagamento.
Facsimile di compilazione del modello F24
Dal 1° luglio, i contribuenti in regime forfettario non possono più fatturare in formato cartaceo, tranne se nel periodo d’imposta precedente hanno fatturato meno di 25000 euro a ragguaglio. Dunque, predisposizione, emissione e invio della fattura, dovranno avvenire telematicamente in formato elettronico. La fattura deve transitare cioè dal
Sistema di interscambio, Sdi con modalità e tempistiche previste dalla legge. Al contempo diventano elettroniche anche: la conservazione delle fatture nonché l’apposizione dell’imposta di bollo da due euro ove necessaria. Proprio su tale ultimo aspetto ci soffermeremo oggi. Ciò che è cambiato dal 1° luglio, con il passaggio dal cartaceo al formato elettronico, non è solo la predisposizione e l’invio
della fattura. Infatti, come anticipato in premessa, diventa elettronica anche: Per il pagamento dell’imposta di bollo valgono le regole di seguito esposte.Fattura elettronica forfettari: cosa sapere
Ricordiamo comunque che l’imposta di bollo, con importo pari a 2 euro, si applica sulle fatture:
- aventi per oggetto le operazioni non soggette a IVA
- di importo superiore a 77,47 euro.
L’importo del bollo è generalmente a carico di colui che emette la fattura, salvo diversi accordi tra le parti; in ogni caso per la fattura elettronica sarà sempre colui che emette la fattura a versare materialmente tale importo (o la somma dei vari bolli sulle fatture emesse).
Come pagare il bollo da 2 euro sulle fatture elettroniche
Considerato che è materialmente impossibile applicare il talloncino cartaceo sulle fatture elettroniche, i forfettari per assolvere al pagamento dell’imposta di bollo, nella compilazione della fattura, devono procedere a spuntare la dicitura “SI” del campo “Bollo Virtuale” (vedi tracciato record fattura elettronica).
Tutte le fatture per le quali è stata effettuata la spunta del pagamento dell’imposta di bollo, saranno conteggiate dall’Agenzia delle entrate.
Sul portale Fatture e corrispettivi dell’Agenzia delle entrate, tramite l’apposita sezione dedicata al bollo sulle fatture elettroniche, il contribuente potrà effettuare il relativo pagamento.
In particolare, l’Agenzia delle entrate, circa 15 giorni prima della scadenza per il pagamento del bollo, metterà a disposizione del contribuente il conteggio definitivo dell’imposta di bollo da versare. Il conteggio tiene conto anche delle fatture segnalate dall’Agenzia delle entrate per le quali il contribuente, pur essendo tenuto, non ha indicato il pagamento dell’imposta di bollo (vedi cosiddetto elenco B). Se successivamente ha confermato la correzione del Fisco.
Quando si paga l’imposta di bollo sulla fattura elettronica
Detto ciò, il bollo sulle fatture elettroniche potrà essere pagato alle scadenze di seguito riportate:
- bollo fatture 1° trimestre, da pagare entro il 31 maggio;
- 2° trimestre da pagare entro il 30 settembre;
- 3° trimestre, da pagare entro 30 novembre;
- 4° trimestre, entro il 28 febbraio anno N+1.
Il pagamento potrà avvenire, indicando nella suddetta sezione del portale Fatture e corrispettivi il codice Iban del conto corrente di addebito delle somme dovute a titolo di imposta di bollo. E’ comunque possibile stampare l’F24 e procedere al pagamento tramite i canali tradizionali.
Pagamento del bollo in base alle nuove regole del decreto semplificazioni
Il Decreto numero 73 del 2022, nuovo decreto semplificazioni, ha rivisto le soglie entro le quali è possibile rimandare il pagamento del bollo al trimestre successivo.
In base alle previsioni di cui all’art.6 del D.M. 16 giugno 2014:
- se l’imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre non supera le 250 euro, il contribuente, in luogo della scadenza ordinaria, può procedere al pagamento entro il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre solare dell’anno di riferimento (vedi paragrafo precedente);
- qualora l’importo dell’imposta di bollo relativa fatture emesse nei primi due trimestri, non supera complessivamente l’importo di 250 euro, il pagamento può essere effettuato entro il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre (vedi paragrafo precedente).
Con l’intervento del decreto semplificazioni, ogni riferimento all’importo di 250 euro, viene sostituito con la parola 5.000 euro. La soglia per rimandare il pagamento viene difatti innalzata da 250 euro a 5.000 euro.
Difatti, imprese e professionisti avranno più tempo per pagare l’imposta di bollo.
Attenzione, tale novità si applicherà alle fatture emesse dal 1° gennaio 2023 in avanti.
Per le fatture emesse fino al 31 dicembre 2022, varrà ancora il riferimento all’importo di 250 euro.
Cosa succede in caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento
In caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento, l’Agenzia delle entrate comunica al contribuente sul portale Fatture e corrispettivi:
- l’ammontare dell’imposta,
- della sanzione amministrativa del 30% (articolo 13, comma 1, del D.Lgs 471/1997), ridotta ad un terzo, nonche’
- degli interessi dovuti fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello dell’elaborazione della comunicazione.
Attenzione: se il contribuente non paga gli importi sono iscritti a ruolo.
Come fare il ravvedimento operoso dell’imposta da bollo di 2 euro sulla e-fattura
Con lo stesso stesso servizio web è possibile ravvedere, ovvero procedere al ravvedimento operoso anche dell’omesso o carente versamento dell’imposta di bollo.
Ad ogni modo, il servizio web rilascia la prima ricevuta a conferma dell’inoltro della richiesta di addebito e la seconda ricevuta con l’esito del pagamento.
Il contribuente che non adempie al versamento dell’imposta, anche in ravvedimento, è attenzionato dal Fisco. Infatti, l’Agenzia delle entrate invia apposita comunicazione al proprio indirizzo PEC (presente in INIPEC) contenente:
- codice fiscale, denominazione, cognome e nome del cedente/prestatore;
- numero identificativo della comunicazione, anno d’imposta e trimestre di
riferimento; - codice atto, da riportare nel modello di pagamento F24, in caso di versamenti collegati all’anomalia segnalata;
- gli elementi informativi relativi all’ anomalia riscontrata;
- l’ammontare dell’imposta ,della sanzione (articolo 13, comma 1, del D.Lgs 471/1997 con riduzione ad 1/3) nonché degli interessi dovuti.
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, il contribuente, anche per il tramite di un intermediario, può fornire chiarimenti in merito ai pagamenti dovuti.
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