Appello avverso sentenza di accoglimento opposizione decreto ingiuntivo

Appello avverso sentenza di accoglimento opposizione decreto ingiuntivo
ISSN 2385-1376

Testo massima

In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, la riduzione dei termini prevista dall’art. 645, secondo comma, cod. proc. civ. (nel testo vigente “ratione temporis”, anteriore alla legge 29 dicembre 2011, n. 218) è applicabile anche in appello, attese la “ratio” di celerità del procedimento monitorio, la chiarezza letterale della norma e la disposizione dell’art. 347 cod. proc. civ., secondo cui la costituzione in appello avviene secondo le forme e i termini per i procedimenti davanti al Tribunale.

Così si è pronunciata la Corte di Cassazione con la sentenza n. 26252 del 22/11/2013, affermando la possibilità di applicare il principio sotteso all’art. 645 c.p.c. anche al grado di appello.

Nel caso di specie, in sede di un’opposizione a decreto ingiuntivo, l’opponente, soccombente in primo grado, proponeva appello avvalendosi del termine a comparire dimezzato di cui all’art. 645 c.p.c., comma 2, ma omettendo, poi, di costituirsi entro termini egualmente dimidiati. Il Giudice di appello aveva ritenuto, però, che il mancato rispetto del dimezzamento del termine non fosse rilevante, in quanto, in base all’interpretazione da lui seguita, lo stesso aveva efficacia soltanto nell’ambito del giudizio di primo grado in quanto la disposizione di cui all’articolo in parola (riduzione a metà dei termini per comparire) non si applicava anche al giudizio d’appello.

Il secondo comma dell’art. 645 c.pc., anteriormente alla legge 29 dicembre 2011, n. 218, prevedeva, infatti, che “in seguito all’opposizione il giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario davanti al giudice adito; ma i termini di comparizione sono ridotti a metà“.

La Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 19246 del 9 settembre 2010, ha dato una nuova interpretazione al dettato normativo, sostenendo che sia i termini di comparizione, sia i termini di costituzione sono ridotti automaticamente alla metà nell’ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo, anche a prescindere della volontà dell’attore opponente di dimezzare detto termine. Tale pronuncia, però, ha fatto emergere orientamenti tesi a tutelare l’affidamento dei creditori, evitando così che fosse dichiarata improcedibile l’opposizione depositata tardivamente. A togliere ogni dubbio, è in seguito intervenuto l’art. 1 della Legge n. 218 del 29 dicembre 2011, con cui vengono eliminate dal secondo comma dell’art. 645 c.p.c. le parole “ma i termini di comparizione sono ridotti a metà.”

Ebbene, il caso di specie interessa fatti accaduti prima della pronuncia a Sezioni Unite e prima della modifica legislativa.

I Giudici di legittimità, nell’affrontare la questione, hanno rilevato, dunque, che la riduzione dei termini è applicabile anche nella fase di appello, poiché essa trova la sua ragion d’essere nell’esigenza di particolare celerità del procedimento stesso. Detta necessità è maggiormente evidente in primo grado, ma ciò non toglie che l’art. 645 c.p.c. non possa applicarsi anche in appello. Il termine di 5 giorni, dunque, si estende all’intero giudizio di opposizione. Pertanto, se detto termine non viene rispettato in secondo grado, l’impugnazione deve essere considerata improcedibile.

Alla luce di tali considerazioni, gli Ermellini hanno cassato la sentenza impugnata, dichiarando improcedibile l’appello e condannando il ricorrente al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio.

Testo del provvedimento

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 30230-2007 proposto da:

T.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GERACI GIUSEPPE;

– RICORRENTE –

CONTRO

TO.AN.;

– INTIMATA –

sul ricorso 717-2008 proposto da:

TO.AN. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TACITO 41, presso lo studio dell’avvocato STUDIO SEMINARA &

ASSOCIATI, rappresentata e difesa dall’avvocato SEMINARA DARIO;

– C/RIC. E RICORRENTE INCIDENTALE –

CONTRO

Appello avverso sentenza di accoglimento opposizione decreto ingiuntivo

T.G.;

– INTIMATO –

avverso la sentenza n. 280/2006 del TRIBUNALE SEDE DISTACCATA DI di ACIREALE, depositata il 09/11/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/10/2013 dal Consigliere Dott. GAETANO ANTONIO BURSESE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GAMBARDELLA Vincenzo che ha concluso per l’accoglimento del ricorso incidentale e per l’assorbimento del ricorso principale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

T.G., proponeva opposizione avverso il decreto ing. n. 118/05 con il quale il Giudice di Pace di Acireale gli aveva ingiunto – istante la propria sorella To.An. – il pagamento in favore della medesima della somma di Euro 1.797,95 a titolo di pagamento di 1/4 dell’imposta di registro e dell’imposta ipotecaria a lui imputabile, da essa corrisposta per provvedere alla registrazione della sentenza resa in un precedente giudizio di divisione ereditaria intercorso tra le stesse parti e definito con la decisione della Corte d’Appello di Catania n. 1212/03. Deduceva l’opponente di nulla dovere per il titolo indicato, per cui chiedeva la revoca o l’annullamento del provvedimento monitorio opposto.

L’adito G.d.P. con sentenza n. 388/2005 rigettava l’opposizione ritenendo che l’opposta To.An. avesse diritto al rimborso da parte del fratello della quota parte delle spese di registrazione della sentenza da lei anticipate. La decisione era appellata da T.G.; si costituiva To.An. eccependo l’improcedibilità dell’appello per asserita costituzione tardiva dell’appellante e, nel merito l’infondatezza del gravame. L’adito Tribunale di Catania – sez. distaccata di Acireale, con sentenza n. 280/06, rigettava l’appello, confermando la pronuncia impugnata.

Sosteneva il tribunale che l’eccezione d’improcedibilità era priva di pregio in quanto la disposizione di cui all’art. 645 c.p.c., comma 2 (riduzione a metà dei termini per comparire) non si applicava anche al giudizio d’appello. Ribadiva poi che entrambe le parti avevano beneficiato della sentenza resa all’esito del giudizio di divisione celebrato nel loro comune interesse, per cui le spese riguardanti la registrazione della sentenza rientravano tra quelle da porre a carico della massa, senza possibilità di distinguere tra soggetti che hanno ricevuto beni immobili e soggetti che hanno ricevuto somme di danaro.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre T.G. sulla base di n. 2 mezzi; resiste con controricorso To.An. che propone altresì ricorso incidentale, illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente occorre riunire i ricorsi ai sensi dell’art. 335 c.p.c. Appare necessario prendere in esame in via preliminare, il ricorso incidentale con il quale To.An. eccepisce l’improcedibilità dell’appello per tardiva costituzione dell’appellante ai sensi dell’art. 645 c.p.c., comma 2, nel testo allora vigente ratione temporis (… ma i termini per la comparizione sono ridotti della metà: parole poi soppresse dalla L. n. 218 del 2011, art. 1). Osserva l’esponente che la controparte si era avvalsa nel promuovere il giudizio d’appello, del termine a comparire dimezzato, per cui anche il termine utile per la sua costituzione si sarebbe dovuto dimidiare (da 10 a 5 gg) regola che deve ritenersi valida anche in grado appello, in forza del citato art. 645 c.p.c., comma 2. Contrariamente a quando ritenuto dal primo giudice, tale norma invero si applicherebbe all’intero giudizio di opposizione, ivi compreso quindi il grado d’appello e non unicamente al giudizio di 1 grado, come sostenuto dal tribunale. La doglianza è fondata.

Intanto è pacifico in giurisprudenza che l’opponente ove si avvalga della facoltà della riduzione del termine a comparire, ha correlativamente l’onere di costituirsi in giudizio osservando un termine ugualmente ridotto ai sensi dell’art. 165 c.p.c. (entro 5 giorni in caso di abbreviazione dei termini), la cui inosservanza, nel giudizio d’appello, comporta l’improcedibilità dell’impugnazione ex art. 348 c.p.c..

Le S.U. di questa Corte hanno stabilito che nel giudizio in esame, la previsione della riduzione a metà dei termini a comparire, stabilita nell’art. 645 c.p.c., comma 2, comporta il dimezzamento automatico dei termini di comparizione dell’opposto e dei termini di costituzione dell’opponente, “discendendo tale duplice automatismo della mera proposizione dell’opposizione con salvezza della facoltà dell’opposto, che si sia costituito nel termine dimidiato, di richiedere ai sensi dell’art. 163 bis c.p.c., comma 3, l’anticipazione della prima udienza di trattazione” (Cass. S.U. sentenza n. 19246 del 09/09/2010).

Ha altresì ribadito questa S.C. che: “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in applicazione della norma di interpretazione autentica dell’art. 165 c.p.c., comma 1, dettata dalla L. 29 dicembre 2011, n. 218, art. 2 la riduzione alla metà del termine di costituzione dell’opponente si applica solo se questi abbia assegnato all’opposto un termine di comparizione inferiore a quello di cui all’art. 163-bis c.p.c., comma 1, (Cass. n. 2242 del 16/02/2012).

Per quanto riguarda il giudizio d’appello, questa Corte, ha affrontato il problema solo con decisioni non recenti, a cui si ritiene però di dover aderire”.

La riduzione dei termini, prevista dall’art. 645 c.p.c., comma 2, per il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, avente carattere facoltativo, è applicabile anche nella fase di appello, poichè trova la sua ragion d’essere nell’esigenza di particolare celerità del procedimento monitorio. La parte può esercitare tale facoltà senza alcuna preclusione, anche se nel giudizio di primo grado abbia fatto uso dei termini ordinari, ed anche se non vi sia stato espresso richiamo alla suddetta disposizione” (Cass. n. 1040 del 07/04/1971;Cass. n. 3031 del 30/12/1967; Cass. n. 1286 del 21.06.1965).

L’interpretazione di tale norma invero sembra più rispondente al dato testuale, essendo la lettera della legge semplice e chiara (…ma i termini per la comparizione sono ridotti della metà, nonchè alla ratio del procedimento monitorio improntata a rapidità. E’ vero che tale ultima esigenza si coglie soprattutto nel procedimento di primo grado attesa la particolare conformazione del provvedimento monitorio; ma ciò non autorizza a ritenere che tale particolare norma non possa essere utilizzata anche nel procedimento d’appello, considerata l’indiscussa chiarezza della stessa disposizione che non può essere interpretata al di fuori del contesto normativo in cui è collocata. Ed invero, va pure sottolineato che secondo il disposto di cui all’art. 347 c.p.c.” la costituzione in appello avviene secondo le forme ed i termini per i procedimenti davanti al tribunale”, per cui sembra davvero arbitrario limitare la norma in questione al giudizio di primo grado. Il ricorso incidentale va dunque accolto, con l’assorbimento di quello principale; ciò comporta, la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, con la declaratoria d’inammissibilità dell’atto di appello; le spese processuali, per il principio della soccombenza sono poste a carico del T..

P.Q.M.

riunisce i ricorsi; accoglie il ricorso incidentale, dichiara assorbito il principale; cassa senza rinvio la sentenza impugnata;

dichiara l’improcedibilità dell’appello e condanna G. T. al rimborso delle spese processuali del giudizio d’appello e del presente grado, che liquida: quanto a quello d’appello, in Euro 1.600, di cui 800 per onorario, ed Euro 450,00 per diritti; e quanto al presente giudizio, in Euro 1.500,00 di cui Euro 1.300,00 per onorario ed Euro 200 per esborsi.

Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2013.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2013.

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