Art 26 dpr 633 72 comma 2

Le note di variazione in diminuzione devono essere emesse entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui si è verificato il presupposto per operare la maggiore detrazione. Questa è la conseguenza che scaturisce dalla lettura combinata degli artt. 26 e 19 del DPR 633/72, quest’ultimo così come riformato in seguito al DL 50/2017, alla luce anche delle precedenti interpretazioni dell’Agenzia delle Entrate (si vedano la risoluzione 89/E/2002, la 307/E/2008 e la 42/E/2009). In effetti, il citato articolo 26 che andrebbe sostanzialmente modificato risente sia nel testo che nell’interpretazione dell’Agenzia della sua strana natura mista di norma procedurale e, al tempo stesso, sostanziale che con non coerenti richiami si collega all’esercizio del diritto a detrazione.

Comunque, il nuovo e ridotto termine di detrazione – che impone al soggetto passivo di detrarre l’Iva assolta sugli acquisti e sulle importazioni di beni al più tardi entro la scadenza di presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno in cui il diritto è sorto – incide anche sulla disciplina delle note di variazione. In particolare, l’art. 26, commi 2 e 3, prevede la possibilità per il soggetto passivo di operare delle rettifiche in diminuzione dell’imponibile e/o dell’imposta qualora un’operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione ex art. 23 e 24, venga meno in tutto o in parte, o se ne riduca l’ammontare imponibile. La norma fa al riguardo una distinzione: la variazione in diminuzione non può essere effettuata decorso un anno dall’operazione nel caso in cui l’evento che ha determinato la riduzione – dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione etc… – si verifichi in dipendenza di sopravvenuto accordo delle parti; al contrario, il limite dell’anno non opera qualora la diminuzione non trova la sua causa nella sopravvenuta volontà delle parti, ma è prevista dal contratto stesso.

Prima delle modifiche, per effetto del combinato disposto dell’art. 26 e art. 19, la nota di variazione in ogni caso non poteva essere emessa oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui si era verificato il presupposto per operare la variazione. Ad esempio, se il contratto, concluso nel giugno 2014, si risolveva per sopravvenuta volontà delle parti nel febbraio 2015 – dunque entro un anno dalla sua conclusione – il soggetto passivo avente diritto, secondo la vecchia normativa, poteva effettuare la variazione in diminuzione non oltre il 30 aprile 2018, ovvero non oltre il termine di presentazione della dichiarazione Iva per il 2017. Tale disciplina rimane per le note di variazione in diminuzione emesse fino al 31 dicembre 2016. Dal 1° gennaio 2017 – data da cui entrano in vigore le nuove regole – per le modifiche in diminuzione relative all’Iva, il termine ultimo sarà, nel quadro generale della riduzione del termine di detrazione, quello di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui si è verificato il presupposto per operare la variazione in diminuzione – nel caso in specie entro la dichiarazione relativa all’anno in cui il contratto si è risolto.

Note di variazione

– art. 26, DPR 633/72 –

La procedura di rettifica dell’Iva, prevista dall’art. 26, comma 2 deve essere effettuata nei termini di cui all’art. 19, comma 1. (cfr. RM 42/E/2009).

Il cedente/prestatore deve emettere la nota di variazione entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva annuale relativa all’anno in cui si è verificato il presupposto per operare la variazione in diminuzione (termine entro il quale è consentita la detrazione della relativa Iva).

Per l’art. 26, a seconda della tipologia di operazione che viene rettificata entro un anno o più dal momento di effettuazione dell’operazione, il termine dell’art. 19 decorre dal momento in cui il fatto che ha generato la rettifica si è verificato.

Qui di seguito l'indice degli approfondimenti:

Introduzione - Diritto a detrazione dell’Iva alla luce della circolare 1/E/2018

Il diritto a detrazione dell'Iva

Valutazione operazione per operazione

La data di ricezione della fattura e le sue conseguenze

La fattura differita e la nuova detrazione Iva

Fatture intracomunitarie e ipotesi di inversione contabile

Regolarizzazione fatture (art. 6, comma 8, Dlgs 471/97)

Iva da accertamento (art. 60 comma 7 Dpr 633/72)

Regimi speciali

Iva per cassa

L’articolo 26 disciplina le rettifiche degli imponibili sia in aumento che in diminuzione.

In caso di variazione in aumento occorre emettere una nuova fattura applicando l’aliquota IVA prevista per l’operazione in oggetto. Per tali variazioni vi è sempre l’obbligo per il cedente di effettuare la rettifica, indipendentemente dal lasso temporale intercorso (salvi i termini di prescrizione di cui all’articolo 57).

Per le variazioni in diminuzione, il cedente può emettere (non è obbligatorio come nel caso precedente) una nota credito applicando, anche in questo caso, l’aliquota IVA prevista per l’operazione in oggetto. La rettifica in diminuzione dell’IVA non può essere effettuata decorso 1 anno dall’effettuazione dell’operazione, qualora dipenda da sopravvenuto accordo tra le parti o nel caso di rettifica di inesattezze della fatturazione. Decorso 1 anno, il cedente che emette la nota credito indica che si tratta di un’operazione non soggetta ad IVA ai sensi dell’articolo 26 comma 3 del DPR 633/72.

Le Note Credito emesse senza IVA se di importo superiore a 77,47 sono soggette a imposta di bollo di € 2,00.

Quando si usa articolo 26?

L'articolo 26 disciplina le rettifiche degli imponibili sia in aumento che in diminuzione. In caso di variazione in aumento occorre emettere una nuova fattura applicando l'aliquota IVA prevista per l'operazione in oggetto.

Quali sono le operazioni fuori campo IVA art 2?

Si tratta: delle cessioni gratuite di beni NON commercializzati o NON prodotti dall'impresa se di costo unitario non superiore ad 50,00€, delle cessioni gratuite di qualunque bene per il quale, in fase di acquisto, non è stata operata la detrazione dell'IVA ai sensi dell'ART.

Quando emettere nota di variazione IVA?

Insieme alla dichiarazione IVA, lunedì 2 maggio 2022 scade il termine per emettere le note di variazione riferite all'anno 2021! Entro il 2 maggio 2022 (il termine ordinario del 30 aprile è differito al primo giorno feriale) dovrà essere presentata la dichiarazione IVA relativa al 2021.

Quando la Nota di Credito può essere emessa oltre l'anno?

Se la variazione si riferisce ad una fattura di anni precedenti e quindi la nota di credito deve essere emessa oltre il termine dell'anno previsto, in tal caso la nota di variazione deve essere fuori campo IVA e, dunque, il suo importo deve far riferimento solo all'imponibile.